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Prosciutto di Carpegna Dop - Controlli da IFCQ Certificazioni Srl - 2026

Pubblicato da disciplinare
Prosciutto di Carpegna dop

IFCQ Certificazioni Srl con sede a San Daniele del Friuli (UD), Via Rodeano 71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione  di origine protetta “Prosciutto di Carpegna”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263  della Commissione del 1° luglio 1996.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “IFCQ Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta “Prosciutto di Carpegna”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo
alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità
tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n.
1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l’Unione europea ha
provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Prosciutto di Carpegna”;
Visto il Regolamento (UE) n. 308 della Commissione del 14 aprile 2010 con il quale è stata approvata la
modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il
quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo
ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante
nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di
controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n.
288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale
al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della
prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 653399 del 21 dicembre 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “IFCQ Certificazioni Srl” è stato autorizzato ad
effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Prosciutto di Carpegna”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° gennaio 2023, come
disposto dal decreto sopra citato;
Vista la comunicazione del 19 novembre 2025, con la quale il “Consorzio Prosciutto di Carpegna ha
confermato “IFCQ Certificazioni Srl” quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta
“Prosciutto di Carpegna”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “IFCQ Certificazioni Srl” ed approvati
dalla Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari, risultano tuttora
applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 R


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“IFCQ Certificazioni Srl” con sede a San Daniele del Friuli (UD), Via Rodeano 71, è autorizzato ad
espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
denominazione di origine protetta “Prosciutto di Carpegna”, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “IFCQ Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a
rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché
ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga
necessario, decida di impartire.
2. “IFCQ Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo
assenso dell’Amministrazione.
3. “IFCQ Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il
sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.
5. “IFCQ Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di
sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2026.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente,
l’intenzione di confermare “IFCQ Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli
iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica
da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “IFCQ Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco degli
organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno
che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“IFCQ Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Marche, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21
dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “IFCQ Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto
certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “IFCQ Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a
richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque,
in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “IFCQ Certificazioni Srl” è tenuto ad ade


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “IFCQ Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14,
comma 4 della Legge n. 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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