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Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc - Modifiche al disciplinare di produzione - 1992

Pubblicato da disciplinare
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Lambrusco Grasparossa di  Castelvetro", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970, e' sostituito per intero  dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 21 ottobre 1992  

Sostituzione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Lambrusco  Grasparossa di Castelvetro".

(GU n.253 del 27-10-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" formulata dal comitato stesso
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1992;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerata la necessita' di adeguare la citata proposta di
disciplinare alle disposizioni della predetta legge n. 164/92;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della stessa legge, concernenti
modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione
vengano approvati o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;


Decreta:


Articolo unico
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata del vino "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro",
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio
1970, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto
che entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 1992
Il Ministro: FONTANA

Art. 1.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Lambrusco Grasparossa di  Castelvetro", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970, e' sostituito per intero  dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.
Il vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nella
proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
"Lambrusco Grasparossa" non meno dell'85%;
altri Lambruschi e Fortana (localmente detta "uva d'oro") fino al
15%.

Art. 3.
La zona di produzione del vino DOC "Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro" comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano,
Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Modena, Prignano sul
Secchia, San Cesario, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo,
Vignola.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da localita' C. del
Galletto, sulla linea di confine tra le provincie di Modena e Bologna
la delimitazione segue detto confine provinciale prima in direzione
est e poi sud, fino a raggiungere la localita' C. La Colomba.
Da C. La Colomba, con tracciato rettilineo in direzione nord-
ovest, raggiunge Marano sul Panaro e successivamente Rodiano seguendo
la strada che tocca C. Piano e Piastrello.
Da questo punto la linea di delimitazione si dirige verso la
localita' Casinetto per raggiungere in localita' "La Selva" l'estremo
punto meridionale del confine comunale di Castelvetro. Segue per
breve tratto detto confine comunale che abbandona poi nei pressi
della quota 383 per proseguire, con direzione rettilinea verso ovest,
fino al torrente Traino a sud della quota 277. Da tale punto la linea
di delimitazione segue i tratti meridionali dei confini comunali di
Maranello, Fiorano e Sassuolo, toccando le localita' Guardiola
Montelungo, C. Tripoli, Marzola, e successivamente segue il confine
orientale e meridionale del comune di Prignano sul Secchia fino alla
localita' Alevara. Dalla localita' Alevara raggiunge, con andamento
rettilineo verso nord-ovest, la localita' "La Quercia" e quindi il
corso del torrente Pescarola fino al fiume Secchia. Discende il corso
del fiume Secchia seguendo il confine provinciale tra Modena e Reggio
fino ad incontrare la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato nei
pressi di Marzaglia.
Abbandonato il sopradetto confine provinciale, la linea di
delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello
Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente
Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.
Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il
corso del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la
strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani C.
Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti,
C. Pini, C. Mariani giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava.
Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la
linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C.
Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende il
corso del Panaro fino alla localita' Usiglio e da qui seguendo il
confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia, raggiunge la
localita' C. del Galletto.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" non deve essere superiore ai
q.li 140 per ettaro di coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita dalle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di gradi 9,50.

Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la
tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del
territorio della provincia di Modena.
E' vietata per il vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro"
la gassificazione artificiale sia totale che parziale.
E' consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalita'
previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti
concentrati provenienti da uve destinate alla produzione dei vini da
tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e
derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva
parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte
alla produzione del vino "DOC" "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro"
prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto
concentrato rettificato e per quest'ultimo caso secondo le
disposizioni di legge.
Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato
proveniente da uve non destinate alla produzione del vino DOC
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" aggiunti nell'arricchimento e
nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino
DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", la quale potra' essere
presa in carico come vino da tavola ad indicazione geografica.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano
effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di
Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti
stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni
prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - "Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro" utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di
produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate
secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso
nel territorio previsto nel comma precedente.
In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare
sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione
"vinificato fuori zona".
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avra' diritto
alla DOC

Art. 6.
Il vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" all'atto
dell'immissione al consumo, qualora confezionato in bottiglie o in
altri recipienti a tenuta di pressione, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Tipologia "rosso":
spuma: vivace, frizzante, evanescente, acquisita attraverso
fermentazione naturale in bottiglia o altro recipienti chiuso;
colore: rosso rubino con orli violacei;
odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
sapore: secco o asciutto; abboccato o amabile o dolce; sapido,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Tipologia "rosato":
spuma: vivace, frizzante, evanescente, acquisita attraverso
fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o asciutto; abboccato o amabile o dolce; fresco,
sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1
qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro", vini che non rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

 

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