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Ciliegia di Lari IGP - Controlli effettuati da CSQA Certificazioni Srl - Autorizzazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Ciliegia di Lari IGP

CSQA Certificazioni Srl è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la IGP Ciliegia di Lari, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 2023/1671 della Commissione del 24 agosto 2023.

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta “Ciliegia di Lari”, registrata in ambito Unione europea


L’ISPETTORE GENERALE CAPO


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 2023/1671 della Commissione del 24 agosto 2023 con il quale
l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Ciliegia di Lari”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74” e, in particolare, l’art. 8, comma 3;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024, n. 108,
concernente il conferimento al Dott. Felice Assenza dell’incarico di Capo Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Considerato che l’art. 7 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
“Ciliegia di Lari” individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo
l’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74;
Considerato che con nota del 22 marzo 2024 “CSQA Certificazioni Srl” ha trasmesso il piano dei
controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per l’indicazione geografica protetta
“Ciliegia di Lari”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme è stato trasmesso con nota n. 141590 del 26 marzo 2024 alla Regione Toscana, al fine di acquisire un parere di competenza;
Considerato che la Regione Toscana con nota n. 198998 del 29 marzo 2024 ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Ciliegia di Lari”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la
indicazione geografica protetta “Ciliegia di Lari”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 2023/1671 della Commissione del 24 agosto 2023.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla indicazione geografica protetta “Ciliegia di Lari”,
presentati da “CSQA Certificazioni Srl”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di
settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il
preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento) 1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto. 2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto
da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre
1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto
nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel
predetto elenco.


Articolo 5
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione) 1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo. 2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate
nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo. 3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi
dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.


L’Ispettore Generale Capo Felice Assenza


Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD)
MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0153337 del 03/04/2024

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