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Barbera d'Alba Doc - Proposta di modifca disciplinare di produzione - 1987

Pubblicato da disciplinare
barbera d'alba Doc

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della DOC Barbera d'Alba

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata  Barbera d'Alba (86A10217)

(GU n.4 del 7-1-1987)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» riconosciuta
con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 1970
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 9 settembre 1970, e
oggetto di modifica con decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 1977 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16
gennaio 1978), propone che nel disciplinare di produzione siano
modificati per intero gli articoli 5, 7 e 8 ed in parte l'art. 6
secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Proposta di modifica al disciplinare di produzione della DOC Barbera d'Alba

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 5 con il testo che segue:
«Art. 5. - Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio per la  tipologia Superiore, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni, compreso  l'eventuale invecchiamento obbligatorio, siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle  province di Cuneo, Asti e Torino.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Barbera d'Alba» una gradazione  alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,00.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti, atte a conferire al vino le  sue peculiari caratteristiche. E' consentita, nella misura massima del 15% del volume la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione di origine controllata  «Barbera d'Alba», con uve, mosto, o vino di Nebbiolo provenienti anche da zone di produzione diverse da quella indicata nel precedente art. 3, ma tuttavia comprese nella provincia di Cuneo». 


Si propone di modificare all'art. 6 il limite minimo della gradazione alcoolica complessiva di gradi  11,5 come in appresso indicato:
«Art. 6. - (Omissis).
Gradazione alcoolica minima complessiva gradi 12».


Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 7 con il testo che segue:
«Art. 7. - Il vino Barbera d'Alba ottenuto da uve che assicurano una gradazione alcoolica  complessiva minima naturale di gradi 12,50, qualora venga sottoposto ad un periodo  d'invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno in botti di rovere o di castagno, puo' portare in etichetta la menzione "Superiore"». 


Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 8 con il testo che segue:
«Art. 8. - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva" o similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,  purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente;  nonche' la indicazione di aziende o vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il  vino, cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti Barbera d'Alba puo' figurare l'indicazione,  documentabile, dell'annata di produzione delle uve.
Tale indicazione e' obbligatoria per il tipo "Superiore"».

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