Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Nardò Doc - Parere del comitato nazionale sulla domanda di riconoscimento - 1986

Nardò Doc - Parere del comitato nazionale sulla domanda di riconoscimento - 1986

Pubblicato da disciplinare
Nardò

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art.  17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Nardo', ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vani sulla domanda  di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Nardo'» e proposta del rispettivo 
disciplinare di produzione. (086A4463)

(GU n.135 del 13-6-1986)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Nardo'» ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del
decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

-----------

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di orgine
controllata «Nardo'»

Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Nardo'» e'
riservata ai vini rosso e rosato, che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2. - I vini «Nardo'» devono essere ottenuti dalla
vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno
Negro Amaro.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve
provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di
Lecce e Montepulciano presenti nei vigneti, da soli e congiuntamente
fino ad un massimo del 20%.
Art. 3. - Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione,
che comprende l'intero territorio dei comuni di Nardo' e Porto
Cesareo, in provincia di Lecce.
Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti,
destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata, di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali
della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo, previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su
terreni silico-argillo-calcari del pleistocene dotati di buona
fertilita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
La resa massima di uva, ammessa alla produzione dei vini di cui
all'art. 1, non deve essere superiore a q.li 180 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata mediante un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo. La resa
massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo
rosso ed al 45% per il tipo rosato.
Qualora la resa uva-vino superi i sopra riportati, l'eccedenza non
avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto
delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' fissare produzioni
massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente
disciplinare di produzione dandone comunicazione al M.A.F., al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini ed agli organi di vigilanza.
Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una
gradazione alcolica minima naturale di 11 gradi.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche. Per la trasformazione delle uve destinate alla
produzione del vino «Nardo'» rosato deve eseguirsi il metodo
tradizionale di vinificazione che, in particolare, prevede lo sgrondo
statico delle uve pigiate dopo una macerazione compresa tra le 12 e
le 24 ore.
Il residuo delle uve destinate alla produzione del «rosato» non
puo' essere utilizzata per la produzione del «Nardo'» rosso.
Art. 6. - Il vino «Nardo'» rosso, all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con lievi toni arancioni
se invecchiato;
odore: vinoso con profumo intenso;
sapore: armonico, poco amarognolo, vellutato e giustamente
tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,50;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Il vino «Nardo'» rosato, all'atto della immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal rosa corallo appena acceso, al cerasuolo tenue;
odore: vinoso, delicato e caratteristico, se giovane anche
leggermente fruttato;
sapore: asciutto, vellutato, con lieve cadenza amarognola,
gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,50;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7. - Il vino «Nardo'» rosso, ottenuto dalla vinificazione di
uve con gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12,
qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno
due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcolica
complessiva minima di 12,50, puo' portare in etichetta la
qualificazione aggiuntiva «riserva».
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve.
Art. 8. - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche'
la indicazione di aziende o vigneti dai quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato e' stato
ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Nardo'» rosso
e rosato puo' figurare l'indicazione, documentabile, dell'annata di
produzione delle uve.
Tale indicazione e' obbligatoria per il tipo «riserva».

Tag : Nardò

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Disciplinari, Vini, Doc, Dop o con i tag Nardò, disciplinare, doc, dop, lecce, puglia, puglia-doc, vino



Nella stessa categoria