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Mirto di Sardegna IG - Controlli da CSQA Certificazioni Srl - Autorizzazione

Pubblicato da disciplinare
Mirto di Sardegna

CSQA Certificazioni Srl è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 43 del regolamento (UE) 2019/787, per l’indicazione geografica stabilita Mirto di Sardegna, registrata nell’Unione europea ai sensi dell’art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E 
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per l’indicazione  geografica “Mirto di Sardegna”, registrata in ambito Unione europea. 


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente  nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019  relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande  spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura  di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande  spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che  abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;
Visto il decreto 8 giugno 2016 Modifica del decreto 2 luglio 2013, di Attuazione dell’articolo 17 del  regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,  concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la  protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Mirto di  Sardegna».
Visto l’avviso della Commissione europea recante informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose pubblicato  nella serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 marzo 2019 con la quale  la Commissione ha dichiarato concluso l’esame delle indicazioni geografiche stabilite presentate  alla commissione secondo l’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008 e riporta in  allegato “Mirto di Sardegna” tra le bevande spiritose che sono risultate conformi ai requisiti di cui  all’art. 15 paragrafo 1 del regolamento n.110/2008;
Visti gli articoli 38 e 43 del predetto regolamento (UE) 2019/787 relativi alla verifica del rispetto del disciplinare e controlli sulle bevande spiritose;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di  bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della  registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo;
Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante le disposizioni di attuazione del  regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle  indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed in particolare l’art. 7 relativo alle verifiche e ai  controlli;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 383250 del 20 luglio  2023, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di  Tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della  legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,  sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2023, recante il sistema nazionale di vigilanza sugli  organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto dipartimentale del 12 marzo 2015, n. 271, recante le modalità di funzionamento  della banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento  concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e  delle foreste;
Visto il D.P.C.M. 26 settembre 2023, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Vista la nota del 7 aprile 2022, acquisita al protocollo dell’Amministrazione n. 163867 dell’11  aprile 2022, con le quali la Consorzio Produttori Liquore Mirto di Sardegna Tradizionale ha  designato “CSQA Certificazioni Srl” quale organismo di controllo dell’indicazione geografica Mirto  di Sardegna, ai sensi del citato art. 38 del predetto Reg. (UE) n. 2019/787 e art. 7 del  decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010;
Considerato che con le note del 10 marzo, 21 aprile, 10 maggio, 22 agosto, 7 settembre, 27 ottobre, 9 novembre e, infine, 15 dicembre 2023, “CSQA Certificazioni Srl” ha trasmesso il piano  dei controlli definitivo con modulistica e tariffario per l’indicazione geografica “Mirto di Sardegna”  alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela  del consumatore;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo  ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 43 del regolamento (UE)  2019/787, per l’indicazione geografica “Mirto di Sardegna”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 43 del regolamento (UE) 2019/787, per l’indicazione geografica stabilita “Mirto di Sardegna”, registrata nell’Unione europea ai sensi dell’art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi all’indicazione geografica “Mirto di Sardegna”, presentati da “CSQA Certificazioni Srl”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
4. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010, dovrà comunicare all’Autorità
nazionale competente, l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo
soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui al medesimo articolo, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione, “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco
degli organismi di controllo di cui all’art. 7 del decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 5
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi degli articoli 38 e 43 del regolamento UE 2019/787 e
dell’art. 33 del regolamento UE 2017/625.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione Sardegna competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi del decreto ministeriale n. 383250 del 20 luglio 2023 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo. 3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 1, ai sensi dell’art. 33 del regolamento UE 2017/625. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Roberto Tomasello
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. N. 82/2005 (CAD)
MASAF - Segreteria VICO - Prot. Interno N.0698601 del 20/12/2023

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