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Lambrusco Salamino di Santa Croce Dop - Modifica del disciplinare di produzione - 1992

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Lambrusco Salamino di Santa Croce

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Lambrusco Salamino di Santa  Croce", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970 e modificato con decreto del  Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che  entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 21 ottobre 1992  

Sostituzione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Lambrusco  Salamino di Santa Croce".

(GU n.253 del 27-10-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Lambrusco Salamino di Santa Croce" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980,
con il quale sono state apportate modifiche del disciplinare di
produzione del vino in questione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino
"Lambrusco Salamino di Santa Croce" formulata dal comitato stesso e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1992;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerata la necessita' di adeguare la citata proposta di
disciplinare alle disposizioni della predetta legge n. 164/92;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della stessa legge, concernenti
modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione
vengano approvati o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;


Decreta:


Articolo unico
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata del vino "Lambrusco Salamino di Santa Croce", approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970 e
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1980, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto
che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 1992
Il Ministro: FONTANA


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di
Santa Croce" e' riservato al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Il vino DOC "Lambrusco Salamino di Santa Croce" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno "Lambrusco Salamino".
E' ammessa l'inclusione di uve provenienti da altri vitigni
Lambruschi e Fortana (localmente detta "Uva d'oro") presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 10% del totale.

Art. 3.
La zona di produzione del vino DOC "Lambrusco Salamino di Santa
Croce" comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di
Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sul Secchia,
Medolla, Mirandola, Novi, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio,
Soliera.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da Camposanto la linea di
delimitazione segue prima verso est e poi verso nord il confine
comunale fra Finale E. e Camposanto, fino ad incrociare, in localita'
C. Luogo Bartolotta, lo scolo Vallicella, e dopo averlo seguito per
breve tratto, lo abbandona in zona C. Arbarella per dirigersi a nord
verso C. Marchetta ed il canale Diversivo, che raggiunge in localita'
Vettora Benatti. Segue il canale Diversivo fino in zona la Galleria,
da dove imbocca la strada che porta al ponte S. Pellegrino. Piega
verso ovest toccando C. S. Maria, il Rosario, la Zerbina e, in
localita' Case Matte, assume direzione nord fino alla stazione di
Mirandola. Da tale punto percorre la strada che passando per
Cividale, la periferia di Mirandola e la Marchesa, giunge al ponte
della Rovere, da dove, piegando verso nord, dopo localita' Rosa
Giovanna, prende a fiancheggiare il Bosco Monastico. Tocca i fondi di
C. Bruschi e C. Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale di
S. Caterina e la localita' Casella, giunge sul confine provinciale
Modena Mantova in prossimita' di Chiavica Rotta.
Da questo punto la linea di delimitazione segue verso occidente,
il confine provinciale Modena-Mantova e Modena-Reggio fino alla
localita' la Fornace abbandona poi il confine provinciale e dopo aver
seguito il cavo Lama, le localita' di C. Marchi C. Bulgarelli C.
Federzoni; dopo aver toccato Ganaceto prosegue verso nord sulla
statale romana fino alla stazione di Soriera; da qui proseguendo
ancora verso nord tocca le localita' Campori, C. Benvenuti, Limidi,
segue, via Scuola fino a C. Boni, da qui piega verso est fino a C.
Martinelli per riprendere poi direzione nord e in localita' Viazza,
all'incrocio con il confine comunale fra Carpi e Soliera, segue tale
limite amministrativo verso sud est., toccando le localita' di
Scaletto, C. Rossi, C.S. Agata, C. Barbieri, fino a raggiungere il
fiume Secchia e proseguire lungo questo verso nord, fino al confine
di Gavezzo fino in prossimita' di C. Trentini, verso est prende poi a
seguito il confine comunale fra Gavezzo e S. Prospero fino in
localita' la "Bassa". Da questo punto la linea di delimitazione
segue, in direzione est la strada che - prima lungo il confine
comunale tra Medolla e S. Prospero attraverso le localita' C.
Cantarelli e C. Tusini, e poi per le localita' Madonna del Bosco, la
Marchesa e Balboni - raggiunge Camposanto.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino DOC "Lambrusco Salamino di Santa Croce" devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impinato, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC
"Lambrusco Salamino di Santa Croce" non deve essere superiore ai q.li
150 per ettaro di coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superfice coperta
dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC
"Lambrusco Salamino di Santa Croce" un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di gradi 9,50.

Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la
tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l'ambito del territorio della provincia di Modena.
E' vietata, per il vino DOC "Lambrusco Salamino di Santa Croce" la
gassificazione artificiale sia totale che parziale.
E' consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalita'
previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti
concentrati provenienti da uve destinate alla produzione dei vini da
tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e
derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva
parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte
alla produzione del vino DOC "Lambrusco Salamino di Santa Croce",
prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto
concentrato rettificato e per quest'ultimo caso secondo le
disposizioni di legge.
Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato
proveniente da uve non destinate alla produzione del vino DOC
"Lambrusco Salamino di Santa Croce" aggiunti nell'arricchimento e
nella dolcificazione dovranno sostituire un'uguale quantita' di vino
DOC "Lambrusco Salamino di Santa Croce", la quale potra' essere presa
in carico come vino da tavola ad indicazione geografica.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano
effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di
Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti
stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni
prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - "Lambrusco Salamino di Santa
Croce" utilizzando uve o mosto provenienti dalla zona di produzione
di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificato secondo le
pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel
territorio previsto nel comma precedente. In tal caso le ditte di cui
sopra devono far figuare sull'etichetta principale apposta sulla
bottiglia la dizione "vinificato fuori zona".
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi tali limiti l''eccedenza non avra' diritto
alla DOC.

Art. 6.
Il vino DOC "Lambrusco Salamino di Santa Croce" all'atto
dell'immissione al consumo, qualora confezionato in bottiglie o in
altri recipienti a tenuta di pressione, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Tipologia "rosso":
spuma: vivace, frizzante, evanescente, acquisita attraverso
fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;
colore: rosso rubino di varie intensita';
odore: vinoso, intenso con caratteristico profumo fruttato;
sapore: secco o asciutto: abboccato o amabile o dolce; nettamente
vinoso, gradevole, ricco di corpo, sapido, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Tipologia "rosato";
spuma: vivace, frizzante, evanescente, acquisita attraverso
fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o asciutto: abboccato o amabile o dolce, fresco,
sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1
qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia;
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, e localita' dalla quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.

Art. 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Lambrusco
Salamino di Santa Croce", vini che non rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma
degli articoli 28, 29 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

 

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