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Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese - Conferma incarico

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Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese - Conferma incarico

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese a svolgere le  funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Riso  Nano Vialone Veronese»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 settembre 2021  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese a svolgere le  funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Riso  Nano Vialone Veronese». (21A05834)

(GU n.240 del 7-10-2021)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle
quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono
ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico
corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97
del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12
giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile
2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005,
recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto
2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
163 del 2 luglio 1996 con il quale e' stata registrata la indicazione
geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;
Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
172 del 26 luglio 2011, con il quale e' stato attribuito per un
triennio al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese
il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso
Nano Vialone Veronese», rinnovato da ultimo con decreto del 19 giugno
2018;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413
citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che
individua la modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella
filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata
all'art. 4, lettera d) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla
base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con
nota del 3 agosto 2021 (prot. mipaaf n. 354006)) e delle attestazioni
rilasciate dall'organismo di controllo Ente nazionale risi con nota
del 14 luglio 2021 (prot. Mipaaf n. 24252), autorizzato a svolgere le
attivita' di controllo sull'indicazione geografica protetta «Riso
Nano Vialone Veronese» e successivi chiarimenti e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio di tutela della IGP «Riso Nano Vialone Veronese» a
svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n.
526/1999 per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
1° luglio 2011 al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone
Veronese con sede legale in Verona - via V. Veneto, 4 - Isola della
Scala, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso Nano Vialone
Veronese»;
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel decreto del 1° luglio 2011 puo' essere sospeso con
provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12
aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello
stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 settembre 2021

Il dirigente: Cafiero

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