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Ricotta di Bufala Campana Dop - Controlli da DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare srl - 2023

Pubblicato da disciplinare
Ricotta di Bufala Campana dop

DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l. è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento  (CE) n.1151/2012, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e  37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la dop Ricotta di Bufala Campana, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 634 del 19 luglio  2010.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo denominato “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Ricotta di Bufala Campana”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente  nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 634 della Commissione del 19 luglio 2010 con il quale l’Unione  europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Ricotta di  Bufala Campana”; 
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; 
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi  derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli  organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della  Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del  consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei  provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle  produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n.  526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi  provvedimenti di sospensione e di revoca; 
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di  riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e  delle foreste; 
Visto il decreto n. 2957 del 27 febbraio 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “DQA - Dipartimento  Qualità Agroalimentare s.r.l.” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di  origine protetta “Ricotta di Bufala Campana”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 2 marzo 2020, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 367 del 31 gennaio 2023 con la quale il “Consorzio Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP” ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione di origine  protetta “Ricotta di Bufala Campana”, “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”; 
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi  di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili; 
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Ricotta di Bufala Campana”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” con sede in Roma, Via Nazionale n.89/A, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento  (CE) n.1151/2012, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e  37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Ricotta di  Bufala Campana”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 634 del 19 luglio  2010.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari  che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” non può modificare la compagine sociale e  lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica  del presente decreto.

5. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 2 marzo 2023.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7,  della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione  nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal  Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalle Regioni Campania,  Lazio, Molise e Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica, in forma telematica, al  Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti  agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  e alle Regioni competenti per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza  annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui  all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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