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Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali - Conferma incarico 2019

Pubblicato da disciplinare
Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo

E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto,  l'incarico concesso con il decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 23393, al Consorzio tutela vini  Friuli Colli Orientali e Ramandolo, con sede legale in Corno di Rosazzo (Udine), piazza XXVII  Maggio, n. 23, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della  legge n. 238 del 2016, per le DOCG «Colli Orientali del Friuli Picolit», «Ramandolo»,  «Rosazzo» e per la DOC «Friuli Colli Orientali».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 4 settembre 2019  

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Friuli Colli
Orientali e Ramandolo a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4,
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Colli Orientali del
Friuli Picolit», «Ramandolo», «Rosazzo» e sulla DOC «Friuli Colli
Orientali». (19A06084)

(GU n.230 del 1-10-2019)
 
 



IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 19899
del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la
denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque
presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 23393, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 166 del 17 luglio 2013, con il quale e' stato riconosciuto il
Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo ed
attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alle DOCG «Colli Orientali del Friuli Picolit», «Ramandolo»,
«Rosazzo» ed alla DOC «Friuli Colli Orientali»;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 58521, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 194 del 20 agosto 2016, con il quale e' stato confermato per un
ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela vini Friuli Colli
Orientali e Ramandolo a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61 per le DOCG «Colli Orientali del Friuli Picolit»,
«Ramandolo», «Rosazzo» e per la DOC «Friuli Colli Orientali»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo;
Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Friuli Colli
Orientali e Ramandolo, approvato da questa Amministrazione, deve
essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del
citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini Friuli
Colli Orientali e Ramandolo, deve ottemperare alle disposizioni di
cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio
2018;
Considerato altresi' che il Consorzio tutela vini Friuli Colli
Orientali e Ramandolo puo' adeguare il proprio statuto entro il
termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12
maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini Friuli
Colli Orientali e Ramandolo richiede il conferimento dell'incarico a
svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12
dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Colli Orientali del Friuli
Picolit», «Ramandolo», «Rosazzo» e per la DOC «Friuli Colli
Orientali»;
Considerato che il Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e
Ramandolo ha dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi 1 e 4
dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Colli Orientali
del Friuli Picolit», «Ramandolo», «Rosazzo» e per la DOC «Friuli
Colli Orientali». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle
attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Ceviq S.r.l. -
Certificazione vini e prodotti italiani di qualita', autorizzato a
svolgere l'attivita' di controllo, sulle citate denominazioni,
acquisita agli atti del Ministero con il protocollo n. 52464 del 19
luglio 2019;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo a
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,
di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le
denominazioni «Colli Orientali del Friuli Picolit», «Ramandolo»,
«Rosazzo» e «Friuli Colli Orientali»;

Decreta:


Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto,  l'incarico concesso con il decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 23393, al Consorzio tutela vini  Friuli Colli Orientali e Ramandolo, con sede legale in Corno di Rosazzo (Udine), piazza XXVII  Maggio, n. 23, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della  legge n. 238 del 2016, per le DOCG «Colli Orientali del Friuli Picolit», «Ramandolo»,  «Rosazzo» e per la DOC «Friuli Colli Orientali».


2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel decreto 2 luglio 2013, n. 23393, puo' essere sospeso con
provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei
requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto
ministeriale 18 luglio 2018.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente: Polizzi

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