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Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano Igp - Riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva  Toscano a indicazione geografica protetta

Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva  Toscano a indicazione geografica protetta e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge  21 dicembre 1999 n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo  comma, sulla IGP "Toscano" registrata con Reg. (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea legge n. 87 del 21 marzo 1998. 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 agosto 2011  

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva  Toscano a indicazione geografica protetta e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Toscano». (11A11548)

(GU n.203 del 1-9-2011)
 
 




IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto Regolamento
(CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunita' di
promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera
efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 97
del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 9
del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16 della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21
novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12
giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile
2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005,
recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005,
recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12
aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di
rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale n. 191 del 18 agosto 2005,
recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il regolamento (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
legge n. 87 del 21 marzo 1998 con il quale e' stata registrata
l'indicazione geografica protetta «Toscano»;
Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Toscano a indicazione
geografica protetta, con sede legale in Firenze, via della Villa
Demidoff 64/D, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad
esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata
legge n. 526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai decreti ministeriali sopra citati;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera
«grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera d) del medesimo
decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la
quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15
della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi e' stata eseguita
sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e
delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo
Certiquality S.r.l., autorizzato a svolgere le attivita' di controllo
sulla indicazione geografica protetta «Toscano»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine
di oliva Toscano a indicazione geografica protetta, al fine di
consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge 526/1999,

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Toscano  a indicazione geografica protetta, con sede in Firenze, via della Villa Demidoff 64/D, e' conforme  alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai  requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette  (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge  21 dicembre 1999 n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo  comma, sulla IGP "Toscano" registrata con Reg. (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea legge n. 87 del 21 marzo 1998. 
2.Gli atti del consorzio di cui di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono  gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche  non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente  che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP "Toscano".

Art. 3

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.

Art. 4

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 puo' coadiuvare,
nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente
decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e,
ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP
«Toscano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema
di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a
quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Toscano»
appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli)
, individuata dall'art. 4, lettera d) del decreto 12 aprile 2000
recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 3 agosto 2011

Il Capo dipartimento: Rasi Caldogno

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