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Uva di Puglia Igp - Disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Uva di Puglia

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "UVA DI PUGLIA" e' riservata all'uva da tavola delle varieta' Italia b., Regina b. Victoria b., Michele Palieri n., Red Globe rs., prodotti in alcuni comuni della regione Puglia posti al di sotto dei 330 m. s.l.m. in Provincia di Bari, Provincia di Brindisi, in Provincia di Foggia, in Provincia di Taranto, in Provincia di Barletta-Andria-Trani e in Provincia di Lecce interamente delimitata.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 30 luglio 2012  

Iscrizione della denominazione «Uva di Puglia» nel registro delle denominazioni di origine  protette e delle indicazioni geografiche protette. (12A09055)

(GU n.192 del 18-8-2012)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con Regolamento (UE) n. 680 della Commissione del
24 luglio 2012, la denominazione «Uva di Puglia» riferita alla
categoria ortofrutticoli e cereali, e' iscritta quale indicazione
geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine
protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)
previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta «Uva di Puglia», affinche' le
disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per
informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
Indicazione geografica protetta «Uva di Puglia», registrata in sede
comunitaria con Regolamento (UE) n. 680 del 24 luglio 2012.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Uva
di Puglia», possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione
«Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al
Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: Sanna


Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "UVA DI PUGLIA"

Art. 1.

DENOMINAZIONE

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "UVA DI PUGLIA" e'
riservata all'uva che risponde ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare.


Art. 2.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'I.G.P. "Uva di Puglia" e' riservata all'uva da tavola delle
varieta' Italia b., Regina b. Victoria b., Michele Palieri n., Red
Globe rs., prodotta nella zona delimitata al successivo art. 3 del
presente disciplinare di produzione.

L'I.G.P. "Uva di Puglia" e' riservata alle categorie commerciali:

- categoria Extra;

- categoria I.

All'atto della sua immissione al consumo, l' "Uva di Puglia" deve
presentare le seguenti caratteristiche:

- i grappoli interi devono essere di peso non inferiore a 300
grammi;

- gli acini devono presentare una calibratura non inferiore a 21 mm
per Victoria, a 15 mm per Regina, a 22 mm per Italia, Michele Palieri
e Red globe (diametro equatoriale);

- il colore e' giallo paglierino chiaro per le varieta' Italia,
Regina e Vittoria, di un nero vellutato intenso per le varieta'
Michele Palieri e di un rosato dore' per la varieta' Red Globe;

- il succo degli acini deve presentare un valore non inferiore a:

- 14°Brix per le varieta' Italia, Regina e Red globe;

- 13°Brix per le varieta' Victoria e Michele Palieri.

Per tutte le varieta', il valore del rapporto °Brix/acidita' totale
deve essere non inferiore a 22.


Art. 3.

ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione dell'Uva di Puglia comprende i seguenti
territori della regione Puglia posti al di sotto dei 330 m. s.l.m.
dei seguenti comuni:

Provincia di Bari:

- comuni interamente delimitati: Adelfia, Bari, Bitetto, Bitritto,
Capurso, Casamassima, Cellammare, Conversano, Giovinazzo, Modugno,
Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro, Polignano a Mare, Rutigliano,
Sammichele di Bari, Triggiano, Turi, Valenzano;

- comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Acquaviva delle Fonti, Binetto, Bitonto,
Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Corato, Gioia del Colle,
Grumo Appula, Monopoli, Palo del Colle, Putignano, Ruvo di Puglia,
Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto.

Provincia di Brindisi:

- comuni interamente delimitati: Brindisi, Carovigno, Cellino San
Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San
Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro
Vernotico, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Villa
Castelli.

- comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano,
Ostuni.

Provincia di Foggia:

- comuni interamente delimitati: Carapelle, Chieuti, Foggia, Isole
Tremiti, Lesina, Ordona, Orta Nova, Poggio Imperiale, Rodi Garganico,
San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornara,
Stornarella, Torremaggiore, Zapponeta

- comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Apricena, Ascoli Satriano, Cagnano Varano,
Carpino, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelnuovo
della Daunia, Cerignola, Ischitella, Lucera, Manfredonia, Peschici,
Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis,
Sannicandro Garganico, Troia, Vico del Gargano, Vieste.

Provincia di Taranto:

- comuni interamente delimitati: Avetrana, Carosino, Faggiano,
Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio,
Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Palagianello, Palagiano,
Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San
Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella.

- comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Castellaneta,Crispiano, Ginosa, Massafra,
Mottola.

Provincia di Barletta-Andria-Trani:

- comuni interamente delimitati: Barletta, Bisceglie, Trani,
Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

- comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Andria, Canosa di Puglia.

Provincia di Lecce interamente delimitata.


Art. 4.

PROVA DELL'ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per
ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi
prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.


Art. 5.

METODO DI OTTENIMENTO

I nuovi vigneti saranno realizzati su terreni ben drenati ,
permeabili e indenni da focolai di agenti dei marciumi e privi di
vettori di virus nocivi alla vite utilizzando esclusivamente
portinnesti certificati.

La forma di allevamento per la realizzazione di vigneti ad uva da
tavola e' quella a pergola a tetto orizzontale, il "tendone".

La densita' di piantagione dovra' essere compresa tra un minimo di
1.100 ed un massimo di 2.100 viti/ha. La distanza fra i filari dovra'
essere compresa fra 2,2 e 3 m. La produzione di uva non dovra' essere
superiore a 30 t/ha.

Per la difesa fitoiatrica, sono consentiti interventi rispettosi
dell'ambiente e con i solo fitofarmaci a base di sostanze attive
registrate per la vite di uva da tavola, secondo quanto indicato dal
disciplinare di produzione integrata dell'uva da tavola della Regione
Puglia.

La potatura secca andra' effettuata nel periodo compreso fra quello
successivo alla caduta delle foglie e quello precedente il
germogliamento : da dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.

E' ammessa la copertura del "tendone" con reti in polietilene e/o
film plastico in PVC o polietilene + EVA e la coltivazione in serra,
al fine di proteggere il prodotto da grandine, vento, pioggia, e per
favorire l'anticipo della maturazione o il ritardo nella raccolta
dell'uva (al variare del periodo di copertura).

Il periodo di raccolta dell'uva decorre dal momento del
conseguimento dei requisiti minimi qualitativi previsti dal
disciplinare (per la varieta' Victoria: a partire dall'inizio della
seconda decade di luglio; per la varieta' Michele Palieri: a partire
dall'inizio della terza decade di luglio per le varieta' Italia,
Regina e Red globe: a partire dall'inizio della terza decade di
agosto). Il confezionamento deve essere effettuato nella zona
individuata all'art.3 predetto onde evitare che il trasporto e le
eccessive manipolazioni possano danneggiare gli acini alterandone
integrita' e colore.


Art. 6.

LEGAME CON L'AMBIENTE

La reputazione dell'Uva di Puglia va inquadrata in un contesto
storico-economico le cui prime testimonianze risalgono alla fine del
1800. L'Uva di Puglia ha mostrato da sempre una migliore attitudine
al mantenimento delle caratteristiche di aspetto e di croccantezza
dei suoi acini tanto da riscuotere un grande successo nel settore
delle esportazioni fin dalla fine dell'1800. Infatti a quel tempo,
nonostante la lunghezza del viaggio e la deperibilita' del prodotto
costituissero i principali fattori limitanti l'esportazione, l'Uva di
Puglia, a differenza di altre uve, mostro' una migliore attitudine al
mantenimento delle sue caratteristiche arrivando in ottimo stato nei
mercati dei paesi esteri piu' importanti quali ad esempio quello
tedesco. Negli anni, grazie all'eccezionale vocazionalita' del
territorio, la produzione dell'Uva di Puglia aumento'
progressivamente e parallelamente aumento' anche la sua esportazione,
come testimoniato dall'Istituto per il Commercio Estero,
rappresentando quindi sui mercati internazionali un'espressione
tipica del territorio di produzione. L'I.C.E. (Istituto Commercio
Estero), gia' dagli anni '40 pote' constatare, tramite il massiccio
invio di personale in missione in Puglia nel periodo della campagna
di commercializzazione, che l'entita' delle spedizioni dalle aree
produttive vocate alla coltivazione dell'Uva raggiungeva giornalmente
la quantita' di centinaia di vagoni ferroviari.

Nonostante le difficolta' logistiche e i maggiori costi di
trasporto rispetto alle uve provenienti da altre parti d'Italia,
l'esportazione dell'Uva di Puglia raggiunse, nel 1975, il 62,4% della
produzione di uva da tavola italiana destinata all'estero, il 52,7%
nel 1980 e ancora il 74,1% nel 1985. E' proprio grazie al grande
successo sia nelle produzioni che nelle esportazioni che l'uva di
puglia e' piu' volte citata testi, studi tecnico-scientifici ed
eventi, ne sono un esempio il volume pubblicato nel 1979 dell'OCDE
(Organization for Economic Co-operation and Development) dal titolo
Table Grapes, appartenete alla collana Intenational Standardisation
of fruit and vegetable, il recente studio scientifico
dell'universita' di Bari che prendendo campioni di "Uva di Puglia" ha
voluto mettere a punto una tecnica di analisi volta alla
determinazione del profilo metabolico degli alimenti ed infine in
occasione del conferimento del premio "Grappolo d'Argento Citta' di
Rutignano"nel 2010.

La zona di produzione dell'Uva di Puglia e' caratterizzata da
condizioni pedo-climatiche ideali per lo sviluppo dell'uva da tavola.
Terreni di medio impasto ricchi di potassio e di calcio, clima mite
anche di inverno, caratterizzato da discreta piovosita' nel periodo
invernale e da scarse precipitazioni in quello primaverile-estivo,
luminosita' elevata, rispondono appieno alle esigenze di una coltura,
come la vite, potassofila ed eliofila.

Nella zona di produzione dell'Uva di Puglia indicata all'art. 3 del
disciplinare si e' sviluppata fin dalla fine del XIX secolo una alta
specializzazione della manodopera utilizzata nella coltivazione di
questo prodotto, caratterizzata dalla capacita' di effettuare
accurate e attente operazioni manuali sui germogli e grappoli, quali
il diradamento degli stessi, la loro liberazione da foglie e
germogli, la sistemazione dei germogli al fine di consentire la
giusta luminosita', operazioni che favoriscono lo sviluppo e la
maturazione dell'uva. Tale elevata specializzazione che si e'
tramandata nel tempo e che sussiste intatta ai nostri giorni,
permette di esaltare le caratteristiche qualitative dell' "Uva di
Puglia" e consente anche una minore incidenza delle malattie
crittogamiche.

Nel 1869 un pioniere, Sergio Musci, dette corso da Bisceglie (Bari)
alle prime spedizioni di uva da tavola verso Milano, Torino, Bologna.
Nel 1880 dalla Puglia il cav. Francesco De Villagomez, sempre
biscegliese, inizio' le spedizioni di uva da tavola in Germania.

L'importanza storica dell' "Uva di Puglia" trova la sua prima
affermazione nel riconoscimento degli operatori delle altre regioni
produttrici e nella richiesta sempre crescente sia da parte dei
mercati nazionali che da quelli esteri.

L' "Uva di Puglia" continuava ad essere segnalata come esempio di
successo del prodotto sul mercato grazie alla sensibilita' e
capacita' dei produttori, in grado di utilizzare al meglio la
vocazionalita' pedoclimatica della regione.

Vivarelli nel 1914 facendo il punto sulla situazione pugliese,
segnalava per questa regione la particolare vocazione del clima, del
terreno e l'atteggiamento del viticoltore "che ha compreso la
necessita' di non trascurare cure speciali di coltivazione. . .".


Art. 7.

CONTROLLI

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale
struttura e' l'Autorita' pubblica: Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura - C.so Cavour, 2 70121 Bari - Tel.
0802174111 - Fax 0802174228.


Art. 8

ETICHETTATURA

All'atto dell'immissione al consumo, il contenuto di ogni
imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente
grappoli della stessa varieta', origine e standard qualitativo. Ogni
confezione deve essere sigillata (mediante retinatura, floppatura,
apposizione di bollini di chiusura su buste ed imballi trasparenti e
forati).

Le confezioni utilizzate sono :

- Cassetta da 5 kg netti di uva. La cassetta puo' essere in
cartone, legno, compensato, plastica.

- Cassetta da 2 - 2,5 - 3,0 kg netti di uva in cartone.

- Cestini da 2,0 - 1,5 - 1,0 - 0,750 - 0,5 kg netti di uva, in
polipropilene o in PET, assemblati in imballaggi di plastica, legno o
cartone.

- Buste da 0,5 - 1,0 kg netti di uva, realizzate in PET,
assemblati in imballaggio di plastica, legno o cartone.

L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita
la protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati
all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e devono
essere costituiti da sostanze tali da non provocare alterazioni
esterne o interne dell'uva.

Gli imballaggi devono inoltre essere privi di qualsiasi corpo
estraneo.

Su ogni confezione deve essere apposta una etichetta sulla quale
sono riportate sullo stesso lato, in caratteri leggibili, visibili
all'esterno, indelebili le seguenti indicazioni:

- nome ed indirizzo o simbolo o codice di identificazione del
confezionatore e del produttore dell'uva.

- indicazione della natura del prodotto "uva da tavola" se il
contenuto non e' visibile dall'esterno, indicazione della varieta'.

Logo

Uva di Puglia
Il logo da utilizzare obbligatoriamente per il prodotto certificato
e' costituito da una circonferenza di colore rosso scuro, tracciata
ai bordi con i colori della bandiera italiana. All'interno e'
rappresentata un'immagine disegnata e non fotografica della regione
Puglia, ove e' indicata la citta' di Bari. In basso a sinistra sotto
il profilo della Regione e' posto un grappolo d'uva con tralcio
annesso. All'estremita' sinistra della regione Puglia, in alto, e'
rappresentato un sole stilizzato sfumato verso l'esterno. La sigla
IGP e la dicitura "Uva di Puglia" sono collocate a destra all'interno
della circonferenza descritta. Sull'estremita' inferiore del profilo
della Regione e' collocato il logo comunitario.

Il logo che indichera' la denominazione IGP sara' riprodotto su
bollino o collarino autoadesivo di vari diametri.

Indici colorimetrici:

- Rosso scuro : Pantone 485c.

- Colori della bandiera italiana: Verde:Pantone 361c; Bianco e
Rosso :Pantone 162c.

- Sole stilizzato: colore 1585c sfumato sino al colore Pantone
803c.

- Dicitura IGP Uva di Puglia : Font flamenco D;

- Sigla IGP : colore Pantone 7404c - tracciato :Pantone 1585c.

- Uva di Puglia: colore Pantone 1585c - tracciato : Pantone 7404c.

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