Vulture Dop - Controlli di Camera di Commercio della Basilicata - Designazione 2025
La Camera di Commercio industria artigianato agricoltura della Basilicata, con sede in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 34 è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta Vulture riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 21 dell’11 gennaio 2012.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Designazione all’organismo denominato “Camera di commercio industria artigianato ed
agricoltura della Basilicata” quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta “Vulture” riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in
ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché
alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il
regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 21 dell’11 gennaio 2012 con il quale l’Unione europea ha provveduto
alla registrazione della denominazione di origine protetta “Vulture” riferita all’olio extravergine di
oliva;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli
organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali
non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 298964 del 2 luglio 2025, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la designazione alla “Camera
di Commercio industria artigianato agricoltura della Basilicata”, è stata prorogata fino
all’emanazione del nuovo decreto di autorizzazione e, comunque, per un periodo di tre mesi a far
data dal 5 luglio 2025;
Vista la comunicazione del 26 settembre 2025, con la quale il “Consorzio di Tutela della DOP per
l’olio extravergine di oliva Vulture” ha confermato la “Camera di Commercio industria artigianato
agricoltura della Basilicata” quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta
“Vulture”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti dalla “Camera di Commercio
industria artigianato agricoltura della Basilicata”, approvati dalla Direzione Generale per il
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano
tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
denominazione di origine protetta “Vulture”, riferita all’olio extravergine di oliva;
D E C R E T A
Articolo 1
(Designazione)
La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura della Basilicata”, con sede in Potenza,
Corso XVIII Agosto n. 34 è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo,
previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine
protetta “Vulture” riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento (UE) n. 21 dell’11 gennaio 2012.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1.La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Basilicata”, per tutta la durata
del periodo di validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Basilicata”, sottopone ad
approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo
e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota
senza modifica del presente decreto.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 5 ottobre 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare la “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura
della Basilicata” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art.
14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
Articolo 4
(Vigilanza)
La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura della Basilicata” è sottoposta alla
vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla
Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura della Basilicata” comunica in forma
telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con
cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura della Basilicata” trasmetterà i dati
relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di
Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza
annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura della Basilicata.” è tenuta ad
adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte della “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura della
Basilicata”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della
designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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