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Salame Felino IGP - Autorizzazione a ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari 2013

Pubblicato da disciplinare
Salame Felino IGP - Autorizzazione a ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari 2013

Autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro- alimentari», in Piacenza, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Salame  Felino», registrata in ambito Unione europea.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 marzo 2013  

Autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro- alimentari», in Piacenza, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Salame  Felino», registrata in ambito Unione europea. (13A03069)

(GU n.85 del 11-4-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che
abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto il decreto 8 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.19 del 23
gennaio 2008, relativo alla autorizzazione all'organismo denominato
"ECEPA - Ente di Certificazione prodotti agro-alimentari" ad
effettuare i controlli sulla denominazione "Salame Felino" protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto 4 giugno 2007;
Visto il regolamento (UE) n. 186 del 5 marzo 2013 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione
geografica protetta "Salame Felino";
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Considerato che "ECEPA - Ente di Certificazione prodotti
agro-alimentari" ha predisposto il piano di controllo per la
denominazione "Salame Felino" conformemente allo schema tipo di
controllo;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato "ECEPA - Ente di Certificazione prodotti
agro-alimentari" con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, e'
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli
articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la
denominazione "Salame Felino", registrata in ambito Unione europea
con Regolamento (CE) n. 186 del 5 marzo 2013.

Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo
"ECEPA" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto
e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo
14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale
competente.

Art. 3

1. L'organismo autorizzato "ECEPA" non puo' modificare la
denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita'
di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di
controllo per la denominazione "Salame Felino", cosi' come depositati
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. L'organismo autorizzato "ECEPA" comunica e sottopone
all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il
personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la
composizione del Comitato di certificazione o della struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con
il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a
decorre dalla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) n.186
del 5 marzo 2013.
2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "ECEPA" restera'
iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui
all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno
che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco.
3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto
legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21
dicembre 1999, n.526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale
competente, l'intenzione di confermare "ECEPA" o proporre un nuovo
soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui
all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di
rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi
dell'art.14, comma 9, della citata legge.
4. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione
"ECEPA" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari
che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario,
decida di impartire.

Art. 5

1. L'organismo autorizzato "ECEPA"comunica con immediatezza, e
comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Salame
Felino" anche mediante immissione nel sistema informatico del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle
quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. L'organismo autorizzato "ECEPA" immette nel sistema informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti
gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale
dell'attivita' certificativa.
3. L'organismo autorizzato "ECEPA" trasmettera' i dati relativi al
rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della
denominazione "Salame Felino" a richiesta del Consorzio di tutela
riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in
assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6

L'organismo autorizzato "ECEPA" e' sottoposto alla vigilanza
esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14,
comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore dalla data di entrata in
vigore del Regolamento (UE) n.186 del 5 marzo 2013.
Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: La Torre

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