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Emilia-Romagna Dop

Pubblicato da disciplinare
Emilia-Romagna Dop

Già ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area geografica interessata dalla DOP Emilia-Romagna (province di Bologna, Modena e Ravenna), quando i filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole. Varietà principale/i di uve da vino Pignoletto B.

Emilia-Romagna

PDO-IT-02770

Data della domanda: 28.4.2021

1.   Nome o nomi da registrare

Emilia-Romagna

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

 

1.

Vino
 

4.

Vino spumante
 

5.

Vino spumante di qualità
 

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione dei vini

«Emilia-Romagna» Pignoletto frizzante – Categoria: «Vino frizzante»

 

spuma: fine ed evanescente;

 

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

 

odore: floreale di fiori bianchi, talvolta biancospino o gelsomino, leggermente aromatico;

 

sapore: da secco ad abboccato, fruttato di frutta gialla poco matura (mela), armonico, talvolta leggermente amarognolo;

 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

 

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Emilia-Romagna» Pignoletto spumante – Categoria: «Vino spumante»

 

spuma: fine e persistente;

 

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

 

odore: floreale di fiori bianchi, talvolta biancospino o gelsomino, leggermente aromatico;

 

sapore: sapido, fruttato di frutta gialla poco matura (mela), armonico, da brut nature a dry;

 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

 

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Emilia-Romagna» Pignoletto spumante – Categoria: «Vino spumante di qualità»

 

spuma: fine e persistente;

 

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

 

odore: floreale di fiori bianchi, talvolta biancospino o gelsomino, leggermente aromatico;

 

sapore: sapido, fruttato di frutta gialla poco matura (mela), armonico, da brut nature a dry;

 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

 

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Emilia-Romagna» Pignoletto – Categoria: «Vino»

 

colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;

 

odore: floreale di fiori bianchi, talvolta biancospino o gelsomino, fine;

 

sapore: da secco ad abboccato, fruttato di frutta gialla matura (pera, mela), armonico, talvolta leggermente amarognolo;

 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

 

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Emilia-Romagna» Pignoletto passito – Categoria: «Vino»

 

colore: giallo dorato tendente all'ambrato con l'invecchiamento;

 

odore: fine, intenso, floreale di fiori bianchi, talvolta biancospino, con eventuali note di mandorla e peperone giallo, delicato;

 

sapore: da amabile a dolce, morbido, fruttato di frutta gialla matura (pera, mela);

 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 % vol;

 

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Emilia-Romagna» Pignoletto vendemmia tardiva – Categoria: «Vino»

 

colore: giallo dorato tendente all'ambrato con l'invecchiamento;

 

odore: intenso, floreale di fiori bianchi, talvolta biancospino, con eventuali note di mandorla e peperone giallo;

 

sapore: da amabile a dolce, fruttato di frutta gialla matura (pera, mela), morbido, delicato;

 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol;

 

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Elaborazione vini frizzanti

Pratica enologica specifica

I vini vengono sottoposti ad elaborazione per mezzo di seconda fermentazione alcolica principalmente in autoclave (metodo Charmat), è tuttavia praticata anche la presa di spuma mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia. In caso di rifermentazione in bottiglia è obbligatorio indicare in etichetta «rifermentazione in bottiglia» ed il vino può presentare una velatura causata dai residui di fermentazione.

Elaborazione vini spumanti/vini spumanti di qualità

Pratica enologica specifica

I vini vengono sottoposti a spumantizzazione per mezzo di seconda fermentazione alcolica principalmente in autoclave (metodo Charmat), è tuttavia praticata anche la presa di spuma mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia (Metodo Classico) secondo le norme UE.

Produzione tipologia «vino passito»

Pratica enologica specifica

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, o avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al termine dell'appassimento dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15 % vol, senza alcun arricchimento, e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 50 %.

Produzione tipologia «vendemmia tardiva»

Pratica enologica specifica

La vinificazione delle uve destinate alla produzione della tipologia «vendemmia tardiva» può avvenire solo dopo che le stesse siano state surmaturate sulla pianta o sottoposte ad appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al momento della vinificazione le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14 % vol, e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 60 %.

b.   Rese massime

 

«Emilia-Romagna» Pignoletto, Pignoletto frizzante e Pignoletto spumante

 

147 ettolitri per ettaro

 

«Emilia-Romagna» Pignoletto passito

 

45 ettolitri per ettaro

 

«Emilia-Romagna»vendemmia tardiva

 

54 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona delimitata di produzione dei vini DOP «Emilia-Romagna» ricade nelle province di Bologna, Modena e Ravenna e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni sotto indicati:

Provincia di Bologna: Anzola dell'Emilia, Argelato, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello D'Argile, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Granarolo dell'Emilia, Imola, Loiano, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa;

Provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca;

Provincia di Ravenna: Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Pignoletto B.

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   «Emilia-Romagna» - categorie: Vino frizzante, Vino spumante, Vino spumante di qualità, Vino

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica di produzione della DOP dei vini «Emilia-Romagna» interessa la parte centrale della omonima regione, ricadendo nelle Province di Modena, Bologna e Ravenna. Tale zona rappresenta caratteristiche diverse in base all'altitudine, individuate sinteticamente mediante una divisione tra zona pianeggiante e zona collinare.

La pianura, con un'altitudine compresa tra i 2 ed i 70 metri s.l.m., occupa un'area continua tra la valle del fiume Secchia e quella del torrente Sillaro, interessando gli ampi fondovalle, fino a quote anche di 150 metri s.l.m. Il rilievo interessa un'area continua che si estende dalle prime colline fino al crinale appenninico, compresa un'area pedemontana di transizione. Il vigneto interessa prevalentemente quote inferiori ai 700 metri.

Dal punto di vista pedologico predominano le rocce sedimentarie, con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie, conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi, per la varietà dei fattori orografici locali. I terreni coltivati sono prevalentemente subalcalini o alcalini, profondi ed a tessitura fine o moderatamente fine.

Il regime delle temperature è contraddistinto da una certa variabilità, in relazione all'altitudine degli ambienti, passando dal temperato sub-continentale nell'area collinare (più importante per l'area vitata) al temperato fresco in alta collina. In pianura il clima assume caratteri continentali, con valori medi annui intorno a 14–16°C e indice di Winkler a 2 400 gradi, mantenendosi sufficientemente ventilato. Le condizioni d'illuminazione e calore della zona assicurano quindi alle uve di raggiungere un ottimale grado di maturazione.

Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Nel periodo estivo, le condizioni di deficit idrico sono attenuate dall'elevata umidità relativa dell'aria, dalle dotazioni idriche superficiali, dai terreni profondi, nonché da una migliore entità e distribuzione delle piogge in collina.

Detti fattori pedo-climatici contribuiscono a rendere l'intera area geografica della DOP «Emilia Romagna» particolarmente vocata alla viticoltura.

Fattori storici ed umani rilevanti per il legame.

Già ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area geografica interessata dalla DOP "Emilia-Romagna, quando i filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole.

Con il passare dei secoli e fino ad oggi, l'operato dell'uomo ha inciso profondamente nelle tecniche di coltivazione della vite e nella produzione dei vini nella zona geografica delimitata ed essenziale è stato il contribuito della ricerca scientifica e l'evoluzione della tecnica viticola ed enologica.

Nel frattempo, anche grazie all'opera dei Consorzi di bonifica che tuttora garantiscono la regimazione delle acque e la loro distribuzione nel territorio interessato, i viticoltori hanno affinato le tecniche agronomiche e di allevamento della vite, evolvendo dalle tradizionali «alberate» a forme d'allevamento a filari (cordone permanente con tralci ricadenti) e sesti d'impianto dei vigneti volti a contenere le rese di uva per ettaro e migliorare la qualità dei vini.

Anche le tecniche enologiche si sono evolute nel tempo, in particolare per salvaguardare e migliorare la tradizionale produzione dei vini frizzanti e spumanti in Emilia-Romagna, affiancando al metodo della rifermentazione in bottiglia l'utilizzo di moderne autoclavi, secondo il metodo Martinotti-Charmat.

8.2.   «Emilia-Romagna» - categorie: Vino frizzante, Vino spumante, Vino spumante di qualità

Legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico.

Le caratteristiche chimico-organolettiche dei vini frizzanti, dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità sono il risultato delle condizioni pedo-climatiche della zona di produzione combinate con i fattori umani, che tradizionalmente hanno inciso sulle proprietà enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione. In particolare, l'ambiente geografico caratterizzato da un clima continentale o sub-continentale sufficientemente ventilato, da terreni di origine alluvionale, ricchi di ciottoli e limo, ben drenanti con disponibilità idrica adeguata e dalle escursioni termiche notte-giorno nel periodo estivo, consente una ottimale maturazione dei grappoli ed il mantenimento del patrimonio aromatico ed acido dell'uva che assicura la conseguente freschezza dei vini.

I vini «Emilia-Romagna» frizzanti e spumanti sono prodotti prevalentemente nell'area di pianura e pedecollinare della zona di produzione che, per caratteristiche pedo-climatiche, è più vocata alla produzione di uve aventi un contenuto in zuccheri moderato e una acidità pronunciata.

La presenza di fiumi e torrenti, che scendono dagli Appennini, rendono i terreni di questa zona freschi e non soggetti a carenze idriche permettendo, pertanto, sistemi di coltivazione più intensivi e rese per ettaro maggiori. Questa situazione permette l'elaborazione di vini frizzanti e spumanti che pur non avendo gradazioni alcoliche eccessive mantengono una buona acidità, caratteristica intrinseca di questa uva.

Il gusto di questi vini è mediamente aromatico, fruttato con una apprezzabile acidità e giusta aromaticità, spesso con sentori amarognoli, tutti fattori fortemente legati alle caratteristiche del territorio ricco di argille e arenarie.

La competenza del viticoltore locale risulta determinante nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli apporti idrici. I viticoltori attuano queste tecniche di conduzione dei vigneti al fine di ottenere uve di ottima qualità e con il giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e aromatiche, ottenendo come risultato vini frizzanti, vini spumanti e vini spumanti di qualità in possesso di contenuto acido adeguato.

La presa di spuma per ottenere vini frizzanti, vini spumanti e vini spumanti di qualità è la pratica enologica di elaborazione dei vini maggiormente rappresentativa del territorio. In Emilia-Romagna, patria dei vini frizzanti, la pratica della presa di spuma è frutto della lunga tradizione locale che si è evoluta nel tempo ed è caratteristica comune in tutte le Province della zona delimitata, sia per i vini di pianura che quelli di collina.

In questo contesto i vini frizzanti, i vini spumanti, e i vini spumanti di qualità «Emilia-Romagna» rappresentano il risultato dell'innovazione tecnologica nel processo di elaborazione che, partendo dall'ancestrale rifermentazione in bottiglia applicata fino al secolo scorso, si è poi evoluta negli ultimi 40 anni verso l'elaborazione in autoclave. Ciò ha contribuito a rendere più efficiente il processo di selezione dei lieviti e la pulizia dei vini, migliorando così il quadro olfattivo e la piacevolezza dei prodotti ottenuti. Tutto ciò permette di esaltare le peculiarità organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e le note floreali che derivano principalmente dalle uve, e che sono l'espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini Pignoletto.

Recentemente il metodo di rifermentazione in bottiglia sta vivendo una nuova ripresa e si presenta sul mercato in una veste rinnovata che coniuga la migliore tecnica enologica con la tradizione secolare del territorio.

Pertanto, le caratteristiche di unicità e di tipicità dei vini «Emilia-Romagna» frizzanti e spumanti elaborati nella zona di vinificazione sono il risultato della sinergia tra le caratteristiche del vitigno e del territorio in relazione al lavoro e all'esperienza dell'uomo, e determinano la piacevolezza olfattiva e l'eleganza complessiva dei vini.

8.3.   «Emilia-Romagna» - categoria: Vino

Legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico.

La versione tranquilla è ottenuta maggiormente dai vigneti della fascia collinare, con rese per ettaro più basse. Per l'incidenza delle caratteristiche pedo-climatiche, le uve hanno un contenuto in zuccheri più elevato e una acidità meno pronunciata. Gli sbalzi di temperatura caratteristici delle vallate a sud della via Emilia permettono sviluppi di profumi più accentuati ed una percettibile mineralità. Il profumo è delicato di fiori bianchi e mediamente aromatico.

L'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da un clima continentale ma sufficientemente ventilato; i terreni ben drenanti per effetto delle tecniche agronomiche consolidate nel tempo determinano una disponibilità idrica adeguata, tale da consentire una ottimale maturazione dei grappoli. Insieme alle escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli e all'ottimale esposizione dei vigneti nei versanti collinari, tutto ciò concorre a mantenere il patrimonio aromatico dell'uva e ad assicurare una notevole capacità di accumulo degli zuccheri, influenzando le caratteristiche dei vini.

Anche in questo caso la competenza del viticoltore locale risulta determinante. I viticoltori hanno perfezionato le tecniche di conduzione dei vigneti per ridurre gli effetti degli eccessi di calore e della variabilità delle risorse idriche che si sono evidenziate nell'ultimo decennio, allo scopo di ottenere uve della migliore qualità e con il giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e aromatiche. Ciò è essenziale per ottenere uve di ottima qualità che valorizzino le proprietà organolettiche del vino.

Infine, per rispettare le specifiche caratteristiche organolettiche delle uve Pignoletto, nel processo di vinificazione, i cicli di pressatura delle uve, nonché la temperatura e la durata delle fermentazioni, sono sapientemente stabiliti e finalizzati all'ottenimento dei vini aventi le descritte caratteristiche, completando il risultato dell'interazione tra i citati fattori ambientali ed il complesso dei fattori umani, come conseguenza dell'esperienza e della cultura maturate nel tempo dagli operatori vitivinicoli.

Le versioni «passito» e «vendemmia tardiva» sono vini ottenuti con le tecniche dell'appassimento o della surmaturazione sulla pianta che, unite all'origine geografica, determinano le peculiarità dei prodotti.

Dai versanti più esposti a sud, e quindi più irradiati dalla luce del sole, e quando le caratteristiche metereologiche dell'annata lo permettono, l'uva pignoletto può essere lasciata passire in pianta o in fruttaio per ottenerne un vino passito o da vendemmia tardiva. Nei versanti meglio esposti, in presenza in vicinanza di corsi d'acqua che garantiscono un'umidità costante, soprattutto nelle ore notturne, e favoriscono lo sviluppo della muffa nobile si verificano le condizioni ottimali per la produzione di vini ottenuti da uve botritizzate.

Queste condizioni conferiscono ai vini le caratteristiche specifiche, come i profumi intensi floreali delicati di fiori bianchi e fruttati di frutta gialla matura e il gusto amabile o dolce, caldo, di alta alcolicità totale e moderata acidità, armonico e vellutato dove il finale amarognolo vene annullato dall'appassimento o surmaturazione delle uve.

Per il metodo dell'appassimento la raccolta delle uve viene fatta esclusivamente a mano, selezionando i grappoli migliori adatti a sostenere il periodo di appassimento. Per la raccolta, risulta importante non solo il grado zuccherino ma anche la buona nota acida. L'uva intatta viene conservata in ambienti ben areati, controllandone periodicamente lo stato di sanità fino alla pigiatura.

In caso di surmaturazione sulla pianta, la raccolta delle uve viene ritardata fino al loro naturale appassimento che richiede grande attenzione da parte del viticoltore.

Anche le fasi successive all'appassimento, la pigiatura, la fermentazione lenta in botti di piccole dimensioni, la maturazione e l'affinamento in bottiglia richiedono ai produttori la massima esperienza ed impegno.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Deroga alla vinificazione ed elaborazione nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Conformemente alla deroga prevista dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e b), del Regolamento UE n. 2019/33, le operazioni di vinificazione delle uve, ivi compresa la presa di spuma delle categorie vino frizzante e vino spumante/vino spumante di qualità, possono essere effettuate, oltre che all'interno della zona di produzione delimitata, anche in stabilimenti situati nelle immediate vicinanze (intero territorio amministrativo della provincia di Bologna) e nelle unità amministrative limitrofe (intero territorio amministrativo delle province di Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Reggio Emilia).

Ciò per tenere conto delle situazioni tradizionali e consolidate di produzione da parte di operatori ricadenti in detti territori.

Imbottigliamento nella zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

L'imbottigliamento in zona di produzione delimitata è motivato dalla necessità di salvaguardare la qualità dei vini della DOP «Emilia-Romagna», garantirne l'origine e assicurare la tempestività, l'efficacia ed economicità dei controlli.

Infatti, il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino DOP «Emilia-Romagna», che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche, che possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).

Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa.

L'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.

Questi aspetti, associati all'esperienza e la profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine protetta «Emilia-Romagna», consentono di effettuare l'imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.

L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di assicurare il controllo, da parte del competente organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.

Infatti, l'organismo di controllo può programmare, nella zona di produzione, con la massima tempestività, le visite ispettive presso tutte le ditte interessate al momento dell'imbottigliamento del vino DOP «Emilia-Romagna», in conformità al relativo piano dei controlli.

Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino DOP «Emilia-Romagna», siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all'autenticità del vino confezionato.

Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, è consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento del vino in questione per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'approvazione della DOP «Emilia-Romagna».

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16835


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

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