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Tergeste - Controlli da Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia

Pubblicato da disciplinare
Tergeste

La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia” con sede in  Trieste, Piazza della Borsa 14, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di  controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione  di  origine protetta “Tergeste”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n.  1845  del 22 ottobre 2004. 

Designazione della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia”
ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Tergeste” riferita all’olio
extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n.1845 del 22 ottobre 2004 con il quale l’Unione europea ha  provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Tergeste”, riferita all’olio  extravergine di oliva;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi  derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle  strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa  con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a  decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale  per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO”  di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di  autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP,  STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n.  238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di  revoca;
Visto il decreto n. 14718 del 16 ottobre 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la “Camera di Commercio industria  artigianato e agricoltura Venezia Giulia” è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i  controlli per la denominazione di origine protetta “Tergeste”;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 17 ottobre 2019,  come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la comunicazione del 2 agosto 2022 con la quale il “Consorzio di tutela olio extravergine di oliva DOP Tergeste” ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Tergeste”, la “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia”; 
Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti dalla “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano  tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Tergeste”;

D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia” con sede in Trieste,
Piazza della Borsa 14, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di  origine protetta “Tergeste”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1845  del 22 ottobre 2004. 


Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti  dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le  disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida  di impartire.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale  ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita  nota senza modifica del presente decreto.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 17 ottobre 2022.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare la “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco  di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da  designare. 


Articolo 4
(Vigilanza)
La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia” è sottoposta alla
vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione FriuliVenezia Giulia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione  frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con  cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza  annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia” è tenuta ad  adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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