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Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo - Conferma incarico

Pubblicato da disciplinare
Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo - Conferma incarico

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini d'Abruzzo a svolgere le funzioni di promozione,  valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di  cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOC «Abruzzo»,  «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna» e  sulle IGT «Colline Frentane», «Colline Teatine», «Terre de L'Aquila» o «Terre Aquilane» e «Terre  di Chieti» ed a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016,  n. 238, sulla IGT «Colline Pescaresi» ed integrazione dell'incarico al Consorzio Tutela Vini  d'Abruzzo a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016,  n. 238, sulla IGT «del Vastese» o «Histonium».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 6 giugno 2019  
(19A04000)
(GU n.146 del 24-6-2019)
 
 

DOC «Abruzzo»,  «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna» e  sulle IGT «Colline Frentane», «Colline Teatine», «Terre de L'Aquila» o «Terre Aquilane» e «Terre  di Chieti»


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 19899
del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la
denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque
presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole
alimentarie e forestali»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 141 del 19 giugno 2012, con il quale e' stato riconosciuto il
Consorzio tutela vini d'Abruzzo ed attribuito per un triennio al
citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi relativi alle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo
d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e
«Villamagna»;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2016, n. 12277,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 57 del 9 marzo 2016, con il quale e' stato confermato
per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela vini
d'Abruzzo a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61 per le DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo»,
«Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna» ed
integrato il suddetto incarico per le IGP «Colline Pescaresi»,
«Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli del Sangro», «Terre
Aquilane» o «Terre de L'Aquila» e «Terre di Chieti»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del
turismo;
Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini d'Abruzzo,
approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla
verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini
d'Abruzzo, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n.
238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio tutela vini d'Abruzzo puo'
adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3,
comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini
d'Abruzzo richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre
2016, n. 238 sulle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo»,
«Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna» e
sulle IGP «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Colline Frentane»,
«Colli del Sangro», «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila», «Terre di
Chieti» e «Del Vastese» o «Histonium»;
Considerato che il Consorzio tutela vini d'Abruzzo ha dimostrato la
rappresentativita' di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n.
238 del 2016 per le DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo»,
«Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna» e per
le IGT «Colline Frentane», «Colline Teatine», «Del Vastese» o
«Histonium», «Terre de L'Aquila» o «Terre Aquilane» e «Terre di
Chieti» e la rappresentativita' di cui al comma 1 dell'art. 41 della
legge n. 238 del 2016 per la IGT «Colline Pescaresi». Tale verifica
e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate, con la
nota protocollo n. 107/19 del 21 maggio 2019, dall'organismo di
controllo Agroqualita' S.p.a., autorizzato a svolgere l'attivita' di
controllo sulle citate denominazioni;
Considerato altresi' che dalla verifica effettuata dall'organismo
di controllo Agroqualita' S.p.a., con la nota citata, il Consorzio
tutela vini d'Abruzzo non ha dimostrato di possedere la
rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per
la IGT «Colli del Sangro»;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio tutela vini d'Abruzzo a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi, di cui all'art.
41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Abruzzo»,
«Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano
d'Abruzzo» e «Villamagna» e per le IGT «Colline Frentane», «Colline
Teatine», «Terre de L'Aquila» o «Terre Aquilane» e «Terre di Chieti»
e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della legge n. 238 del 2016
per la IGT «Colline Pescaresi»;
Ritenuto altresi' necessario procedere all'integrazione
dell'incarico al Consorzio tutela vini d'Abruzzo a svolgere le
funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi
relativi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016
per la IGT «Del Vastese» o «Histonium»;

Decreta:

Art. 1

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810 e successive
modificazioni ed integrazioni, al Consorzio tutela vini d'Abruzzo,
con sede legale in Ortona (CH), presso l'Enoteca regionale d'Abruzzo,
corso Matteotti Palazzo Corvo, a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016, per le DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo»,
«Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna» e per
le IGT «Colline Frentane», «Colline Teatine», « Terre de L'Aquila» o
«Terre Aquilane» e «Terre di Chieti» e le funzioni di cui all'art.
41, comma 1 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Colline
Pescaresi».
2. E' integrato, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto, al Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede legale
in Ortona (CH), presso l'Enoteca regionale d'Abruzzo, corso Matteotti
Palazzo Corvo, l'incarico a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016 per la IGT «Del Vastese» o «Histonium».

Art. 2

1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel decreto
ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810 e successive modificazioni ed
integrazioni, puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero
revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238
del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.
2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto
e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la indicazione geografica «Del
Vastese» o «Histonium», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del
regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.

Roma, 6 giugno 2019

Il dirigente: Polizzi

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