Fragola della Basilicata Igp - Controlli da CCPB srl - 2025
CCPB srl, con sede in Bologna, viale A. Masini n. 36, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Fragola della Basilicata”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) 2025/2239 della Commissione del 29 ottobre 2025.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo denominato “CCPB srl” ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Fragola della Basilicata”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile
2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli,
nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti
agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) 2025/2239 della Commissione del 29 ottobre 2025 recante iscrizione
dell’indicazione geografica “Fragola della Basilicata” (IGP) nel registro dell’Unione delle
indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del
Consiglio;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte
delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli
organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici
dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294,
con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della
Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari;
Considerato che l’art. 7 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
“Fragola della Basilicata” individua per il controllo del rispetto del disciplinare di produzione
medesimo l’organismo denominato “CCPB srl”, con sede a Bologna, viale A. Masini n. 36;
Visto che il 23 dicembre 2025 “CCPB srl” ha trasmesso il Piano dei controlli definitivo, con
allegata modulistica e tariffario, per l’indicazione geografica protetta “Fragola della Basilicata”;
Considerato che il medesimo Piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, è stato
ritenuto conforme alle “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti
ortofrutticoli a IG”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo “CCPB
srl” ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n.
1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Fragola della Basilicata”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“CCPB srl”, con sede in Bologna, viale A. Masini n. 36, è autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione
geografica protetta “Fragola della Basilicata”, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento (UE) 2025/2239 della Commissione del 29 ottobre 2025.
Articolo 2
(Approvazione del Piano dei controlli e tariffario)
Il Piano dei controlli e il tariffario relativi alla indicazione geografica protetta “Fragola della
Basilicata”, presentati da “CCPB srl”, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CCPB srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le
norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché
ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo
ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CCPB srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso
dell’Amministrazione.
3. “CCPB srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il
sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza
modifica del presente decreto.
5. “CCPB srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di
sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’art. 14 della legge 21/12/1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente,
l’intenzione di confermare “CCPB srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli
iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità
pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CCPB srl” resterà iscritto nell’elenco degli
organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Vigilanza)
“CCPB srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste e dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge
21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “CCPB srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per
territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
2. “CCPB srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta,
ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque,
in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “CCPB srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto
ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CCPB srl”, delle disposizioni del presente decreto, può comportare
la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14,
comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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