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Miele della Lunigiana Dop - Proposta di modifica ordinaria del disciplinare 2025

Pubblicato da disciplinare
Miele della Lunigiana Dop

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Miele della Lunigiana

 

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana». (25A04500)

(GU n.187 del 13-8-2025)
 
 


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Miele della Lunigiana», ai sensi del regolamento (UE) n.
2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024,
presentata dai produttori miele della Lunigiana DOP soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre
2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, dello stesso
decreto, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica
o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio
nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla
domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di
irricevibilita', al Ministero dell'agricoltura della sovranita'
alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare
e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,
indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle
sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e
residenti sul territorio nazionale.
Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal
decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre
2013.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, verra' emanato il
provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al
disciplinare di produzione. Tale provvedimento verra' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trasmesso alla
Commissione europea.

Allegato

Disciplinare della produzione miele della Lunigiana DOP

Art. 1.
Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» e'
riservata a: Miele di Acacia, Miele di Castagno, Miele di Millefiori,
Miele di Erica e Miele di Melata, che corrispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

2.1
Si definisce «Miele della Lunigiana» di Acacia, il miele prodotto
su fioritura di Robinia pseudoacacia.
Si definisce «Miele della Lunigiana» di Castagno, il miele
prodotto su fioritura di Castanea sativa.
Si definisce «Miele della Lunigiana» di Erica, il miele prodotto
su fioritura di Erica Arborea.
Si definisce «Miele della Lunigiana» di Melata, il miele prodotto
nel periodo primaverile ed estivo.
Si definisce «Miele della Lunigiana» Millefiori, il miele
prodotto durante la stagione fra marzo e settembre su varieta'
floreali miste.
2.2. Caratteristiche del prodotto.
2.2.1 «Miele della Lunigiana» di Acacia.
2.2.1.1 Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di Acacia presenta le seguente
caratteristiche:
si mantiene a lungo liquido e limpido; puo' tuttavia presentare
nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale
formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una
cristallizzazione completa;
consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;
colore: molto chiaro, da pressoche' incolore a giallo
paglierino;
odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile
a quello dei fiori;
sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidita' e privo di
amarezza;
aroma: molto delicato, tipicamente vanigliato, poco persistente
e privo di retrogusto.
2.2.1.2. Caratteristica chimico-fisico e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della Lunigiana» di Acacia deve presentare le seguenti
caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10
mg/Kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.
2.2.1.3 caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline di
Acacia, con un numero di granuli di pollini minore o uguale a
20.000/10 g di miele.
2.2.2. «Miele della Lunigiana» di Castagno.
2.2.2.1 Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di Castagno presenta le seguenti
caratteristiche:
si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; puo' tuttavia
presentare nella parte finale del periodo di commercializzazione, una
parziale ed irregolare cristallizzazione;
colore: ambra scuro, spesso con tonalita' rossastra;
odore: abbastanza forte e penetrante;
sapore: persistente, con componente amara piu' o meno
accentuata.
2.2.2.2 Caratteristiche chimico - fisiche e microscopiche
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della Lunigiana» di Castagno deve presentare le seguenti
caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10
mg/Kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.
2.2.2.3 Caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un
numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10 g di
miele.
2.2.3 «Miele della Lunigiana» di Erica.
2.2.3.1 Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di Erica presenta le seguenti
caratteristiche:
allo stato liquido non e' mai perfettamente limpido, con un
aspetto denso in quanto cristallizza rapidamente, formando uno strato
di cristalli fini, ma facilmente solubili, che mantengono la
qualita';
colore: ambrato scuro, con riflessi arancio o rossi allo stato
liquido; marrone con tonalita' arancio allo stato cristallizzato;
odore: di media intensita', molto caratteristico; fresco,
caratteristico del fiore, di caramello o zucchero cotto;
sapore: normalmente dolce; acido da normalmente a decisamente;
amaro non percettibile o leggero;
aroma: di media intensita', molto caratteristico; anice o di
caramella mou, creme caramel, legno aromatico, particolarmente
persistente.
2.2.3.2 Caratteristiche chimico-fisico e microscopiche
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della Lunigiana» di Erica deve presentare le seguenti
caratteristiche:
contenuto in acqua non superiore a 18%;
contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10
mg/Kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura
2.2.3.3 caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele di Erica si presenta in genere povero di
polline, ma con un numero di granuli di polline di Erica superiore al
45%. Il numero assoluto di granuli pollinici per 10 g atteso e'
compreso tra 40.000 e 150.000 GP/10g (II-II classe di
rappresentativita') in base alla norma UNI5.
2.2.4 «Miele della Lunigiana» di Melata.
2.2.4.1 Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di Melata presenta le seguenti
caratteristiche:
si mantiene per lungo tempo liquido e filante; puo' tuttavia
presentare nella parte finale del periodo di commercializzazione, una
parziale ed irregolare cristallizzazione;
consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;
colore: da ambrato scuro a quasi nero con riflessi petrolio se
liquido, marrone se cristallizzato;
odore: forte, caratteristico vegetale caldo, caramellato,
maltato, frutta cotta;
sapore: poco o normalmente dolce, non amaro; poco acido; a
volte con un sentore salato.
2.2.4.2 Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della Lunigiana» di Melata deve presentare le seguenti
caratteristiche:
contenuto in acqua non superiore a 18%;
contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10
mg/Kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.
2.2.4.3 caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele di Melata si presenta in genere povero di
polline, ma con un numero di granuli di pollinici (IM/GP sigla:
Indicatore Melata e Granuli Pollinici) maggiore di 3 e pollini
appartenenti a specie anemofile con prevalenza di castagno o abete.
2.2.5 «Miele della Lunigiana» Millefiori.
2.2.5.1 Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» Millefiori presenta le seguenti
caratteristiche:
si mantiene allo stato liquido e puo' non essere perfettamente
limpido; puo' tuttavia presentare nella parte finale del periodo di
commercializzazione una consistente ed irregolare cristallizzazione
con cristalli medi , che ne mantengono comunque le qualita';
consistenza: inizialmente filante, poi cristallizza;
colore: da chiaro, all'ambrato dal medio al molto scuro, con
tonalita' rossastre; cristallizzato dal beige chiaro al marrone
scuro;
odore: da delicato con note vanigliate e fruttate, a molto
intenso e penetrante; in qualche caso richiama la presenza del
nettare prevalente;
sapore: persistente, dolce o molto dolce, in qualche caso con
punte di profumi di nettari prevalenti.
2.2.5.2 Caratteristiche chimico - fisiche e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della Lunigiana» Millefiori deve presentare le seguenti
caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10
mg/Kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.
2.2.5.3 Caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele Millefiori si presenta con un'abbondanza
di pollini di fioriture e piante fruttifere primaverili
caratteristiche del territorio, in particolare di Taraxacum e Prunus
ed altre estive.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e
condizionamento del «Miele della Lunigiana» di Acacia, Castagno,
Erica, Melata, Millefiori, e' costituita dalla parte di territorio
della Provincia di Massa Carrara individuato come segue:
Comune di Pontremoli per intero;
Comune di Zeri per intero;
Comune di Mulazzo per intero;
Comune di Tresana per intero;
Comune di Podenzana per intero;
Comune di Aulla per intero;
Comune di Fosdinovo per intero;
Comune di Filattiera per intero;
Comune di Bagnone per intero;
Comune di Villafranca in Lunigiana per intero;
Comune di Licciana Nardi per intero;
Comune di Comano per intero;
Comune di Fivizzano per intero;
Comune di Casola in Lunigiana per intero.
Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa 97.000
ettari, cosi' come da carta geografica allegata.

Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine

La prova dell'origine e' comprovato dai seguenti adempimenti cui
si sottopongono i produttori e/o confezionatori:
iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di
controllo di cui al successivo art. 7;
denuncia all'organismo di controllo del numero di arnie
possedute e della produzione annuale di miele;
tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.
Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono
costituite da:
riferimenti storici che attestano l'origine ed il legame nel
tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e
specializzazione dell'apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli del
miele in ricette tipiche e tradizionali della gastronomia locale;
utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali o
la cera per la fabbricazione delle candele;
riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai
mieli lunigianesi in importanti concorsi a carattere nazionale ed
internazionale;
riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona,
da innumerevoli anni, di produttori di miele di importanza nazionale;
ai produttori residenti, da moltissimi anni, si sono affiancati
produttori provenienti da altre zone e regioni italiane, richiamati
dalla possibilita' di ottenere miele di elevata qualita'.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

5.1 Alveari e postazioni.
Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioe'
permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o
«nomadi», ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per
tutto il periodo delle fioriture interessate; le postazioni devono
essere comunque localizzate nell'ambito del territorio sopra
individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari devono
essere rigorosamente vuoti.
5.2 Produzione.
Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le
seguenti indicazioni:
le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioe'
a favi mobili ed a sviluppo verticale;
gli alveari devono essere sottoposti alle misure
profilattiche ed agli interventi terapeutici necessari al preventivo
contenimento delle malattie secondo le disposizioni del Servizio
sanitario nazionale;
l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima
della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con
zucchero e acqua;
i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento
dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata;
al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare
l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare
l'ovodeposizione nel melari;
il prelievo dei melari avverra' dopo che le api saranno state
allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualita' del
prodotto (ad es. apiscampo e soffiatore); e' vitato l'uso di sostanze
repellenti.
5.3 Estrazione e lavorazione.
Per beneficiare della denominazione di origine protetta il miele
deve essere estratto e lavorati con le seguenti modalita':
i locali destinati alla smielatura e conservazione del miele
devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione e rispondere
alle norme legislative vigenti;
tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura,
conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale
per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale;
deumidificazione puo' essere effettuata con deumidificatori di
ambiente a corrente di aria secca, o con macchinari appropriati per
la deumidificazione del miele; tipo deumidificatori a dischi;
l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la
filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi
figurati del miele;
successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in
recipienti per la decantazione;
ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici
(trasferimenti, invasettamento, etc) il trattamento termico deve
essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni
suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C.
5.4 Confezionamento.
E' consentito il confezionamento in qualunque contenitore per
capacita' e materiale per uso alimentare, in base alle leggi vigenti,
preferibilmente in materiale interamente riciclabile o compostabile.
Esclusivamente per il miele della Lunigiana DOP non destinato al
consumatore finale e' consentito il confezionamento in recipienti di
alta capacita' idonei all'uso alimentare, Il confezionamento del
prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3
Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari
delle altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica
tradizionale in uso nella stessa area ed e' giustificata dai seguenti
motivi:
a) per salvaguardare la qualita' del prodotto, in quanto con il
confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di
alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche
che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli
inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed
ambientali;
b) per garantire il controllo e la rintracciabilita' del
prodotto, in modo da rendere efficace l'attivita' di controllo
esercitata dall'organismo autorizzato in tutte le fasi del processo
produttivo, prevista obbligatoriamente all'art. 7 del presente
disciplinare ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

L'areale di produzione e' tipicamente montano, a Nord ed Est la
dorsale dell'Appennino toscoemiliano la separa dalla regione padana
mentre a Sud la catena delle Alpi Apuane, di natura calcarea, e ad
Ovest, il lembo estremo dell'Appennino ligure delimitano la Lunigiana
dalle altre valli limitrofe.
Nella parte centrale si estende un ampio bacino intermontano di
natura alluvionale con una complicata rete idrografica, di cui il
fiume Magra rappresenta l'elemento principale, in cui vanno a
confluire tutti i corsi d'acqua del territorio.
La vicinanza della Lunigiana al mare e la complessita' del
paesaggio montano creano gradienti microclimatici diversificati, con
le parti piu' basse del territorio che risentono dell'effetto delle
inversioni termiche con frequenza di nebbie notturne e spesso
persistenti fino alla tarda mattinata, mentre la fascia collinare
gode di un clima piu' mite.
Il territorio della Lunigiana, per le sue caratteristiche
pedologiche ed orografiche, e' sempre stato utilizzato in modo poco
intensivo ed unito alla mancanza di uno sviluppo industriale ha
preservato l'integrita' dell'ambiente con abbondante vegetazione
boschiva. Attualmente le superfici boschive della Lunigiana ammontano
a circa 65.000 ha e costituiscono il 67 % del territorio. Le specie
che hanno la maggiore diffusione nell'area sono l'acacia (Robinia
pseudo-acacia) ed il castagno (Castanea sativa) ma ricchissima e' la
presenza di arbusti di Erica arborea in tutti i sottoboschi di rovo e
di alberi da frutto con ampi frutteti organizzati e selvatici, oltre
a grandi aree di pascolo e selvatiche con fioriture di millefiori.
L'acacia, utilizzata come essenza per il consolidamento di scarpate,
e' diventata spontanea e diffusa nelle aree abbandonate; durante la
fioritura, breve ma molto intensa che avviene in aprile-maggio le api
vi producono grandi quantita' di nettare. Il castagno, coltivato dal
tempo dei Romani, ha rappresentato un'importante risorsa per le
famiglie contadine della Lunigiana, sia come fonte dell'alimentazione
che per altri utilizzi (carbone, legname e tannino) e durante il
periodo della fioritura, che avviene nei mesi di giugno - luglio,
viene visitato dalle api. Le altre tipologie di mieli, monoflora come
l'Erica, Millefiori espressione della biodiversita' del territorio e
Melata particolarmente apprezzata dagli sportivi, un tempo marginali
dal punto di vista della commercializzazione stanno sempre piu'
riscontrando interesse da parte del consumatore.
L'ambiente e' tradizionalmente interessato all'apicoltura per il
basso grado di antropizzazione e tale attivita' e' capillarmente
diffusa sul territorio. La notevole presenza delle due essenze,
acacia e castagno, e la favorevole successione di fioriture permette
la produzione di miele con caratteristiche di purezza particolarmente
accentuate.
L'attivita' apistica in Lunigiana e' stata sempre presente e
diversi documenti storici ne testimoniano la presenza e la notorieta'
acquisita, un documento risalente al periodo napoleonico rileva il
numero di alveari esistenti, la produzione e la vendita di miele a
diversi mercati. Lo stesso documento rileva l'esistenza di una
cereria ed il consumo locale. La tradizione nella produzione di miele
e di prodotti dell'alveare si e' perpetuata con continuita' nei
secoli e la costituzione nel 1873 di una societa' apistica, che aveva
come scopo fondamentale la diffusione delle tecniche razionali per
l'apicoltura, e' una chiara dimostrazione del forte radicamento di
questa attivita' nella Lunigiana.

Art. 7.
Controlli

La verifica sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolta da una struttura di controllo, in conformita' a quanto
stabilito dal regolamento (UE) n. 1143/2024.

Art. 8.
Etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del
prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione
vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le
seguenti indicazioni:
1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno o di erica o
di melata o millefiori;
2) l'acronimo DOP o per esteso denominazione di origine
protetta;
3) logo comunitario: tale logo puo' essere inserito o
nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
4) il termine minimo di conservazione di legge; in ogni caso
tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal
confezionamento;
5) il nome della denominazione e il logo devono figurare in
etichetta o sulla confezione in carattere chiari, indelebili, con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i
caratteri grafici di tutte le altre diciture dovranno essere di
dimensioni inferiori alla denominazione protetta.
Possono altresi' figurare in etichetta altre indicazioni
facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere
nutrizionale.

 

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