Vitellone e Scottona allevati in altura - Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione
Il Disciplinare di Produzione proposto definisce il processo per la produzione di carni bovine di qualita' contrassegnate dalla denominazione «Vitellone e Scottona allevati in Altura» in conformita' alle prescrizioni del decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 (Sistema di Qualita' Nazionale Zootecnia - SQNZ). La finalita' di questo disciplinare e' quella di consentire alla carne prodotta in allevamenti localizzati in aree collinari e montane la commercializzazione con un marchio di riconoscimento.
Il disciplinare obbliga al rispetto delle norme minime legate al benessere animale e indica gli adempimenti a cui devono attenersi gli allevatori che decidono di aderire al disciplinare di produzione «Vitellone e Scottona allevati in Altura», con l'obiettivo di produrre carni con elevati standard qualitativi e di salubrita', nonche' le regole che gli altri operatori della filiera dovranno mettere in atto (dal macello al punto vendita) per preservare la qualita' e la salubrita' della carne lungo tutta la filiera produttiva.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione «Vitellone e Scottona allevati in altura» nell'ambito del Sistema di qualita' nazionale zootecnia (SQNZ). (26A01956)
(GU n.94 del 23-4-2026)
Si comunica che il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste ha ricevuto la richiesta di riconoscimento
del disciplinare di produzione denominato «Vitellone e Scottona
allevati in altura», presentata dalla giunta regionale della
Campania, Assessorato all'agricoltura, Direzione generale per le
politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5 del
decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022.
La Commissione SQNZ, istituita presso questo Ministero ai sensi
dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022,
ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta nella riunione
del 27 marzo 2026.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 5, del decreto ministeriale n.
646632 del 16 dicembre 2022 il testo del disciplinare e' pubblicato
nel presente avviso affinche' i soggetti interessati possano
prenderne visione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti
interessati possono presentare al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della
qualita' agroalimentare, all'indirizzo di posta elettronica
certificata aoo.pqa@pec.masaf.gov.it eventuali legittime opposizioni,
adeguatamente motivate e documentate.
Tali osservazioni costituiranno oggetto di opportuna valutazione
da parte della Commissione SQNZ prima del riconoscimento definitivo
del disciplinare di produzione SQNZ «Vitellone e Scottona allevati in
altura».
In mancanza di opposizioni nei termini sopra indicati e' avviata
la procedura d'informazione alla Commissione europea ai sensi
dell'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE.
Allegato
Sistema di Qualita' Nazionale Zootecnia
Istanza di riconoscimento disciplinare di produzione
Scheda 6
«Vitellone e Scottona allevati in Altura»
Sommario
1. Premessa
2. Definizioni e abbreviazioni
3. Strutture
4. Condizione d'allevamento
5. Alimentazione
6. Regole relative alla macellazione
7. Criteri di registrazione e rintracciabilita'
7.1 Allevamenti
7.2 Stabilimento di macellazione
7.3 Laboratorio di Sezionamento/Porzionatura
7.4 Punti vendita
8. Etichettatura del prodotto
9. Capofiliera
10. Autocontrollo da parte dell'Operatore/Organizzazione SQNZ
11. Comunicazione dati
12. Allegati
Sistema di Qualita' Nazionale Zootecnia
Istanza di riconoscimento disciplinare di produzione
Scheda 6
«Vitellone e Scottona allevati in Altura»
1. Premessa
Il Disciplinare di Produzione proposto definisce il processo per
la produzione di carni bovine di qualita' contrassegnate dalla
denominazione «Vitellone e Scottona allevati in Altura» in
conformita' alle prescrizioni del decreto ministeriale del 16
dicembre 2022 (Sistema di Qualita' Nazionale Zootecnia - SQNZ).
La finalita' di questo disciplinare e' quella di consentire alla
carne prodotta in allevamenti localizzati in aree collinari e montane
la commercializzazione con un marchio di riconoscimento.
Il disciplinare obbliga al rispetto delle norme minime legate al
benessere animale e indica gli adempimenti a cui devono attenersi gli
allevatori che decidono di aderire al disciplinare di produzione
«Vitellone e Scottona allevati in Altura», con l'obiettivo di
produrre carni con elevati standard qualitativi e di salubrita',
nonche' le regole che gli altri operatori della filiera dovranno
mettere in atto (dal macello al punto vendita) per preservare la
qualita' e la salubrita' della carne lungo tutta la filiera
produttiva.
La peculiarita' di questo disciplinare risiede nel fatto che con
la sua applicazione si intende valorizzare la zootecnia estensiva da
carne di collina e di montagna il che rappresenta certamente
un'opportunita' per la zootecnia da carne nazionale soprattutto in
aree climaticamente e orograficamente svantaggiate.
Inoltre, il disciplinare promuove l'utilizzo di foraggi d'altura
e locali (l'utilizzo di foraggi locali contribuisce alla
sostenibilita' ambientale, riducendo la necessita' di trasportare
alimenti da aree lontane da quelle di produzione).
In definitiva, con il marchio «Vitellone e Scottona allevati in
Altura» si vuole promuovere la sostenibilita' ambientale, dare
maggiori garanzie ai consumatori e arginare l'inesorabile riduzione
del numero di animali allevati in queste aree fortemente penalizzate
da fattori ambientali che hanno anche un imprescindibile valore
sociale e rappresentano il presidio fondamentale per la salvaguardia
del territorio.
2. Definizioni e abbreviazioni
Parte di provvedimento in formato grafico
Allevamento: ogni capo deve essere identificato e tracciato sin
dalla nascita. Le informazioni sull'allevamento includono la
provenienza, la dieta, e le pratiche veterinarie. Questi dati sono
registrati in un sistema informatizzato che permette il monitoraggio
costante delle condizioni degli animali.
Macellazione: la tracciabilita' prosegue durante il processo di
macellazione. Ogni animale e' identificato tramite un sistema di
marcatura univoco. I dettagli sulla data, il luogo e le condizioni di
macellazione sono registrati per garantire la sicurezza e la qualita'
della carne.
Punti vendita: la carne «Vitellone e Scottona allevati in Altura»
e' commercializzata solo attraverso punti vendita autorizzati. Ogni
confezione include informazioni sulla provenienza, la data di
macellazione e le pratiche di allevamento, garantendo una completa
trasparenza per i consumatori.
3. Strutture
Gli animali possono essere allevati secondo le seguenti
modalita':
1) Allevamento al pascolo, prevalente per la maggior parte
dell'anno, con ricovero temporaneo in strutture di stabulazione
libera esclusivamente quando le condizioni climatiche, ambientali o
di benessere animale non consentono la permanenza all'aperto;
2) Allevamento in regime stallino a stabulazione libera, per
l'intero ciclo o per una parte di esso.
Nel caso di allevamento al pascolo gli animali devono:
avere accesso continuativo a superfici pascolive idonee, tali
da garantire un'effettiva attivita' di pascolamento;
avere assicurati punti di abbeverata adeguati, accessibili e
costantemente riforniti;
avere garantite condizioni di protezione naturale o artificiale
(es. alberature, tettoie, ricoveri) atte a salvaguardare il benessere
animale in caso di eventi meteorologici avversi;
qualora le condizioni ambientali risultino incompatibili con il
mantenimento al pascolo (nevicate persistenti, gelo, eccessiva
piovosita', ondate di calore, indisponibilita' foraggera), gli
animali devono essere trasferiti in strutture conformi ai requisiti
di cui al presente paragrafo 3.
Si specifica che anche nel periodo di pascolamento si applichino
integralmente i requisiti alimentari di cui al paragrafo 5. L'erba
pascolata costituisce foraggio fresco ai sensi del paragrafo 5.
Qualora l'erba disponibile al pascolo non sia sufficiente a garantire
il piano alimentare previsto, e' obbligatoria l'integrazione con
foraggi (fieni, granaglie e mangimi conformi ai requisiti stabiliti
dal paragrafo 5).
Nel caso di regime stallino a stabulazione libera:
a) le aziende aderenti al disciplinare «Vitellone e Scottona
allevati in Altura» devono garantire che l'allevamento degli animali
avvenga nel rispetto delle norme minime di benessere animale,
pertanto, gli animali non devono essere legati ma devono avere la
possibilita' di muoversi liberamente. Sono pertanto consentiti il
pascolo, la stabulazione libera in box ma non la stabulazione fissa;
b) le strutture di stabulazione devono essere costruite con
materiali adeguati ad assicurare la giusta temperatura della stalla,
un'adeguata circolazione e umidita' dell'aria e una ridotta
concentrazione di gas e polveri in modo da non nuocere agli animali;
c) la superficie coperta disponibile per ogni bovino adulto
presente in stalla deve essere pari almeno a 5 mq/capo;
d) il fronte della mangiatoia deve essere adeguato e tale da
consentire il facile accesso alla mangiatoia e nel caso in cui
l'alimentazione sia unifeed lo sviluppo dei posti in rastrelliera per
animali di differenti taglia e peso deve consentire l'alimentazione
contemporaneamente di almeno il 70% degli animali presenti in stalla;
e) nella stalla e' necessario disporre di un'area da adibire ad
infermeria;
f) nella stalla e' necessario disporre di un'area idonea alla
sosta temporanea dei nuovi animali da introdurre nell'allevamento.
4. Condizioni di allevamento
Le condizioni che devono essere rispettate per certificare la
carne a marchio «Vitellone e Scottona allevati in Altura» sono le
seguenti:
a) il centro aziendale dell'allevamento dei bovini (stalle e
ricoveri) deve trovarsi ad una altitudine superiore a 350 metri sul
livello del mare. Tale requisito deve risultare da idonea
documentazione catastale, cartografica o da altra attestazione
ufficiale comprovante l'ubicazione altimetrica del centro aziendale
(rilevazione GPS);
b) gli animali da allevare nell'ambito del presente
disciplinare devono essere maschi e femmine della specie «Bos
Taurus», appartenenti esclusivamente a razze o tipi genetici
classificati da carne, a duplice attitudine (latte e carne) e
relativi incroci. Restano esclusi soggetti appartenenti a tipologie
non coerenti con l'orientamento produttivo da carne;
c) gli animali, dalla nascita allo svezzamento, devono essere
alimentati a base di latte (preferibilmente naturale; sono ammessi
mangimi da allattamento) per almeno 3 mesi. Nella linea
vacca-vitello, i capi devono rimanere con la madre per almeno 6 mesi.
Per i vitelli acquistati, il rispetto del periodo minimo di
permanenza con la madre deve essere attestato mediante
autocertificazione dell'allevatore di origine, corredata dalla
documentazione ufficiale di identificazione e tracciabilita' prevista
dalla normativa vigente;
d) e' consentito l'acquisto di bovini destinati all'ingrasso
(ristallo) e la loro successiva commercializzazione con il marchio
«Vitellone e Scottona allevati in Altura» purche':
l'allevamento presso cui si conclude il ciclo produttivo e
che richiede la certificazione sia situato in zona di «altura» ai
sensi della lettera a);
gli animali permangano in tale allevamento per un periodo
minimo e continuativo di 6 mesi immediatamente antecedenti la
macellazione;
durante tale periodo siano rispettate integralmente tutte le
condizioni previste dal presente disciplinare;
gli animali introdotti devono essere nati, allevati e
macellati nel medesimo Paese, nonche' identificati e tracciati in
conformita' alla normativa vigente in materia di identificazione e
registrazione dei bovini. Ai fini della certificazione, e' richiesto
il rispetto del periodo minimo di permanenza in stalla e delle
condizioni previste dal presente disciplinare.
e) in caso di introduzione di nuovi capi in azienda, deve
essere previsto un periodo di quarantena non inferiore a 3 settimane,
in appositi spazi separati, nel rispetto delle normative sanitarie
vigenti;
f) la macellazione dei capi deve avvenire ad un'eta' compresa
fra i dodici e ventiquattro mesi. L'eta' e' verificata sulla base dei
dati risultanti dalla documentazione ufficiale di identificazione;
g) sono esclusi dalla certificazione SQNZ i bovini sottoposti a
trattamenti terapeutici con antibiotici nei sei mesi precedenti la
macellazione. Restano ammessi esclusivamente eventuali trattamenti
obbligatori previsti dall'autorita' sanitaria competente, purche'
debitamente registrati e nel rispetto dei tempi di sospensione;
h) la superficie destinata al decubito degli animali deve
essere ricoperta da lettiera che, almeno settimanalmente, deve essere
ripristinata e ridistribuita al fine di garantire una superficie
asciutta e idonea al benessere animale, consentendo liberta' di
movimento, alzata e coricamento senza rischio di scivolamento. La
lettiera deve essere completamente sostituita almeno ogni 6 mesi o,
comunque, al termine di ciascun ciclo produttivo, prima
dell'introduzione di una nuova partita di animali;
i) le aziende devono essere in regola con la disciplina vigente
per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e con
ogni altra disposizione ambientale applicabile;
j) negli allevamenti aderenti all'SQNZ, le condizioni di
allevamento e di alimentazione previste dal presente disciplinare
devono essere applicate a tutti i bovini presenti nella stessa unita'
produttiva, e non soltanto a quelli destinati alla certificazione. Di
conseguenza, all'interno della medesima stalla o dello stesso spazio
produttivo non possono essere presenti animali allevati e alimentati
secondo le prescrizioni del disciplinare e animali allevati secondo
modalita' convenzionali. Nel caso in cui l'azienda disponga di piu'
stalle o unita' strutturalmente distinte, e' ammessa una deroga a
tale principio, purche' sia garantita una chiara e rigorosa
separazione strutturale e gestionale tra le diverse modalita' di
allevamento. In tali situazioni devono essere sempre assicurate la
netta identificazione e tracciabilita' degli animali, la separazione
dei mangimi e degli spazi e la distinzione dei flussi produttivi
evitando cosi' qualsiasi forma di commistione.
5. Alimentazione
a) l'azienda che chiede di aderire al disciplinare «Vitellone e
Scottona allevati in Altura» deve predisporre e tenere aggiornati i
piani di razionamento alimentare in modo da tenere conto delle
esigenze nutrizionali dei bovini nelle diverse fasi di sviluppo. In
particolare, devono essere definite razioni alimentari differenziate
fra la fase di accrescimento e quella di ingrasso. I requisiti
alimentari di cui al presente paragrafo si applicano agli animali
aderenti al disciplinare per l'intero periodo di allevamento
successivo allo svezzamento e fino alla macellazione,
indipendentemente dalla modalita' di allevamento adottata (pascolo o
stabulazione libera). Ai fini della certificazione SQNZ «Vitellone e
Scottona allevati in Altura», e' in ogni caso obbligatorio che gli
ultimi sei mesi precedenti la macellazione siano interamente conformi
a tutti i requisiti del presente disciplinare (strutturali,
alimentari e di benessere animale);
b) dopo lo svezzamento e fino alla macellazione, i bovini
devono essere alimentati con foraggi (freschi o affienati), con
l'aggiunta di materie prime semplici (cereali e loro sottoprodotti,
prodotti e sottoprodotti di semi di leguminose e oleaginose), o di
miscele di materie prime eventualmente addizionate con integratori
minerali-vitaminici, e additivi ammessi dalla normativa vigente. Le
presenti prescrizioni si applicano sia agli animali allevati
prevalentemente al pascolo sia a quelli allevati in stabulazione
libera, non essendo previste differenziazioni nei requisiti
nutrizionali tra le due modalita' di allevamento;
c) i foraggi, sia ottenuti da erbaio che da prati, devono
essere polifiti, costituiti almeno da due essenze di cui una
leguminosa. Nella razione deve essere sempre presente un'aliquota di
fieno non inferiore al 30%. Sono vietate le razioni costituite
unicamente da mangimi. Tali requisiti devono essere rispettati per
tutto il periodo di adesione al disciplinare;
d) i prodotti impiegati nella razione devono provenire
prevalentemente da produzioni aziendali. In particolare, almeno il
60% del fabbisogno alimentare della mandria deve essere garantito da
terreni condotti e coltivati dall'azienda stessa. Qualora una parte
degli alimenti venga acquistata da altre aziende agricole, i prodotti
(foraggi, granaglie, ecc.) devono provenire esclusivamente da aziende
la cui ubicazione si trovi ad una distanza inferiore ai 100 km
dall'allevamento;
e) la razione alimentare deve essere priva di grassi animali
aggiunti. Il requisito si applica senza distinzione tra allevamento
al pascolo e allevamento in stabulazione libera;
f) gli allevatori, nel caso di utilizzo di mangimi di origine
extra-aziendale, devono richiedere ai fornitori la dichiarazione di
conformita' degli alimenti ai requisiti di cui al punto 5 e). La
conformita' deve essere garantita per l'intero periodo di adesione al
disciplinare;
g) gli alimenti zootecnici devono essere identificati e
conservati in modo idoneo e tenuti fisicamente separati da altri
alimenti non consentiti dal presente disciplinare e/o destinati ad
altre specie animali allevate in azienda;
h) gli alimenti zootecnici devono essere privi di alterazioni o
sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione
animale, nel rispetto della normativa vigente.
6. Regole relative alla macellazione
a) il trasporto al macello degli animali deve garantire il
minor disagio possibile al fine di evitare sofferenze e conseguenti
criticita' a livello qualitativo della carne. Pertanto il carico dei
capi sui mezzi di trasporto deve essere eseguito conformemente alla
normativa di riferimento e il macello deve risultare ubicato entro
200 km di percorrenza dalla sede della stalla;
b) al fine di garantire la tenerezza della carne, e'
obbligatorio per le carni ottenute dal presente disciplinare che,
prima di essere immesse in commercio, siano sottoposte ad un processo
di frollatura, della durata minima di sette giorni per le femmine
e dieci giorni per i maschi. Non e' consentita la tecnica
dell'elettrostimolazione della carcassa che accelera il processo di
frollatura della carne;
c) la carcassa puo' essere spostata dalle celle di
refrigerazione del mattatoio non prima di quarantotto ore dalla
macellazione.
7. Criteri di registrazione e rintracciabilita'
La filiera produttiva interessata all'ottenimento di carni
denominate «Vitellone e Scottona allevati in Altura», e' formata dai
seguenti operatori: allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento
/porzionamento e punti vendita.
La figura del Capofiliera e' prevista dal presente disciplinare
esclusivamente come funzione di coordinamento organizzativo del
sistema SQNZ, ma non e' obbligatoria e non ha ruolo di operatore. In
assenza del Capofiliera, gli obblighi previsti dal disciplinare
restano integralmente in capo ai singoli operatori aderenti. Il
Capofiliera:
non costituisce una nuova figura giuridica;
non sostituisce gli operatori nelle loro responsabilita';
non assume funzioni di controllo o certificazione;
non valida ne' approva autonomamente procedure o modalita'
operative.
La sua funzione e' limitata al coordinamento organizzativo e alla
garanzia del corretto flusso informativo e documentale tra gli
operatori della filiera e l'Organismo di Controllo (OdC), nel
rispetto delle finalita' del SQNZ. Resta fermo che:
ogni operatore e' direttamente responsabile della corretta
applicazione del disciplinare;
la verifica di conformita' e l'approvazione delle procedure
competono esclusivamente all'organismo di controllo designato.
Di seguito sono descritti, per i diversi operatori della filiera
SQNZ, i sistemi di identificazione e di registrazione, gli elementi
di rintracciabilita' e la descrizione del processo produttivo su cui
e' basato il sistema di qualita' nazionale «Vitellone e Scottona
allevati in Altura».
7.1 Allevamenti
Gli allevatori, con la richiesta di adesione all'SQNZ, si
impegnano a rispettare gli adempimenti stabiliti dal presente
disciplinare e, in particolare, per poter certificare che il bovino
e' stato allevato nell'ambito dell'SQNZ «Vitellone e Scottona
allevati in Altura», devono garantire le condizioni richiamate nel
presente disciplinare, ovvero:
a) in ciascun allevamento aderente al disciplinare SQNZ devono
essere presenti ed essere disponibili per le fasi di controllo, le
schede che riportano la razione alimentare somministrata;
b) la rintracciabilita' nel caso di alimenti autoprodotti e'
invece rappresentata dal quaderno di campagna e dalla registrazione
delle produzioni avvenute per la campagna agraria alla voce «verifica
dei quantitativi prodotti» ed alla voce «verifica dei quantitativi
acquistati»;
c) la rintracciabilita' degli alimenti e del mangime/nucleo di
origine extra-aziendale utilizzati dall'allevatore e' garantita da:
documenti di acquisto (ddt/fatture), dai quali e' possibile
verificare che l'allevatore abbia acquistato mangime/nucleo/alimento
da mangimifici/fornitori dotati di certificazione di prodotto;
cartellini di accompagnamento mangime/nucleo dai quali sia
possibile verificare la formulazione e l'assenza di grassi animali
aggiunti e il lotto di provenienza;
d) ai fini della rintracciabilita' degli animali gli elementi
di registrazione sono rappresentati da: marche auricolari,
documentazione di identificazione e movimentazione prevista dalla
normativa nazionale vigente. Non sono ammessi capi bovini provenienti
dall'estero, in particolare:
capi bovini nati all'estero, anche se successivamente
allevati e macellati nel territorio nazionale;
capi bovini nati nel territorio nazionale e successivamente
allevati, anche solo per un periodo, in Paesi esteri;
capi bovini macellati in una nazione diversa da quella di
nascita e allevamento.
Ogni riferimento a documentazione relativa a capi di provenienza
estera e' da intendersi non applicabile al presente disciplinare, in
quanto i bovini destinati alla certificazione SQNZ devono essere
nati, allevati e macellati esclusivamente nella stessa nazione;
e) l'allevatore, pertanto, deve:
mantenere aggiornato il registro di carico e scarico dei capi
bovini allevati con la periodicita' prevista dalla normativa vigente
e controllare la presenza delle marche auricolari/identificativo
elettronico su tutti i soggetti;
verificare, in fase di consegna degli alimenti complementari,
la documentazione di trasporto e accessoria richiesta e la relativa
corrispondenza con il prodotto in entrata;
detenere e mantenere aggiornato, con frequenza mensile, il
registro di carico e scarico alimenti e/o altro sistema di
tracciabilita';
i capi bovini, per poter essere conformi al disciplinare,
devono essere allevati alle condizioni sopra riportate e devono
essere avviati alla macellazione ad un'eta' compresa tra i dodici e
i ventiquattro mesi di vita;
f) l'allevatore, al momento della cessione per la macellazione
del bovino, deve:
inviare al macello il capo accompagnato dalla documentazione
prevista dalla vigente normativa sanitaria e di anagrafe bovina, atta
a garantire:
la veridicita' delle informazioni relative alla razza o
tipo genetico;
la tracciabilita' completa del capo;
la dimostrazione che il bovino e' nato, allevato e
destinato alla macellazione nella medesima nazione, come requisito
obbligatorio ai fini della certificazione SQNZ. La verifica del
rispetto del requisito «nato, allevato e macellato nella stessa
nazione» costituisce condizione imprescindibile per l'ammissibilita'
del capo alla certificazione e deve risultare chiaramente dalla
documentazione ufficiale di identificazione e movimentazione
registrata in BDN.
aggiornare il registro d'anagrafe del bestiame;
fornire la documentazione di accompagnamento di cui all'art.
8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Modello 4)
unitamente a:
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dal detentore/allevatore, attestante che ciascun capo o
partita di capi avviati alla macellazione e' stato allevato in piena
conformita' a tutte le prescrizioni previste dal disciplinare SQNZ
«Vitellone e Scottona allevati in Altura» per l'intero periodo minimo
richiesto (ultimi 6 mesi);
apposita certificazione rilasciata dall'organismo di
controllo, attestante l'adesione dell'azienda al sistema SQNZ e la
conformita' dell'allevamento ai requisiti previsti dal disciplinare.
g) l'allevatore che intende qualificare e, ove previsto,
riportare in etichetta la «razza» o il «tipo genetico» dei capi
aderenti al Sistema di qualita' nazionale zootecnia (SQNZ) «Vitellone
e Scottana allevati in Altura» deve adottare la seguente procedura di
verifica e tracciabilita' documentale:
la qualifica di «razza» e' riconosciuta esclusivamente in
presenza di evidenza documentale attestante l'iscrizione del capo al
Libro genealogico ufficiale della razza dichiarata oppure, in
alternativa, l'iscrizione di entrambi i genitori al medesimo Libro
genealogico. A tal fine l'allevatore deve:
acquisire e conservare copia del certificato di iscrizione
al Libro genealogico del capo, rilasciato dall'Associazione nazionale
allevatori competente,
oppure:
acquisire e conservare copia della documentazione
attestante l'iscrizione di entrambi i genitori al Libro genealogico
della razza dichiarata.
La documentazione deve essere conservata in azienda ed esibita in
sede di controllo da parte dell'organismo di certificazione.
la qualifica di «tipo genetico» e' riconosciuta in presenza di
evidenza documentale attestante l'origine genetica del capo
attraverso:
Certificato di intervento fecondativo (CIF), riportante
l'identificazione del riproduttore impiegato,
oppure
documentazione equivalente rilasciata dall'ente competente o
dalla struttura di gestione del programma genetico che consenta di
risalire con certezza alla linea genetica dichiarata.
La documentazione deve consentire la tracciabilita' tra il capo
identificato e il riproduttore utilizzato.
h) l'azienda di allevamento deve applicare un manuale di buone
pratiche di allevamento che comprenda almeno i seguenti aspetti:
anagrafe e rintracciabilita' degli animali;
gestione degli approvvigionamenti e alimentazione;
gestione sanitaria dell'azienda;
gestione effluenti zootecnici;
pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
formazione del personale.
i) le registrazioni previste dal presente disciplinare possono
essere gestite in forma elettronica e/o cartacea;
j) la documentazione attestante quanto sopra viene archiviata e
conservata dall'operatore /organizzazione, per almeno due anni e deve
essere a disposizione per le verifiche di controllo (Autocontrollo e
controllo esercitato dall'organismo indipendente).
7.2 Stabilimento di macellazione
a) al momento del ricevimento dei bovini, lo stabilimento di
macellazione deve:
verificare l'appartenenza del bovino al circuito SQNZ;
acquisire la documentazione di accompagnamento prevista
dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134,
ivi compreso il Modello 4 rilasciato dal Servizio veterinario
dell'ASL competente;
acquisire e verificare:
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa
dall'allevatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' del capo o della
partita ai requisiti del disciplinare SQNZ per il periodo previsto;
la certificazione rilasciata dall'organismo di controllo
attestante l'adesione e la conformita' dell'allevamento al sistema
SQNZ;
verificare, anche mediante consultazione della Banca dati
nazionale dell'anagrafe bovina (BDN), la permanenza del capo
nell'allevamento dichiarato per il periodo minimo previsto dal
disciplinare.
In assenza anche di uno solo dei documenti sopra indicati, ovvero
in caso di incongruenze tra le informazioni acquisite, il capo non
puo' essere ammesso al circuito SQNZ;
b) nel caso di organizzazioni aderenti al disciplinare SQNZ, la
verifica della veridicita' dell'informazione «razza» o «tipo
genetico» puo' essere effettuata direttamente dallo stabilimento di
macellazione, qualora si intenda riportare in etichetta detta
informazione;
c) la documentazione di cui alla lettera a) deve essere
conservata dallo stabilimento di macellazione per due anni e deve
essere messa a disposizione dei tecnici incaricati dell'autocontrollo
o del controllo esercitato dall'organismo indipendente;
d) l'incaricato dello stabilimento di macellazione, in fase di
pre-macellazione, confronta il codice identificativo riportato
sull'auricolare/identificativo elettronico del bovino con quanto
indicato nel Modello 4 e nella documentazione di accompagnamento
prevista dalla normativa vigente; dopo il riscontro, i bovini in
regola vengono avviati alla macellazione. In corrispondenza dello
specifico auricolare/identificativo elettronico, annota su idoneo
documento (Modello 4, registro informatico aziendale, ecc.) l'ordine
di ingresso in catena di macellazione, ai fini del corretto
abbinamento con il numero progressivo di macellazione assegnato alla
carcassa;
e) l'ordine di ingresso dei bovini in catena viene inserito nel
supporto informatico della struttura di macellazione. Segue la
macellazione e l'arrivo sequenziale delle carcasse che,
individualmente, vengono pesate, classificate e numerate in modo
automatico e progressivo, con collegamento univoco al codice
dell'auricolare/identificativo elettronico del bovino di provenienza;
f) solo per le carcasse classificate appartenenti alle
categorie «A» ed «E» e non ricadenti nelle classifiche commerciali
(SEUROP) della categoria O e P (ammesse le classi di conformazione
«S», «E», «U» ed «R») e non comprese negli stati di ingrassamento 1,
4 e 5 (ammessi gli stati di ingrassamento 2 e 3), e' possibile
stampare ed apporre sulle carcasse l'etichetta di macellazione
attestante l'appartenenza della carne al SQNZ «Vitellone e Scottona
allevati in Altura», riportando esclusivamente informazioni previste
al paragrafo 8. Le etichette devono riportare inoltre un codice a
barre idoneo alla tracciabilita'. Sono apposte su ciascuna mezzena
tre etichette (una per ciascun sesto). Successivamente la carcassa e'
divisa in due mezzene;
g) le mezzene, prima del taglio, sono identificate tramite le
etichette di macellazione posizionate nei punti potenziali di
sezionamento;
h) le informazioni riportate in etichetta sono desunte dalla
Banca dati nazionale dell'anagrafe bovina (BDN) e dalla
documentazione di accompagnamento prevista dall'art. 8, comma 7, del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ivi compreso il Modello 4;
i) il sistema informatico deve garantire l'inserimento dei
dati, la stampa delle etichette di macellazione e l'archiviazione
delle informazioni;
j) le informazioni stampate in etichetta sono ricavate dalla
documentazione sopra richiamata e caricate, al momento della
macellazione, nella banca dati informatica dello stabilimento. Il
programma informatico deve essere in grado di segnalare o bloccare la
stampa delle etichette qualora non siano rispettati i requisiti
previsti dal presente disciplinare;
k) lo stabilimento deve garantire, tramite idoneo sistema
informatico, la correlazione tra il carico di ciascun capo macellato
e lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente. Le
spedizioni sono registrate nella banca dati e devono consentire in
qualsiasi momento la rintracciabilita' dei destinatari;
l) lo stabilimento deve garantire l'addestramento del personale
incaricato della gestione dei dati e il corretto funzionamento del
sistema informatico;
m) al momento della spedizione della carne (mezzene, quarti o
sesti), lo stabilimento deve rilasciare un «Certificato SQNZ:
Vitellone e Scottona allevati in Altura» attestante il possesso dei
requisiti previsti dal disciplinare oppure indicare nella
documentazione accompagnatoria la conformita' dei lotti al suddetto
SQNZ. Tali documenti possono essere emessi in forma cartacea e/o
informatica e devono essere conservati presso lo stabilimento;
n) la documentazione attestante la conformita' al SQNZ deve
essere dotata di codice a barre (EAN 128, QR Code o analogo sistema
idoneo alla lettura informatizzata) oppure deve esserne trasmessa
copia in formato elettronico, al fine di garantire un regolare flusso
informativo tra gli operatori;
o) l'archiviazione dei documenti e dei dati relativi alla
spedizione delle carni SQNZ e' effettuata su supporto cartaceo e/o
informatico per almeno due anni. Il mantenimento dei dati nel tempo
e' garantito mediante salvataggio periodico (back-up).
7.3 Laboratorio di sezionamento/porzionatura
a) il laboratorio aderente al disciplinare SQNZ, che intende
sezionare e/o porzionare carni bovine dell'SQNZ «Vitellone e Scottona
allevati in Altura» deve garantire l'identificazione di tutti i
prodotti, mantenere la rintracciabilita' delle carni attraverso
idoneo sistema informatico e apporre su tutti i prodotti finiti
adeguata etichetta conforme al presente disciplinare;
b) le mezzene o i quarti o i sesti ottenuti dalle precedenti
operazioni presso gli stabilimenti di macellazione aderenti all'SQNZ
«Vitellone e Scottona allevati in Altura» possono essere sottoposte
alle operazioni di sezionamento in strutture contigue a quelle di
macellazione o in laboratori di sezionamento non contigui al macello;
c) le mezzene al momento del taglio sono gia' identificate
tramite le etichette di macellazione;
d) il laboratorio di sezionamento, al momento dell'adesione
all'SQNZ, comunica al Capofiliera le modalita' di identificazione,
rintracciabilita' e controllo dei bilanci di massa (es. lavorazione
in modalita' tutto pieno/ tutto vuoto o uso di flussi di lavorazione
separati da idonei segnalatori, ecc.) adottate durante le operazioni
di sezionamento per garantire la non commistione con carni estranee
al disciplinare. Il Capofiliera e' tenuto a interfacciarsi con
l'organismo di controllo (OdC), il quale prima di accettare
l'adesione, valuta le modalita' operative proposte dal laboratorio di
sezionamento/porzionatura. Le procedure adottate devono essere rese
disponibili presso l'operatore, in formato cartaceo, ai fini delle
attivita' di controllo e vigilanza;
e) le modalita' di acquisizione dati da parte del laboratorio
di sezionamento sono di tipo informatizzato. L'acquisizione puo'
essere effettuata mediante importazione dei file, lettura del codice
a barre, lettura del QR Code riportato sull'etichetta di
macellazione. E' consentita l'imputazione manuale dei dati nel
sistema di identificazione e tracciabilita' del sezionamento solo in
caso di impossibilita' ad acquisire i dati informatizzati,
illeggibilita' del codice a barre o del QR Code o guasto documentato
nei sistemi di lettura;
f) le mezzene, destinate ad essere commercializzate con la
dicitura «Vitellone e Scottona allevati in Altura» vengono tagliate
in funzione dell'ordine ricevuto dal cliente. Per ogni taglio
anatomico ottenuto, al momento della pesatura l'operatore tramite
lettore ottico collegato a sistema informatico provvede ad acquisire
il codice presente sull'etichetta di macellazione o digitando il
codice di rintracciabilita' sulla bilancia/pesa/etichettatrice,
relativa alla carne in questione, ricavando i dati identificativi
dell'animale nella banca dati informatica del laboratorio di
sezionamento. Al termine di tale operazione vengono stampate le
etichette di sezionamento da apporre su ogni taglio anatomico
destinato ad essere commercializzato. L'etichetta di sezionamento
riporta le informazioni indicate nel paragrafo 8 del disciplinare e
riporta un codice a barre del tipo precedentemente descritto;
g) ulteriori lavorazioni a partire dai tagli anatomici fino ai
porzionati (preconfezionati) devono garantire la rintracciabilita' e
le procedure per evitare la commistione delle carni come sopra
descritto;
h) qualora il laboratorio di sezionamento preveda la
costituzione di lotti di lavorazione, gli stessi devono essere
composti esclusivamente da carne etichettata nell'ambito del
disciplinare SQNZ «Vitellone e Scottona allevati in Altura», nel
rispetto delle prescrizioni previste dal sistema di qualita'. Ai fini
della corretta costituzione del lotto, il laboratorio di sezionamento
procede alla verifica preliminare delle informazioni riportate sulle
etichette apposte sui tagli di carne mediante l'utilizzo di appositi
dispositivi di lettura dei codici a barre o QR Code. Possono essere
inclusi nel lotto di lavorazione esclusivamente i tagli di carne che
risultino conformi al disciplinare SQNZ sopra citato e che riportino
le medesime informazioni obbligatorie previste dal sistema di
etichettatura. Inoltre, qualora presenti, devono risultare uniformi
anche le eventuali informazioni facoltative previste al successivo
paragrafo 8 del disciplinare. Il sistema informatico utilizzato dal
laboratorio effettua contestualmente una verifica automatica della
coerenza dei dati acquisiti, segnalando eventuali disomogeneita' o
incongruenze tra le informazioni associate ai singoli pezzi di carne.
In presenza di tali difformita', il sistema impedisce o segnala la
costituzione del lotto, garantendo cosi' la tracciabilita',
l'omogeneita' delle caratteristiche dichiarate e la conformita' alle
disposizioni del disciplinare SQNZ «Vitellone e Scottona allevati in
Altura»;
i) il laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal
sistema di rintracciabilita' adottato deve:
inserire i dati relativi alle carni SQNZ nella banca dati ed
eventualmente rietichettare nel caso l'etichetta originale non
riporti un codice a barre leggibile o QR Code dal sistema del
laboratorio di sezionamento medesimo;
disossare/porzionare singole lavorazioni o lotti omogenei di
prodotto impedendo la commistione con altre carni presenti nel
laboratorio di sezionamento;
stampare automaticamente le etichette per i tagli ottenuti
delle singole lavorazioni o lotti di lavorazione;
apporre l'etichetta sui prodotti disossati/porzionati
conforme alle specifiche del disciplinare SQNZ «Vitellone e Scottona
allevati in Altura»;
j. al momento della spedizione della carne (grossi tagli
disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.), il laboratorio di
sezionamento, deve rilasciare un Certificato SQNZ: «Vitellone e
Scottona allevati in Altura» che attesta, per ciascuna porzione di
carne fornita, il possesso dei requisiti di carne appartenente al
suddetto SQNZ, in alternativa sulla documentazione accompagnatoria
del prodotto in uscita deve essere indicata la conformita' dei lotti
al SQNZ: «Vitellone e Scottona allevati in Altura». Detta
documentazione deve essere rilasciata secondo le stesse modalita'
previste per lo stabilimento di macellazione;
k. il laboratorio di sezionamento/porzionatura deve garantire,
con idoneo sistema informatico, la correlazione tra il carico, di
ogni consegna di carne dallo stabilimento di macellazione, con lo
scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente. Le
spedizioni delle carni sono registrate nella banca dati a cura del
laboratorio di sezionamento/porzionatura. In qualsiasi momento e'
possibile, consultando la banca dati, ricavare i destinatari di ogni
spedizione di carne SQNZ effettuata (bilancio di massa);
l. il sistema informatico deve garantire l'inserimento dei dati
e la stampa delle etichette di sezionamento/porzionatura da apporre
sulle carni o confezioni e l'archivio delle informazioni;
m. il laboratorio di sezionamento/porzionatura deve garantire
la formazione del tecnico addetto al caricamento dei dati nella banca
dati informatica e il corretto funzionamento del sistema informatico;
n. l'archiviazione delle copie dei documenti e dei dati
relativi alla spedizione delle carni SQNZ: «Vitellone e Scottona
allevati in Altura» e' effettuata su supporto cartaceo e/o
informatico presso il laboratorio di sezionamento per un periodo di
almeno due anni. Il mantenimento nel tempo dei dati archiviati su
supporto informatico viene garantito da un salvataggio periodico
(back-up).
7.4 Punti vendita
a) il punto vendita (pdv) che richiede l'adesione al SQNZ
«Vitellone e Scottona allevati in Altura» deve comunicare
preventivamente al Capofiliera le modalita' adottate per
l'identificazione, la rintracciabilita', lo stoccaggio, l'eventuale
lavorazione, la messa in vendita delle carni e il controllo dei
bilanci di massa. Tali modalita' devono essere idonee a garantire,
durante tutte le operazioni svolte presso il punto vendita, l'assenza
di commistione con carni estranee al presente disciplinare (a titolo
esemplificativo: stoccaggio in celle frigorifere dedicate e
identificate, lavorazioni in modalita' «tutto pieno/tutto vuoto» o
mediante flussi separati opportunamente segnalati, utilizzo di banchi
vendita con aree dedicate). Il Capofiliera e' tenuto a interfacciarsi
con l'organismo di controllo (OdC), il quale prima di accettare
l'adesione, valuta le modalita' operative proposte dal punto vendita
(pdv);
b) la gestione della rintracciabilita' da parte dei punti
vendita puo' avvenire mediante sistemi informatizzati. La gestione
cartacea/manuale e' consentita esclusivamente per la tipologia di
vendita «dettaglio tradizionale». L'organismo di controllo (OdC) deve
approvare le modalita' operative, manuali o informatizzate, proposte
dal punto vendita e verificare che l'eventuale gestione
cartacea/manuale interessi una percentuale minima di prodotto non
superiore al 10%, prima di accettare l'adesione;
c) le procedure adottate dal punto vendita devono essere
disponibili presso l'operatore, in forma cartacea o su supporto
informatico, ai fini delle attivita' di controllo e vigilanza;
d) le modalita' di acquisizione dei dati da parte del punto
vendita devono essere preferibilmente informatizzate, mediante
importazione dei file o lettura del codice a barre o QR Code
riportato sull'etichetta di macellazione o sezionamento. In caso di
illeggibilita' o di documentato malfunzionamento del sistema
informatico, e' consentita l'imputazione manuale dei dati sulla base
della documentazione attestante la conformita' del prodotto al SQNZ;
e) le mezzene o gli altri tagli di carni certificate forniti ai
punti vendita devono risultare gia' identificati al momento della
consegna mediante le etichette di macellazione o di sezionamento;
f) il sistema informatico del punto vendita deve garantire
l'inserimento dei dati, la stampa delle etichette da apporre in
prossimita' delle carni poste in vendita o sulle confezioni dei
prodotti preincartati, nonche' l'archiviazione delle informazioni;
g) il punto vendita deve garantire la correlazione tra il
carico delle carni ricevute dagli stabilimenti di macellazione o dai
laboratori di sezionamento/porzionatura e lo scarico delle carni
vendute al consumatore finale. Le spedizioni e le vendite devono
essere registrate su supporto cartaceo o informatico a cura del punto
vendita;
h) il punto vendita deve garantire l'archiviazione delle copie
dei documenti e dei dati relativi alle carni certificate SQNZ
«Vitellone e Scottona allevati in Altura» su supporto cartaceo e/o
informatico presso il punto vendita per un periodo minimo di due
anni. Nel caso di archiviazione informatica, deve essere assicurata
la conservazione nel tempo dei dati mediante sistemi di salvataggio
periodico (back-up);
i) il punto vendita (pdv), indipendentemente dal sistema di
rintracciabilita' adottato, deve controllare, all'arrivo della merce
la correttezza dell'identificazione e, in particolare:
ogni singolo taglio deve riportare l'etichetta prevista dal
disciplinare, inoltre la merce viene accompagnata da DDT e dal
certificato SQNZ «Vitellone e Scottona allevati in Altura» o da
documentazione accompagnatoria del lotto che riporta la conformita'
al SQNZ «Vitellone e Scottona allevati in Altura»;
scarica su supporto cartaceo e/o sistema informatico i dati
di rintracciabilita', importando il file o leggendo il codice a barre
o QR Code apposto sull'etichetta: questo permette di registrare il
carico all'arrivo e tramite le pesate dei diversi tagli prodotti si
ottiene lo scarico della merce;
in cella e sul banco vendita mantiene fisicamente separate
dal resto delle carni bovine le carni identificate nell'ambito
dell'SQNZ «Vitellone e Scottona allevati in Altura» (es. parte della
cella - banco vendita dedicata ed identificata con apposita
etichetta, ecc.);
in caso di lavorazione (taglio, preparazioni, ecc.), utilizza
un sistema adeguato (solo a scopo di esempio: lavorazione in
modalita' tutto pieno/ tutto vuoto o uso di flussi separati da idonei
segnalatori di lavorazioni) in modo da evitare eventuali commistioni
tra le carni certificata SQNZ «Vitellone e Scottona allevati in
Altura» e carni estranee al presente disciplinare;
dispone la merce separandola per singolo lotto e appone un
cartellino identificativo, esposto al consumatore, riportante il
numero di lotto che correla i diversi tagli al certificato SQNZ
«Vitellone e Scottona allevati in Altura». Qualora i prodotti vengano
preincartati e venduti al libero servizio, la merce prelevata dalla
cella viene lavorata cosi' come indicato al precedente quarto tratto,
e al momento della pesatura l'addetto richiama il codice di
rintracciabilita' e automaticamente stampa l'etichetta da apporre sul
preincartato riportante i dati previsti dal disciplinare (non sono
costituiti nuovi lotti presso il punto vendita);
j) Merce in arrivo - Le carni in arrivo sono identificate con
le etichette previste dal disciplinare ed accompagnate dalla
documentazione che accerta la conformita' SQNZ «Vitellone e Scottona
allevati in Altura»: certificato o altra documentazione
accompagnatoria;
k) Stoccaggio - Durante lo stoccaggio la merce mantiene
l'etichetta originale se non ancora sezionata, dopo il sezionamento
viene identificata con un'etichetta o un cartellino riportante il
codice di rintracciabilita' che correla i diversi tagli al
certificato SQNZ «Vitellone e Scottona allevati in Altura» consegnato
dallo stabilimento di macellazione o dal laboratorio di
sezionamento/porzionamento;
l) Banco vendita assistita - Nel banco vendita la merce viene
identificata con un'etichetta o dei cartellini, riportanti il codice
di rintracciabilita', che consentono di collegare il taglio
all'etichetta apposta in prossimita' della carne. Detta etichetta
puo' essere rappresentata anche dal certificato SQNZ: «Vitellone e
Scottona allevati in Altura»;
m) Banco vendita libero servizio - Nel banco vendita libero
servizio la merce viene gia' esposta preincartata ed etichettata con
tutte le informazioni previste dal disciplinare. L'etichetta viene
emessa in fase di pesatura del prodotto richiamando il relativo
codice di rintracciabilita';
n) Il punto vendita (pdv) che commercializza esclusivamente
preconfezionati prodotti presso i laboratori di porzionamento ha
sempre l'obbligo di adesione al disciplinare.
8. Etichettatura del prodotto
Le informazioni sugli alimenti diverse da quelle obbligatorie
previste dagli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, volontariamente aggiunte
sulle etichette saranno oggettive e verificabili da parte dell'ente
di certificazione prescelto nonche' comprensibili per i consumatori e
conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura in
ossequio al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio.
Le informazioni relative a:
Matricola di identificazione capo;
Sesso;
Data di nascita;
Razza o Tipo genetico;
Data d'ingresso in stalla ultimo detentore;
Allevamento ultimo detentore;
Data di macellazione;
Stabilimento di macellazione;
Dati relativi della carcassa (classificazione, peso, ecc.);
devono essere sempre presenti nell'etichettata del prodotto.
Le etichette devono riportare inoltre un codice a barre o QR Code
idoneo alla tracciabilita'.
9. Capofiliera
Ai fini del presente disciplinare SQNZ «Vitellone e Scottona
allevati in Altura», il termine «Capofiliera» e' utilizzato
esclusivamente in senso funzionale e descrittivo, non identifica una
nuova figura giuridica o operativa autonoma, ne' un soggetto
ulteriore rispetto ai singoli operatori della filiera espressamente
previsti (allevamenti, macelli, laboratori di
sezionamento/porzionatura e punti vendita). Il Capofiliera puo'
coincidere con:
a) un operatore della filiera gia' aderente al disciplinare,
oppure
b) un soggetto formalmente incaricato dalla filiera per la
gestione e il coordinamento del sistema SQNZ.
Nel caso in cui il Capofiliera coincida con un operatore della
filiera, non puo' in alcun modo svolgere funzioni di validazione,
approvazione o controllo sulle proprie procedure, che restano
soggette esclusivamente alla verifica dell'organismo di controllo.
Nell'ambito del sistema SQNZ, al Capofiliera e' attribuita
esclusivamente una funzione di:
a) Coordinamento organizzativo, mediante:
raccolta e sistematizzazione delle procedure di
identificazione, rintracciabilita' e gestione dei bilanci di massa
predisposte dai singoli operatori;
verifica formale della completezza documentale prima della
trasmissione all'OdC;
uniformazione dei modelli documentali tra gli operatori
aderenti.
b) Raccordo tecnico-organizzativo con l'organismo di controllo
(OdC), mediante:
trasmissione delle procedure;
gestione delle richieste di integrazione o modifica;
coordinamento dell'adeguamento documentale da parte degli
operatori.
Spetta all'organismo di controllo la verifica e la conformita' al
disciplinare e alla normativa vigente.
In sintesi, il Capofiliera svolge una funzione di coordinamento e
facilitazione del flusso informativo, senza assumere poteri
decisionali o responsabilita' operative rispetto alla conformita' al
disciplinare.
10. Autocontrollo da parte dell'Operatore/Organizzazione SQNZ
a) Al disciplinare SQNZ «Vitellone e Scottona allevati in
Altura» si applica un piano di autocontrollo sui requisiti previsti
dal presente disciplinare su tutti gli operatori della filiera
(allevamento, macello, sezionatore e punto vendita).
b) L'organismo di controllo (OdC) verifica l'esistenza,
l'adeguatezza e l'applicazione del Piano di autocontrollo.
11. Comunicazione dati
Il Capofiliera dell'SQNZ di cui al presente disciplinare,
assicura su base informatica e mette a disposizione delle autorita'
competenti le seguenti informazioni:
a) L'elenco degli allevamenti aderenti con rispettivo codice
univoco di identificazione;
b) L'elenco dei macelli/sezionamenti con rispettivo codice
univoco di identificazione;
c) L'elenco dei punti di vendita aderenti.
12. Allegati
a) Allegato 1 - «Piano di autocontrollo»
« Consorzio tutela del formaggio Raschera DOP - Conferma incarico 2026
