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Carciofo Brindisino Igp - Controlli effettuati da DQA

Pubblicato da disciplinare
Carciofo Brindisino Igp - Controlli effettuati da DQA

DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l. con sede in Roma, Via Nazionale n.89/A, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (CE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”, registrata in  ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1120 della Commissione del 31 ottobre 2011,  in sostituzione della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo denominato “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”, registrata in
ambito Unione europea.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 1120 della Commissione del 31 ottobre 2011 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Carciofo  Brindisino”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi  derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle  strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa  con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a  decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale  per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO”  di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di  autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP,  STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n.  238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di  revoca;
Visto il decreto n. 14215 del 1° ottobre 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la “Camera di Commercio industria  artigianato e agricoltura di Brindisi” è stata designata ad effettuare i controlli per la indicazione  geografica protetta “Carciofo Brindisino”;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 1° ottobre 2018,  come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 4730/U del 15 aprile 2020, con la quale la “Camera di Commercio industria  artigianato e agricoltura di Brindisi” ha comunicato di voler recedere dalle funzioni di autorità  pubblica di controllo per la indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”, concesse con il  decreto sopra citato;
Vista la nota n. 10345 del 22 settembre 2021, con la quale la Regione Puglia ha richiesto, ai  sensi dell’art.14 della Legge 21 dicembre 1999, n.526, agli operatori aderenti alla filiera della  indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino” di individuare il nuovo organismo di controllo  da autorizzare in sostituzione della “Camera di Commercio industria artigianato e  agricoltura di Brindisi”;
Visto il decreto n. 477345 del 28 settembre 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la designazione sopra citata è stata prorogata fino al 31 marzo 2022;
Vista la nota prot.n.155_3658 del 28 marzo 2022 con la quale la Regione Puglia ha individuato,  in sostituzione della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi” “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” con sede in Roma, Via Nazionale n.89/A, quale  struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”;
Visto il decreto n. 0144129 del 29 marzo 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la designazione sopra citata è stata  ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2022;
Considerato che in data 22 e 24 giugno 2022 “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”  ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la  indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”;
Considerato che il piano sopra citato, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto  conforme ed è stato trasmesso alla Regione Puglia con nota n. 0286948 del 27 giugno 2022;
Considerato che la data di scadenza della designazione alla “Camera di Commercio industria 
artigianato e agricoltura di Brindisi” è prevista il 29 giugno 2022, l’Amministrazione ha ritenuto, per ragione di efficienza, di approvare tempestivamente la citata documentazione e di emanare il  relativo decreto di autorizzazione nei confronti di “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare  s.r.l.”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”;

D E C R E T A

Articolo 1
(Autorizzazione)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” con sede in Roma, Via Nazionale n.89/A, è
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (CE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”, registrata in  ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1120 della Commissione del 31 ottobre 2011,  in sostituzione della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi”, che  contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi” dovrà rendere disponibile a “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” tutta la documentazione inerente  il controllo per la indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”;
3. Alla “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi” spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del  subentro delle funzioni di cui al comma 1.
MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0288045 del 28/06/2022

Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla indicazione geografica protetta “Carciofo Brindisino”,
presentati da “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”, sono approvati.

Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni
concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi
collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’ autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” o
proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”
resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 5
(Vigilanza)
“DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 14,  comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti  agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla  Regione competente le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31  marzo dell’anno successivo.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di
prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati
negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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