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Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto - Riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto

Il Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53,  comma 15, della legge 24 aprile  1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21  dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulle Clementine del Golfo di Taranto IGP, registrata con regolamento (UE) n. 1665 della Commissione  del 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L  235 del 23 settembre 2003.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 17 gennaio 2024  

Riconoscimento del Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di
Taranto e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui
all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di
promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Clementine del
Golfo di Taranto». (24A00334)

(GU n.20 del 25-1-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' alimentare

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda
di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche
riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine
geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 -1997;
Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128
del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata
legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14,
comma 16, della legge n. 526 del 1999, e' stato adottato il
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle
previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le
direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e
delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora
Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (UE) n. 1665 della Commissione del 22
settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione
europea L 235 del 23 settembre 2003, con il quale e' stata registrata
l'indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela IGP Clementine
del Golfo di Taranto con sede legale in Palagiano (TA), in via
Chiatona, n. 131, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso
ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP
«Clementine del Golfo di Taranto»;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela, e'
soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la
partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti
alla categoria <produttori agricoli>, nella filiera <ortofrutticoli e
cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lett. b), del
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di
riferimento;
Considerato che la predetta verifica e' stata eseguita sulla base
delle informazioni forniti dal Consorzio a mezzo pec l'8 ottobre 2023
(prot. Masaf n. 557926 del 9 ottobre 2023) e della attestazione
rilasciata dall'organismo di controllo, Agroqualita' S.p.a., a mezzo
pec il 7 agosto 2023 (prot. Masaf n. 412187 del 7 agosto 2023);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 118468
del 22 febbraio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, in
particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici
dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di
incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto al fine di
consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Clementine
del Golfo di Taranto»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile
1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal
medesimo comma sulla IGP «Clementine del Golfo di Taranto»,
registrata con regolamento (UE) n. 1665 della Commissione del 22
settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione
europea L 235 del 23 settembre 2003.

Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di
Taranto, con sede legale in Palagiano (TA), in via Chiatona, n. 131,
e' conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei decreti
ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste allo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IGP «Clementine
del Golfo di Taranto».

Art. 3

1. Il Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto non
puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti
interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.

Art. 4

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in
conformita' a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre
2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione
dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP
e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP
«Clementine del Golfo di Taranto» appartenenti alla categoria
<produttori agricoli>, nella filiera <ortofrutticoli e cereali non
trasformati> individuata all'art. 4, lett. b), del decreto 12 aprile
2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso
di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 5

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione
dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di
perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in
particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e
successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali
12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta
«Clementine del Golfo di Taranto» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012
relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 17 gennaio 2024

Il dirigente: Cafiero

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