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Consorzio per la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna - Conferma incarico 2022

Pubblicato da disciplinare
Consorzio per la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna

E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale del 21 settembre  2012, al Consorzio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna con sede legale in Macomer (NU) -  via Giovanni Maria Angioj n. 13, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998,  n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  per la IGP «Agnello di Sardegna».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 novembre 2022  

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna a svolgere le  funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14,  comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Agnello di Sardegna». (22A06402)

(GU n.263 del 10-11-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio, del 21
novembre 2012, relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli
ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997»;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto del 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012, recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (CE) n. 138 della Commissione, del 24 gennaio
2001 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 23 del 25 gennaio 2001, con
il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta
«Agnello di Sardegna»;
Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 233 del 5 ottobre 2012, successivamente rinnovato, con il quale e'
stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela della IGP
Agnello di Sardegna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, per la IGP «Agnello di Sardegna»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e
successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di
tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita' per la
verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita',
effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed
integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella
filiera «carni fresche» individuata all'art. 4, lettera e), del
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di
riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla base della
attestazione rilasciata dall'organismo di controllo IFCQ
Certificazioni S.r.l., con nota protocollo n. 8149 del 25 ottobre
2022 (protocollo MIPAAF n. 551237 del 27 ottobre 2022), autorizzato a
svolgere le attivita' di controllo sulla indicazione geografica
protetta «Agnello di Sardegna»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna a svolgere
le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la IGP «Agnello di Sardegna»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale del 21 settembre  2012, al Consorzio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna con sede legale in Macomer (NU) -  via Giovanni Maria Angioj n. 13, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998,  n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  per la IGP «Agnello di Sardegna».


2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale  del 21 settembre 2012 e nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato  e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e  successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile  2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.


Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 2 novembre 2022

Il dirigente: Cafiero

Tag : Consorzio per la tutela Agnello di Sardegna

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