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Casatella Trevigiana dop - Controlli effettuati da CSQA Certificazioni Srl - Anno 2022

Pubblicato da disciplinare
Casatella Trevigiana

CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del n.1151/2012, per la DOP Casatella Trevigiana con durata triennale.

Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per
la denominazione di origine protetta “Casatella Trevigiana”, registrata in ambito Unione
europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 487 della Commissione del 2 giugno 2008 con il quale l’Unione  europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Casatella  Trevigiana”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1337 della Commissione del 21 settembre 2020 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; 
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle  strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa  con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche; 
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a  decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale  per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO”  di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di  autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP,  STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n.  238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di  revoca;
Visto il decreto n. 8348 del 6 giugno 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “CSQA Certificazioni Srl” è stato autorizzato ad  effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Casatella Trevigiana”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 6 giugno 2019,  come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 con la quale l’Amministrazione ha emanato le  “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione  Geografica” e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare tutti i piani di  controllo del settore alle linee guida, ordinariamente, al momento dell’eventuale modifica degli  stessi, e comunque entro e non oltre il tempo tecnico utile per il rinnovo delle autorizzazioni  rilasciate per ciascun prodotto a Indicazione Geografica;
Vista la nota prot.n. 0170646 del 13 aprile 2022 con la quale la Regione Veneto ha confermato quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Casatella Trevigiana”, “CSQA Certificazioni Srl”;
Visto il decreto n. 246875 del 3 giugno 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l’autorizzazione sopra citata è stata prorogata  per un periodo di tre mesi a far data dal 6 giugno 2022;
Visto il decreto n. 384861 del 2 settembre 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l’autorizzazione a “CSQA Certificazioni Srl” è stata ulteriormente prorogata fino all’emanazione del relativo decreto di rinnovo di autorizzazione
triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 6 settembre 2022;
Considerato che con note del 19 e 20 ottobre 2022 “CSQA Certificazioni Srl” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine  protetta “Casatella Trevigiana”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto
conforme alle “linee guida per la redazione dei piani dei controlli dei prodotti lattiero caseari a
Indicazione Geografica”, è stato trasmesso, con nota n. 542165 del 24 ottobre 2022, alla Regione
Veneto, al fine di acquisire un parere di competenza;
Considerato che la Regione Veneto, con nota n. 511419 del 4 novembre 2022, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Casatella Trevigiana”:

D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del n.1151/2012, per la denominazione di  origine protetta “Casatella Trevigiana”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento  (CE) n. 487 del 2 giugno 2008.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Casatella Trevigiana” presentati da “CSQA Certificazioni Srl” sono approvati. 


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto  a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di  settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il  preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di  controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla
documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’ autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 5
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21  dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione competente le quantità di  prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14,
comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni OD

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