Carne Salada del Trentino Igp - Controlli da CSQA Certificazioni Srl - 2025
CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (VI), via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la IGP Carne Salada del Trentino, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) 2025/1993 della Commissione del 25 settembre 2025.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Carne Salada del Trentino”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché
alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il
regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) 2025/1993 della Commissione del 25 settembre 2025 recante iscrizione
dell’indicazione “Carne Salada del Trentino” nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche
a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte
delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli
organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali
non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con
il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari;
Considerato che l’art. 7 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Carne
Salada del Trentino” individua per il controllo del rispetto del disciplinare di produzione medesimo
l’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl”, con sede in Thiene (VI), via San Gaetano
n. 74;
Preso atto che il 26 novembre 2025 “CSQA Certificazioni Srl” ha trasmesso il Piano dei controlli
definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per l’indicazione geografica protetta “Carne Salada
del Trentino”;
Considerato che il medesimo Piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, è stato
ritenuto conforme;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo “CSQA
Certificazioni Srl” ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento
(UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Carne Salada del Trentino”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“CSQA Certificazioni Srl”, con sede in Thiene (VI), via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad
espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024,
per la indicazione geografica protetta “Carne Salada del Trentino”, registrata in ambito Unione
europea con Regolamento (UE) 2025/1993 della Commissione del 25 settembre 2025.
Articolo 2
(Approvazione del Piano dei controlli e tariffario)
Il Piano dei controlli e il tariffario relativi alla indicazione geografica protetta “Carne Salada del
Trentino”, presentati da “CSQA Certificazioni Srl”, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a
rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore,
nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il
preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di
controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica
del presente decreto.
5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla
documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’art. 14 della legge 21/12/1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente,
l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi
tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o
l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco
degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 14,
comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle Regioni competenti per
territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno
a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del
decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto, può
comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo
14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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