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Mozzarella di Bufala Campana Dop - Controllo di DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare srl - Autorizzazione 2025

Pubblicato da disciplinare
Mozzarella di Bufala Campana Dop

DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare srl con sede in Roma, via Nazionale 89/A, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la dop Mozzarella di Bufala Campana, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1107 della  Commissione del 12 giugno 1996.

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” ad effettuare i  controlli per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”, registrata in ambito Unione  europea.


IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo
alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità
tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l’Unione europea ha
provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”;
Visto il Regolamento (CE) n. 103 della Commissione del 4 febbraio 2008 con il quale è stata approvata la
modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti  agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante  nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità
competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n.
288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al
dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della
prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 301936 del 7 luglio 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è
stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala
Campana”, registrato in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 7 luglio 2022, come disposto
dal decreto sopra citato;
Vista la nota n.318 del 4 luglio 2025, con la quale il “Consorzio per la Tutela del formaggio Mozzarella di
Bufala Campana DOP” ha confermato “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” quale struttura di
controllo della denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “DQA - Dipartimento Qualità
Agroalimentare s.r.l.”, approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni
di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine
protetta “Mozzarella di Bufala Campana”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” con sede in Roma, via Nazionale 89/A, è autorizzato ad
espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento (UE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e
nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale
competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto
senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il
piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.
5. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative
alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 7 luglio 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo
14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di
confermare “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra
quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità
pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” resterà
iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalle Regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia, ai
sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1.“DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica in forma telematica, al Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle Regioni competenti per territorio le
quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto
certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge
526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5
e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”, delle disposizioni del
presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi
dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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