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Consorzio di tutela Agnello del Centro Italia IGP - Conferma incarico

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Consorzio di tutela Agnello del Centro Italia IGP

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Agnello del Centro Italia IGP a svolgere le funzioni di  cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15,  della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP Agnello del Centro Italia

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 maggio 2022  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Agnello del Centro Italia IGP a svolgere le funzioni di  cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15,  della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Agnello del Centro Italia». (22A02984)

(GU n.118 del 21-5-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento
ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori
che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche
specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse
all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000,
recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del
1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (UE) n. 475 della Commissione del 15 maggio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L. 138
del 24 maggio 2013 con il quale e' stata registrata l'indicazione
geografica protetta «Agnello del Centro Italia»;
Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29
del 24 febbraio 2019, con il quale e' stato attribuito per un
triennio al Consorzio di tutela Agnello del Centro Italia IGP il
riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53
della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Agnello
del Centro Italia», successivamente rinnovato;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n.
61413 e successive integrazioni e modificazioni citato, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita'
per la verifica della sussistenza del requisito della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni sopra
citato, relativa ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di
tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la
partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti
alla categoria «carni fresche» nella filiera «allevatori» individuata
all'art. 4, lettera e) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla
base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con
nota prot. n. 1/22 del 22 marzo 2022 (prot. Mipaaf n. 134875) e della
attestazione rilasciata dall'organismo di controllo Agroqualita'
S.p.a. a mezzo PEC in data 17 marzo 2022 (prot. Mipaaf 131857)
autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla indicazione
geografica protetta «Agnello del Centro Italia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio di tutela Agnello del Centro Italia IGP a svolgere le
funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la IGP «Agnello del Centro Italia»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
10 gennaio 2019 al Consorzio di tutela Agnello del Centro Italia IGP
con sede legale in Grosseto - via Fratelli Cairoli n. 10 - a svolgere
le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 per la IGP «Agnello del Centro Italia».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel decreto 10 gennaio 2019 e nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di
perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dai decreti
ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive
integrazioni e modificazioni, in particolare ai sensi dell'art. 7 del
decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.

Roma, 12 maggio 2022

Il dirigente: Cafiero

 

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