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Finocchiona Igp - Modifica temporanea del disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare
Finocchiona Igp

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP Finocchiona ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2 del reg. (ue) n. 1151/2012 del Parlamento  europeo e del Consiglio.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2023  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione
«Finocchiona», registrata in qualita' di indicazione geografica
protetta in forza al regolamento (UE) 2015/629 della Commissione del
22 aprile 2015. (23A00535)

(GU n.28 del 3-2-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione della
qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012,
come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del
Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di
produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di
misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle
autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre
2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che
integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art.
6-quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 della Commissione
del 22 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE -
Serie L104 del 23 aprile 2015, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette, l'indicazione geografica protetta
«Finocchiona»;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato
regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla
prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in
particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una
malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate
conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento
delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una
zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della
malattia;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117,
che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori
elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al
settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e)
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale
responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il
controllo delle malattie animali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi: collegiali ed altri organismi
operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che
stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;
Visto il piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste
suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e
successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da
peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile
2021;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la
peste suina africana in Italia;
Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione
della peste suina africana a seguito della conferma della presenza
del virus nei selvatici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022;
Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del
Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona
infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in
cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto, fermo restando che
detta zona e' suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione
della situazione epidemiologica;
Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del
Ministero della salute - Direzione generale della Sanita' animale e
dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione
della diffusione della peste suina africana, ed, in particolare,
l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 40
del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la
diffusione della peste suina africana (PSA), convertito con la legge
di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 90 del 16
aprile 2022;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per
allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano
suini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022;
Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle
attivita' previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed
eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei
sopra citati requisiti di biosicurezza;
Vista le ordinanze del commissario straordinario alla peste suina
africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022,
con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle
misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate
dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di peste
suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare
le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla
malattia;
Considerato che la peste suina africana e' un malattia infettiva
virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e
cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE)
2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, e'
categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si
manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Tenuto conto che la peste suina africana puo' avere gravi
ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di
cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditivita' del
settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla
produttivita' del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette
che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in
relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi
e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle
esportazioni;
Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei suini
iscritti al sistema di controllo della IGP Finocchiona, con cinghiali
infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il
virus agente della peste suina africana, che potrebbero trasmettere
la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle
disposizioni di cui sopra;
Considerato che la presenza della peste suina africana e' stata
individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei
suini iscritti al sistema di controllo della IGP Finocchiona di
cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando
l'eliminazione immediata dei suini allevati in qualsiasi forma, nel
rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute,
autorita' nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;
Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di
materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione
della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di
peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento
della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e,
conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel
rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute,
autorita' nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;
Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta
l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della
Finocchiona IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n.
526/99, acquisita con protocollo n. 0008269 del 10 gennaio 2023, di
modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 2.2
«Materia prima» del disciplinare di produzione, con la quale si
chiede un aumento della percentuale del peso medio della singola
partita (peso vivo) inviata alla macellazione in modo da fronteggiare
la situazione di notevole criticita' che coinvolge l'intera filiera
suinicola della Finocchiona IGP;
Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e
limitazioni imposte dalle autorita' sanitarie italiane, al fine di
bloccare la diffusione della peste suina africana, in zone diverse da
quelle gia' identificate e delimitate;
Considerata, altresi', la rallentata movimentazione dei suini,
iscritti al sistema di controllo della IGP Finocchiona, connessa alle
conseguenti verifiche delle autorita' sanitarie;
Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la
fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della
IGP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo,
per ricevere le verifiche delle autorita' sanitarie;
Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina
l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla
produzione di Finocchiona IGP, rispetto a quanto stabilito dal citato
disciplinare di produzione della IGP;
Vista la dichiarazione, resa in data 2 gennaio 2023 da IFCQ,
organismo di controllo della IGP Finocchiona, attestante che, dal 1°
gennaio a 30 novembre 2022, il peso vivo medio della partita dei
suini macellati e' stato pari a 171,71 kg; gli allevamenti, che hanno
consegnato suini con peso vivo medio della partita compreso tra
176,01 kg e 184,00 kg, sono stati 2.056, su un totale di 2.562
allevamenti; le partite di suini di peso vivo medio, comprese tra
176,01 kg e 184,00 kg, sono state 14.085;
Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti alla data del
presente provvedimento, e' possibile ipotizzare, per il 2023, un
incremento rilevante di almeno 1.500.000 suini, che potrebbero
superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal
disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un
aggravamento ulteriore dell'intera filiera e dei soggetti iscritti.
Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti
iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere coinvolti
in futuro;
Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli
elementi forniti, tale causa non esaurira', realisticamente in tempi
brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo
della IGP Finocchiona, e sara' intimamente connessa alle future
decisioni delle autorita' sanitarie nazionali, volte a contrastare la
sua diffusione;
Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta
avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10%
al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini
destinati alla macellazione;
Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi acquisiti, sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in
debita considerazione le future decisioni delle autorita' sanitarie
nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di peste suina
africana;
Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Toscana, acquisita
al protocollo n. 0033708 del 24 gennaio 2023, che conferma quanto
comunicato dal Consorzio di tutela e dall'organismo di controllo,
esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della
modifica temporanea presentata;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione della IGP «Finocchiona», ai sensi del
citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come
modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-quinquies
del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della IGP «Finocchiona» attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale.

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di
produzione della «Finocchiona» registrata in qualita' di indicazione
geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE)
2015/629 della Commissione del 22 aprile 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'UE Serie L 104 del 23 aprile 2015.
La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP
«Finocchiona» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della
stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della
sovranita' alimentare e delle foreste per mesi dodici.
Roma, 24 gennaio 2023

Il dirigente: Cafiero


Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta  «Finocchiona» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2 del reg. (ue) n. 1151/2012 del Parlamento  europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona» pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, e' cosi' modificato:


Articolo 2.2
- Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg  160, piu' o meno 10%.

e' sostituita dalla frase seguente:


Articolo 2.2
- Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg  160, piu' 15% o meno 10%.

La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet  del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.

 

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