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Bardolino Doc - proposta di modifica disciplinare

Pubblicato da disciplinare
Categoria : News Argomenti : Bardolino, doc, proposta modifica

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino». (21A00285)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

(GU n.21 del 27-1-2021)
 
 Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 23 luglio 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Bardolino»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da, ultimo, aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Bardolino»;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC, con sede in Bardolino (VR), e successive  integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Bardolino» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 15 dicembre 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Bardolino»;
Considerato, altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

Allegato

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «BARDOLINO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Bardolino» e'
riservata ai vini «Bardolino», Bardolino Classico, Bardolino
Chiaretto, Bardolino Classico Chiaretto, Bardolino Chiaretto
Spumante, Bardolino Novello e Bardolino Classico Novello che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
2. Le sottozone «Montebaldo», «La Rocca» e «Sommacampagna» sono
regolamentate nell'allegato 1, in calce al disciplinare, che ne
costituisce parte integrante.

Art. 2.

Base ampelografia

1. I vini a denominazione di origine controllata «Bardolino»
devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
Corvina veronese (Cruina o Corvina) 35-95%; e' tuttavia ammesso
nella misura massima del 20% la presenza della varieta' Corvinone in
sostituzione di una pari percentuale di Corvina, Rondinella 5-40%;
possono concorrere inoltre alla produzione di detti vini, anche
le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei
alla coltivazione per la Provincia di Verona, fino ad un massimo del
20% del totale, con un limite massimo del 10% per ogni singolo
vitigno utilizzato, ad eccezione della Molinara che puo' essere
presente per un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

a) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a
denominazione di origine controllata «Bardolino» comprende in tutto o
in parte i territori dei Comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi,
Costermano, Cavaion Veronese, Torri del Benaco, Caprino Veronese,
Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna,
Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della
societa' Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica,
segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorre la
strada detta del «Gabanet» toccando le localita' Casetta, Colombare
sino all'incrocio della strada che scende dalla localita' Pigno.
Segue il tracciato di detta strada sino a localita' Lughetto a quota
167, incontra e attraversa il limite di confine territoriale
Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando
localita' S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda
toccando localita' Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul
canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla
strada statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale,
imbocca la strada che porta a localita' Case Nuove, percorre la
carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte
Corno sino alla localita' scuole comunali di Sona. Si inserisce nella
strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo
canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale
toccando localita' Rainera e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di
Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo
di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che
porta a Custoza, percorrendola sino alla localita' Staffalo, per
deviare a sinistra lungo la strada che porta alla localita' Boscone
sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto
Veronese. Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze
delle localita' Fiozza e Ca' del Magro sino a giungere a localita'
Campanella. In prossimita' di localita' Campanella abbandona il
canale consorziale per seguire la carrareccia che porta alle
localita' Colombara e Fenili. Da localita' Fenili dirotta a destra
seguendo la strada che attraversa localita' Gardoni e successivamente
si inserisce sulla strada Valeggio-Santa Lucia, che segue sino al
capoluogo di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta
verso Monzambano. Percorre, verso Monzambano, la succitata strada
sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimita' di
quota 64. Da questo imbocca la viabile che porta alla localita'
Fornelletti e attraversando detta localita' prosegue sino a
intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino
alla localita' Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimita' di
Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel
punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio. Dall'estuario
Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando
Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare
al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la
strada comunale panoramica che da detta localita' toccando le borgate
di Costa e Albisano sale sinuosamente con tornanti sino a inserirsi
sulla strada provinciale di San Zeno di Montagna. Da questo punto la
delimitazione nord della zona del Bardolino segue la curva di livello
quota 500, lungo le pendici montuose in Comune di Costermano, Caprino
e Rivoli.
Piu' specificatamente il percorso della linea di quota 500 e' il
seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a
nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in
prossimita' della localita' Roncola raggiunge la linea di confine di
Caprino. Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della
localita' Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio
dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle localita'
Peagne, ca' Zerman, Casette delle Pozze per giungere a nord della
frazione Vilmezzano sino a incontrare il vaio delle Giare.
Attraversato il vaio della Giare, percorre la strada che conduce alle
localita' Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in
prossimita' di P zza Galletto, sino a toccare la linea di confine del
Comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di
confine del Comune di Rivoli sino alla localita' Canal. Segue quindi
la strada che da detta borgata porta alla localita' Dogana sulla riva
destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul
canale della Societa' Sima a nord-ovest di Bussolengo.
b) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a
denominazione di origine controllata «Bardolino» designabili con la
specificazione aggiuntiva «Classico», gia' riconosciuta con decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, comprende, in tutto o
in parte, i Comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano,
Cavaion. Tale zona e' cosi' delimitata: a nord dal confine comunale
dal Comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in
prossimita' di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il
monte Carpene a quota 277 a nord di localita' Tavernole, sino a
toccare localita' Baia; risale per breve tratto la strada comunale
che da detta localita' porta alla strada provinciale incrociandola a
quota 234. Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di
confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della
ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (quota 200).
Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia,
poi con il torrente Tasso (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi
da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi
subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di
cresta incontra Ca' del Biso (quota 181) e, subito dopo il confine
tra Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo
confine e in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il
Comune di Lazise ha in Comune con Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo
fin sotto quota 121, presso Sarnighe. Abbandonato qui il confine
comunale, tocca Sarnighe, quote 113 e 118, correndo lungo una
carrareccia, fino a casa alle Croci alle porte di Cola'. Per altra
carrareccia discende alla localita' Le Tende e prosegue a quota fino
a incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda.
Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia che,
toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago
subito sotto il porto.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Bardolino» devono essere quelle tradizionali della zona, comunque,
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
2. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente
disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera e
a pergola con parete inclinata. La densita' minima di impianto per
ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi.
Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente
disciplinare e allevati con le pergole veronesi a tetto piano e'
fatto obbligo della tradizionale potatura a secco e in verde, che
assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica
massima di 80 mila gemme per ettaro. E' vietata ogni pratica di
forzatura, e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
3. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro
di vigneto a coltura specializzata. In annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata a detto limite purche' la
produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il
limite sopraindicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla
vite.
4. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione
di origine controllata «Bardolino» devono assicurare un titolo
alcolico volumico naturale minimo di 9.5% vol.
5. I vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione
di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» sono idonei
anche per produrre vini a denominazione di origine controllata
«Bardolino», alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di
produzione.
I superi di uva eccedenti i limiti di resa ad ettaro fino ad un
massimo del 20% provenienti dalle sottozone Montebaldo, La Rocca e
Sommacampagna sono idonei per produrre vini a denominazione di
origine controllata «Bardolino», Bardolino Classico, Bardolino
Chiaretto, Bardolino Chiaretto Classico, Bardolino Chiaretto Spumante
Bardolino Novello e Bardolino Novello Classico, alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare di produzione.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente successivi alle
operazioni di scelta vendemmiale di cui sopra, si deve provvedere ad
annotare nei registri ufficiali di cantina le partite di uve e la
collocazione dei mosti ottenuti e darne comunicazione al competente
organismo di controllo.
6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei
limiti di resa di cui sopra, purche' la produzione complessiva non
superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa
uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
7. La Regione Veneto, su richiesta del consorzio di tutela,
sentite le organizzazioni di categoria interessate e le
organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia,
con proprio provvedimento, in annate particolarmente favorevoli, puo'
aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima di uva
ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della
normativa vigente. Oltre al limite del 20 per cento non e' consentito
ulteriore supero.
Tale esubero puo' essere destinato a riserva vendemmiale per far
fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite
massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con
provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato.
8. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva, di cui al
comma precedente, eccedente la resa di cui al comma 3, sono bloccati
sfusi e non possono essere utilizzati prima dello specifico
provvedimento regionale.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nella zona
delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto conto
delle situazioni tradizionali, solo per i vini Bardolino, Bardolino
Chiaretto e Bardolino Novello con l'esclusione delle sottozone e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del
territorio della Provincia di Verona, e nei comuni limitrofi alla
zona di produzione ricadenti nella Provincie di Brescia e Mantova.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche. Qualora le uve di cui all'art. 2, vengano
vinificate con la metodologia tradizionale a parziale contatto con la
buccia, e' concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo
colore, l'uso in etichetta della specificazione «Chiaretto».
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Bardolino Superiore» prima dell'immissione al consumo puo' essere
designato come vino a denominazione di origine controllata
«Bardolino» sempre che il vino abbia i requisiti previsti per la
denominazione di origine controllata.
L'uso della specificazione «classico» in aggiunta della
denominazione di origine controllata «Bardolino», e' riservato al
prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate all'interno del
territorio della zona di origine piu' antica, indicata al precedente
art. 3, lettera b).
Tuttavia tali operazioni sono consentite anche in cantine situate
al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Bardolino», a condizioni che:
1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende
agricole e, come tali, al servizio delle stesse;
2) in dette cantine, le aziende interessate vinifichino, per
quanto riguarda la denominazione Bardolino seguita dalla
specificazione «Classico» di cui al presente disciplinare, le uve
prodotte in vigneti di pertinenza aziendale».
4. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il
75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata.
La denominazione di origine controllata «Bardolino» puo' essere
utilizzata per designare al vino spumante «Chiaretto» ottenuto con
mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente
disciplinare ed utilizzando metodi di spumantizzazione a
fermentazione naturale.
Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell'ambito
del territorio della Regione Veneto e delle Province di Mantova,
Brescia e Trento.
5. Il vino a denominazione di origine controllata «Bardolino»,
imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle
uve, puo' essere designato in etichetta con il termine «novello»
purche' prodotto con il 100% di uva a macerazione carbonica.
6. Nella preparazione dei vini a denominazione di origine
controllata Bardolino e' ammesso il taglio d'annata con i vini delle
due annate immediatamente precedenti o con i vini di quella
successiva a quella oggetto di richiesta di certificazione di
idoneita'.
7. Per i vini Bardolino e Bardolino Classico l'immissione al
consumo e' consentita a partire dal 15 gennaio dell'anno successivo
alla raccolta delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini della denominazione di origine controllata, di cui
all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto
dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Bardolino» e «Bardolino» con la specificazione classico:
colore: rosso rubino tendente a volte al cerasuolo che si
trasforma in granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Bardolino» Chiaretto e «Bardolino» Classico Chiaretto:
colore: rosa chiaro anche tendente all'aranciato;
odore: caratteristico, fruttato, delicato;
sapore: morbido, sapido, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l;
«Bardolino» Chiaretto Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosa chiaro anche tendente all'aranciato;
odore: fragrante, fruttato quando spumantizzato con il metodo
charmat; bouquet fine proprio della fermentazione in bottiglia quando
spumantizzato con il metodo tradizionale;
sapore: da dosaggio zero a demi-sec, fresco, sapido,
persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Bardolino» Novello e «Bardolino» Classico Novello:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: caratteristico intenso fruttato;
sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente acidulo
fresco, talvolta leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:17,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo: 10,0 g/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno, ove consentito, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore
di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino»
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli
attributi «extra» «fine» «scelto» e «selezionato» e simili.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», ad
esclusione della tipologia «Chiaretto spumante» non millesimato, deve
essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. E' consentito l'uso
di indicazioni che facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali,
marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre
in inganno il consumatore.
2. Nella designazione e presentazione dei vini Bardolino
Chiaretto, Bardolino Classico Chiaretto, Bardolino Chiaretto Spumante
e' obbligatorio che la menzione tradizionale Chiaretto preceda la
denominazione Bardolino e deve figurare in caratteri e dimensioni
uguali a quelli usati per la denominazione.
3. Nella designazione e presentazione dei vini Bardolino
Chiaretto, Bardolino Classico Chiaretto e Bardolino Chiaretto
Spumante e' consentito riportare l'indicazione della tipologia anche
nel modo seguente: Chiaretto di Bardolino, Chiaretto di Bardolino
Classico e Chiaretto di Bardolino Spumante.

Art. 8.

Confezionamento

1. Per i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino»
immessi al consumo fino a litri 5, e' obbligatorio l'uso delle
tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro.
2. E' consentito inoltre, secondo la normativa vigente per il
confezionamento dei vini DOC «Bardolino», con esclusione della
tipologia Chiaretto spumante, l'uso dei contenitori alternativi al
vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di
altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.
3. I sistemi di chiusura sono quelli previsti dalle norme
vigenti.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

a) Specificita' della zona geografica.
Fattori naturali.
Il Bardolino e' prodotto delle colline moreniche della sponda
orientale del lago di Garda che hanno avuto origine dai ghiacciai che
modellarono il territorio, lasciando evidente traccia di se' in una
serie di rilievi collinari concentrici affacciati verso il Garda,
dotati di suoli estremamente variabili, tendenzialmente ghiaiosi e
profondi.
I terreni posti al lato nord dei pendii collinari sono
normalmente ricoperti di boschi, mentre quelli posti a sud, est e
ovest, con una felice esposizione dei terreni ospitano vigneti e
oliveti. I terreni, grazie alla loro composizione e struttura, a fine
inverno si riscaldano abbastanza velocemente, consentendo lo sviluppo
precoce dei germogli, la fioritura, l'allegagione e l'invaiatura che
decorrono con ritmo regolare, permettendo lo sviluppo e l'adeguata
maturazione dei grappoli e dei tralci anche nelle annate
climaticamente piu' difficili.
All'interno dell'area il clima e' influenzato dalla presenza
della grande massa d'acqua del lago di Garda, ma anche dalla presenza
verso nord del massiccio del monte Baldo e dalla vallata del fiume
Adige. In linea generale, il clima della zona e' caratterizzato da
estati calde ma non afose e inverni miti, tanto da permettere anche
la coltivazione dell'olivo, ed essere considerato un clima
«mediterraneo».
All'interno della zona di produzione si distingue l'area Classica
attorno al Comune di Bardolino, ossia la zona di piu' antica
tradizione, che essendo piu' prossima al lago presenta delle
caratteristiche climatiche e ambientali particolari. Inoltre, fattori
di natura geografica, pedologica e climatica, oltre che storica,
consentono di suddividere l'area di produzione in tre sottozone, che
corrispondono rispettivamente: all'entroterra prossimo alla catena
del monte Baldo; alla riviera gardesana e al suo primo entroterra,
connotate dalla presenza del colle denominato La Rocca; al tratto
collinare meridionale, che gravita attorno al territorio di
Sommacampagna.
Fattori storici e umani.
Ritrovamenti archeologici dell'eta' del bronzo, reperti romani
per l'uso del vino nei riti religiosi, raffigurazioni di grappoli
nelle chiese medioevali, documenti di compravendite di vigneti,
nonche' scritti di autori famosi del XV secolo, testimoniano la lunga
ed ininterrotta tradizione vitivinicola della zona del Bardolino.
E' nel XIX secolo che la produzione vinicola della zona
incomincia ad essere identificata esplicitamente con il nome di
«Bardolino», con le prime analisi chimiche effettuate nel 1873. Come
testimonia nel 1897 lo scrittore bresciano Giuseppe Solitro, «tra i
piu' reputati della regione sono quelli di Bardolino, che questo nome
corron tutta l'Italia e competono con i migliori della penisola».
Giovanni Battista Perez, in un testo pubblicato nel 1900, descrive il
vino «di tinta rosso-chiara» del distretto di Bardolino,
soffermandosi sulle caratteristiche organolettiche della produzione
delle varie localita' di quella che e' l'attuale area del Bardolino.
Nel medesimo testo, viene fornita consistente documentazione di come,
sin dai primi anni dell'Ottocento, i «periti estimatori» avessero
definito delle distinzioni di prezzo per i vini provenienti da tre
sottozone note all'epoca come «Valle di Caprino» (o «distretto di
Montebaldo», corrispondente all'attuale parte piu' interna dell'area
di produzione della Doc «Bardolino»), «Plaga Gardense» (o «distretto
di Bardolino», contrassegnato dalla presenza del colle denominato «La
Rocca», importantissimo centro di insediamenti viticoli) e «Colli
Morenici Meridionali» (corrispondenti agli attuali dintorni di
Sommacampagna). La medesima distinzione si ricava dalla «Relazione
pel 1837 dell'osservatore agrario Bernardino Angelini» nella quale si
descriveva la vendemmia «nell'alta porzione della provincia a destra
dell'Adige cioe' nei Distretti di Caprino, Bardolino e Villafranca»,
che si identificano esattamente con le tre sottozone sopra indicate.
Alcuni autori nei primi anni del 1900 caratterizzavano il
Bardolino, come «salatino», oppure «asciutto e leggero, dotato di una
sottile sapidita'», peculiarita' che tutt'oggi differenzia il
Bardolino da vini simili ottenuti nelle zone limitrofe.
Per quanto riguarda il vino Chiaretto, tipico della zona, la
tradizione vuole che la formula per la sua preparazione sia stata
elaborata nel 1896 sul lago di Garda dal senatore, avvocato e
scrittore veneziano Pompeo Molmenti, che sembra avesse appreso in
Francia la tecnica della vinificazione «in bianco» delle uve rosse:
Zeffiro Bocci nel 1970 scriveva che «nelle zone viticole veronesi
adiacenti al Benaco, si e' sempre prodotto un Chiaretto del Garda ben
definito».
Nel 1926 viene costituito il primo «Consorzio di difesa del vino
tipico Bardolino». Studi pedologici degli anni '30 individuano, nel
contesto del territorio della denominazione Bardolino, la zona
denominata Classica.
Nel 1937 viene istituito il «Consorzio di difesa per la tutela
dei vini pregiati veronesi», indicando fra le tipologie tutelate il
Bardolino. Negli anni '40 e '50 bottiglie di vino etichettate come
«Bardolino» o «Bardolino Extra» vengono gia' esportate negli Stati
Uniti.
La storia moderna del Bardolino ha ufficialmente origine il 28
maggio 1968, data di approvazione del decreto presidenziale che
istituisce la Denominazione d'origine protetta «Bardolino» e l'anno
successivo viene istituito il Consorzio di tutela del vino Bardolino.
Grazie alla sua precisa identita' storica e la sua qualita', oggi
la denominazione Bardolino e' conosciuta e apprezzata in tutto il
mondo, dove viene venduto oltre il 60% del prodotto.
Fattori umani.
Le capacita' dei produttori del Bardolino si esprimono, in
particolar modo, nel saper valorizzare le peculiarita' delle due
varieta' autoctone Corvina Veronese e Rondinella, che meglio
consentono di interpretare le caratteristiche tradizionali del
Bardolino sia in vigna che in cantina; l'esperienza degli operatori
permette loro di individuare i momenti ideali della maturazione delle
uve in relazione ai prodotti da ottenere, primo fra tutti il
Chiaretto, il prodotto che rappresenta la denominazione. I produttori
hanno ulteriormente affinato le tecniche tradizionali sviluppando i
due diversi sistemi tradizionali di lavorazione delle uve, la cui
scelta dipende anche dall'andamento climatico e dalle richieste del
mercato. I produttori, tradizionalmente, o effettuano le vendemmie
separate delle uve destinate al Chiaretto (da raccogliere
anticipatamente) rispetto a quelle delle altre tipologie, oppure
utilizzano la tecnica del «salasso» sui mosti destinati al Bardolino
(il processo prevede di prelevare una certa quantita' di mosto dalla
vasca di macerazione delle uve rosse, continuando la vinificazione in
assenza di bucce). In entrambi i casi gli operatori pongono grande
attenzione alla conservazione dell'integrita' del colore, che
costituisce una delle caratteristiche salienti dei vini rosati,
all'esaltazione delle sensazioni di piccoli frutti di bosco tipici
dei vitigni tradizionali della zona, fragola e lampone in
particolare, ed alla presenza di una considerevole freschezza.
Partendo dalle particolari caratteristiche del Chiaretto i produttori
della zona hanno affinato la tecnica di elaborazione nella versione
spumante.
b) Specificita' del prodotto.
Le caratteristiche essenziali del Bardolino sono costituite dalla
freschezza, dai profumi di piccoli frutti e di spezia, dalla
considerevole bevibilita' e abbinabilita', dal carattere giovanile,
caratterizzato da un tipico sentore di «salatino» o salato, come
testimoniato da numerosi esperti fin dal 1900.
Il Bardolino e' un vino di colore rosso rubino brillante, con
profumi fruttati e fragranti e note di ciliegia, marasca, fragola,
lampone, ribes, mora ed eleganti accenni di spezie (cannella, chiodo
di garofano, pepe nero). Il gusto e' asciutto, morbido,
caratterizzato dalle medesime sensazioni di frutta rossa croccante e
di piccolo frutto percepite all'olfatto, speziato, dotato di
equilibrio, freschezza, e considerevole bevibilita'. E', per
eccellenza, uno vino quotidiano, giovanilmente brioso,
dell'inimitabile sapore salino.
Il Chiaretto e' la versione rosata del Bardolino: viene ottenuto
con la vinificazione «in rosa» delle uve, ossia con una minima
macerazione delle bucce, che cosi' rilasciano al mosto solo una parte
delle loro sostanze coloranti naturali. Da qui il caratteristico
colore rosa brillante. All'olfatto il Chiaretto richiama delicati
profumi di piccoli frutti di bosco (lampone, ribes, mirtillo,
fragolina), accompagnati da sottilissime venature speziate (cannella,
chiodo di garofano, vaniglia). Al palato offre succose sensazioni di
piccolo frutto rosso, unite ad una invidiabile freschezza giovanile.
La versione spumante e' ottenuta con metodi a fermentazione naturale.
Per le loro caratteristiche di leggerezza, di presenza fruttata,
di speziatura e di freschezza, sia il Bardolino che il Chiaretto sono
caratterizzati da un'estrema abbinabilita' con la cucina sia
tradizionale che moderna o esotica, per accompagnare dagli antipasti
ai primi, dal pesce alla carne.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto.
La felice esposizione dei terreni, il clima mite e arieggiato del
lago di Garda, le piogge estive contenute, le irrigazioni razionali e
una mirata gestione viticola, pongono le basi per la maturazione
ottimale delle uve del Bardolino.
Il clima particolarmente mite dei terreni piu' vicini alla fascia
costiera del lago, che presenta buone escursioni termiche fra il
giorno e la notte, grazie anche alle brezze termiche provenienti dal
lago, caratterizza nei vini la buona maturazione fenolica e spiccati
sentori fruttati di fragola e di lampone.
I suoli di natura morenica, la loro struttura diversificata e la
composizione chimica, in genere non particolarmente ricca,
conferiscono ai vini della denominazione del Bardolino, sia nella
tradizionale versione in rosso, sia nel Chiaretto, una peculiare
caratteristica di sapidita' e salinita', nonche' un carattere fresco,
giovanile, brioso che differenziano il Bardolino da vini simili
ottenuti in zone limitrofe.
Pur nella comune caratterizzazione che distingue i vini della
denominazione del Bardolino, alcuni fattori specifici dei terreni,
all'interno della zona di produzione, permettono di far apprezzare ai
consumatori piu' esperti sentori peculiari come quelli di viola nei
suoli ghiaioso-sabbiosi di ridotto spessore, di ciliegia nella zona
meridionale di minore piovosita' e dal clima estivo mediamente piu'
caldo, nonche' note speziate e una maggiore acidita' nei terreni a
substrato roccioso della fascia contigua alla dorsale del monte Baldo
e la valle dell'Adige. Le particolari condizioni climatiche e
ambientali della zona Classica, che si affaccia sul lago, permettono
di ottenere un vino fruttato, maggiormente orientato verso la fragola
e il lampone.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Organismo di controllo: Siquria S.r.l., via Mattielli n. 11 -
Soave (Verona) - 37038 Italy. Tel. 045 4857514 - Fax: 045 6190646 -
e-mail: info@siquria.it
La societa' Siquria e' l'organismo di controllo autorizzato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, paragrafo 1, primo capoverso, lettere a) e
c), ed all'art. 20 del regolamento (UE) n. 34/2019 per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, secondo capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.

Allegato 1

SOTTOZONE «MONTEBALDO»
«LA ROCCA» «SOMMACAMPAGNA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. Le sottozone «Montebaldo», «La Rocca» e «Sommacampagna» sono
riservate ai vini a denominazione di origine controllata «Bardolino»
con l'esclusione della specificazione classico, che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
«Bardolino Montebaldo»;
«Bardolino La Rocca»;
«Bardolino Sommacampagna».
Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si
applicano le norme del disciplinare dei vini a denominazione di
origine controllata «Bardolino».

Art. 2.

Base ampelografia

I vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
Corvina veronese (Cruina o Corvina) 35-95%; e' tuttavia ammesso
nella misura massima del 20% la presenza della varieta' Corvinone in
sostituzione di una pari percentuale di Corvina, Rondinella 5-40%;
possono concorrere inoltre alla produzione di detti vini, anche
le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei
alla coltivazione per la Provincia di Verona, fino ad un massimo del
20% del totale, con un limite massimo del 10% per ogni singolo
vitigno utilizzato, ad eccezione della Molinara che puo' essere
presente per un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini delle
sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» sono delimitate
come segue:
«Montebaldo».
La zona di produzione comprende i territori comunali di Affi,
Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda e Rivoli
Veronese ricadenti all'interno della zona definita dall'art. 3,
lettera a) del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Bardolino».
«La Rocca».
La zona di produzione comprende i territori comunali di
Bardolino, Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise, Peschiera del Garda
e Torri del Benaco ricadenti all'interno della zona definita
dall'art. 3, lettera a) del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Bardolino».
«Sommacampagna».
La zona di produzione comprende i territori comunali di
Bussolengo, Pastrengo, Sommacampagna, Sona e Valeggio sul Mincio,
ricadenti all'interno della zona definita dall'art. 3, lettera a) del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Bardolino».

Art. 4.

Norma per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca»,
«Sommacampagna» devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche. I vigneti, pertanto devono trovarsi su terreni
ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di
cui si tratta; sono, pertanto, da escludere i terreni eccessivamente
umidi o insufficientemente soleggiati.
2. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini
delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» non deve
essere superiore a 10 tonnellate per ettaro. In annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata a detto
limite purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
3. Le uve destinate alla vinificazione dei vini della sottozone
«Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» al momento della raccolta,
nel loro insieme, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 11% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione secondo i metodi tradizionali
devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei
comuni ricadenti nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera
a) dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino».
Tuttavia, e' consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'ambito del territorio della Provincia di Verona a condizione che
i prodotti derivino dalle uve provenienti dai soli vigneti di
pertinenza aziendale.
2. Per i vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca»,
«Sommacampagna» la resa massima dell'uva in vino finito non deve
essere superiore al 70%. Qualora la resa superi la percentuale
sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto
alla denominazione di origine, oltre detto limite, decade il diritto
alla denominazione di origine per tutta la partita di vino.
3. Per i vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca»,
«Sommacampagna» e' ammessa la raccolta e vinificazione congiunta o
disgiunta delle varieta' di uve che concorrono alla denominazione di
origine. Il coacervo dei vini ottenuti con vinificazione disgiunta
dovra' essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque
prima della richiesta della certificazione per l'immissione al
consumo.
4. Nella composizione della partita dei vini di una singola
sottozona, e' consentito il taglio fino ad un massimo del 15% del
totale, con vini provenienti da un'altra sottozona.
5. Per i vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca»,
«Sommacampagna» l'immissione al consumo potra' avvenire dal 1°
settembre dell'anno successivo alla raccolta delle uve.
6. Per i vini delle sottozone Montebaldo, La Rocca e
Sommacampagna non e' ammessa la pratica di arricchimento.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca»,
«Sommacampagna» all'atto della immissione al consumo devono
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino chiaro e brillante;
odore: caratteristico, talvolta di piccoli frutti freschi,
spezie, e possibili accenni erbacei e floreali;
sapore: asciutto, fine, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Qualora nelle fasi di vinificazione e maturazione dei vini delle
sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» vengano
utilizzati contenitori di legno il vino potra' presentare lieve
sentore di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Il nome delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca»,
«Sommacampagna» deve sempre precedere senza nessun intercalare, la
denominazione Bardolino e puo' figurare in caratteri di dimensioni
superiori fino al doppio di quelli usati per la denominazione
«Bardolino».
2. Nella designazione del vino delle sottozone «Montebaldo», «La
Rocca», «Sommacampagna» non e' ammesso riportare l'indicazione
«rosso».
3. Nella designazione dei vini delle sottozone «Montebaldo», «La
Rocca», «Sommacampagna» puo' essere utilizzata la menzione «vigna»
secondo la normativa vigente.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca»,
«Sommacampagna» devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di
vetro aventi capacita' non superiore a litri 3. Sono ammessi tutti i
sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente con esclusione
del tappo a corona.

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