E' riconosciuta la doc Genazzano ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre 1992.
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- Genazzano
Bianco: Malvasia di Candia (min. 85%).
Rosso: Ciliegiolo (min. 85%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle provincie di Roma e Frosinone
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Marino
Malvasia di Candia o Malvasia del Lazio, Trebbiano Verde, Bellone, Greco, Bombino (min. 50%)
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d’origine “Marino” comprende l’intero territorio del comune di Marino, di Ciampino e in parte, il territorio dei comuni di Roma e Castelgandolfo
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Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna
Malvasia di Candia e/o Malvasia Puntinata (max. 70%), Trebbiano Toscano, Trebbiano Verde e Trebbiano Giallo (min. 30%)
La zona di produzione del vino «Montecompatri-Colonna» comprende tutto il territorio comunale di Colonna e parte di quelli di Montecompatri, Zagarolo e Roccapriora in provincia di Roma
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Nettuno
Bianco: Bellone (dal 30% al 70%), Trebbiano Toscano (dal 30% al 50%).
Rosato: Sangiovese (min. 40%), Trebbiano Toscano (min. 40%).
Rosso: Merlot (dal 30% al 50%), Sangiovese (dal 30% al 50%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Nettuno e Anzio, in provincia di Roma.
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Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di Orvieto Doc conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione
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Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Orvieto", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Orvieto cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2023.
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La zona Geografica è situata nell’ambiente collinare a sud ovest dell’Umbria, fino all’alto Lazio. L’avvio dello stretto binomio “coltivazione della vite-produzione di vino” pare risalire al X sec. a.C., quando gli Etruschi conquistarono la scoscesa rupe e fondarono l’antica Velzna. Si ritiene, infatti, che proprio questa civiltà abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino, dando vita ad un primordiale sistema di vinificazione chiamato “a tre piani”.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Orvieto, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 agosto 1971) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1973), decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10 marzo 1983) e decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988), propone la modifica del disciplinare medesimo
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