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Castelmagno Dop - Controlli da INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc Coop - Autorizzazione

Pubblicato da disciplinare
Castelmagno Dop

INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop. è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la dop Castelmagno, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo denominato “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Castelmagno”, registrata in ambito  Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Castelmagno”; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1204 della Commissione del 14 dicembre 2012 con il quale l’Unione europea ha approvato la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta  medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi  derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; 
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli  organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero  dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento  concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 26 settembre 2023, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei  provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle  produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n.  526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi  provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di  riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e  delle foreste;
Visto il decreto n. 9354093 del 2 dicembre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “INOQ - Istituto Nord  Ovest Qualità Soc. Coop.” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di  origine protetta “Castelmagno”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 dicembre 2020,  come disposto dal decreto sopra citato; 
Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 con la quale l’Amministrazione ha emanato le  “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione  Geografica” e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare tutti i piani di  controllo del settore alle linee guida, ordinariamente, al momento dell’eventuale modifica degli  stessi, e comunque entro e non oltre il tempo tecnico utile per il rinnovo delle autorizzazioni  rilasciate per ciascun prodotto a Indicazione Geografica;
Vista la comunicazione del 30 novembre 2023 con la quale il “Consorzio per la Tutela del  formaggio Castelmagno DOP” ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione di  origine protetta “Castelmagno”, “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.”;
Considerato che in data 4 dicembre 2023 “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” ha  trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la  denominazione di origine protetta “Castelmagno”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme alle “linee guida per la redazione dei piani dei controlli dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica”, è stato trasmesso in data 4 dicembre 2023, alla Regione Piemonte;
Considerato che l’Amministrazione ha ritenuto, per ragioni di efficienza, di approvare la citata  documentazione e di emanare il relativo decreto di autorizzazione nei confronti di “INOQ -  Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Castelmagno”; 


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” con sede in Moretta, p.za Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Castelmagno”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario) Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Castelmagno”, presentati da “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “INOQ -  Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 5 dicembre 2023.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 5
(Vigilanza)
“INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore dell’Ufficio VICO 1 Maria Flavia Cascia (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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