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Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP - Conferma 2022

Pubblicato da disciplinare
Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP

E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 novembre 2012,  al Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP, con sede legale in Eboli (SA) - via  Bagnolo San Vito - a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP  «Carciofo di Paestum».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 settembre 2022  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum
IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Carciofo di
Paestum». (22A05493)

(GU n.227 del 28-9-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 -1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 465 della Commissione del 12 marzo
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
L. 77 del 13 marzo 2004 con il quale e' stata registrata la
indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum»;
Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 286 del 7 dicembre 2012, successivamente rinnovato, con il quale
e' stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del
Carciofo di Paestum IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, per la IGP «Carciofo di Paestum»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n.
61413 e successive integrazioni e modificazioni citato, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita'
per la verifica della sussistenza del requisito della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e
modificazioni sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori
agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati»
individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta
almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo
nel periodo significativo di riferimento;
Considerato che la verifica sulla rappresentativita' e' stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio
richiedente con nota del 4 agosto 2022 (prot. Mipaaf n. 360004 del 22
agosto 2022) e della attestazione rilasciata dall'Organismo di
controllo Agroqualita' Spa, a mezzo pec il 9 settembre 2022 (prot.
Mipaaf 414205 del 12 settembre 2022), autorizzato a svolgere le
attivita' di controllo sulla indicazione geografica protetta
«Carciofo di Paestum»;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP a svolgere le
funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la IGP «Carciofo di Paestum»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 novembre 2012,  al Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP, con sede legale in Eboli (SA) - via  Bagnolo San Vito - a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP  «Carciofo di Paestum».


2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale  22 novembre 2012 e nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e  revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e  successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile  2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni. 


Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 20 settembre 2022

Il dirigente: Cafiero

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