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Vitellone e-o Scottona ai cereali - Modifica del disciplinare

Pubblicato da disciplinare

Modifica del disciplinare di produzione del Sistema di qualita' nazionale Vitellone e/o Scottona ai cereali
La specificita' della carne del bovino adulto ai "cereali" e' infatti data dall'utilizzo di bovini maschi  e femmine appartenenti esclusivamente a razze da carne o a duplice attitudine o relativi incroci,  macellati ad un'eta' compresa tra 12 e 22 mesi, allevati negli ultimi mesi di accrescimento e  finissaggio con la tecnica tradizionale dell'allevamento protetto e alimentazione basata prevalentemente sui cereali ad elevato contenuto energetico.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 marzo 2022  

Modifica del disciplinare di produzione del Sistema di qualita' nazionale «Vitellone e/o Scottona ai cereali». (22A01818)

(GU n.68 del 22-3-2022)
 
 


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione
(codificazione);
Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in
particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni ed
integrazioni, relativa all'attuazione della direttiva 83/189/CEE
relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021, relativo
all'istituzione della Commissione sistemi di qualita' nazionale,
avente il compito di individuare i sistemi di qualita' nazionali
nonche' le modalita' di riconoscimento e funzionamento degli stessi e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, che
regolamenta il Sistema di qualita' nazionale zootecnica riconosciuto
a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 68 del 24 marzo 2011;
Visto il provvedimento ministeriale del 25 ottobre 2011, con il
quale sono state definite le Linee guida per la redazione dei
disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al
sistema di qualita' nazionale zootecnica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 del 10 novembre 2011;
Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2015, n. 2009, con il
quale e' stata aggiornata la «Commissione SQN» di cui al decreto
ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021;
Vista la notifica 2014/0025/I del Ministero dello sviluppo
economico relativa al decreto di riconoscimento del sistema di
qualita' nazionale zootecnica «Vitellone e/lo scottona ai cereali»
effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 giugno 1998;
Visto il decreto direttoriale 16 ottobre 2015, n. 69728, con il
quale e' stato riconosciuto il disciplinare di produzione SQN
«Vitellone e/o scottona ai cereali»;
Visto il decreto dipartimentale 28 aprile 2016, n. 1770, recante le
modalita' attuative del sistema di qualita' nazionale zootecnica di
cui al disciplinare di produzione «Vitellone e/o scottona ai cereali»
riconosciuto con decreto ministeriale del 16 ottobre 2015, n. 69728;
Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali prot. 79665 del 26 ottobre 2016 con la quale e' stata
riconosciuta la conformita' del regime di qualita' della Regione
Veneto relativamente al disciplinare di produzione
«Vitellone/scottona ai cereali» (legge regionale n. 12/2001), al
Sistema qualita' nazionale «Vitellone e/o scottona ai cereali»,
riconosciuto con decreto ministeriale 16 ottobre 2015, n. 69728;
Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2016, n. 86902, con il
quale e' stato adottato il piano di controllo tipo per il
disciplinare di produzione «Vitellone e/o scottona ai cereali»;
Vista la proposta di modifica del disciplinare di produzione
«Vitellone e/o scottona ai cereali» presentata dal Consorzio di
promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il Sistema di
qualita' nazionale zootecnia, acquisita agli atti dell'Ufficio PQAI 1
in data 1° marzo 2021 con n. 98120;
Visto il verbale prot. 652866 del 13 dicembre 2021 della
Commissione SQN, la quale, riunitasi in data 22 novembre 2021, ha
rilevato alcune criticita' nella proposta di modifica del
disciplinare «Vitellone e/o scottona ai cereali»;
Vista la nota del 13 dicembre 2021, n. 653953, con la quale
l'Ufficio PQAI 1 ha trasmesso al Consorzio di promozione,
valorizzazione dei prodotti ottenuti con il Sistema di qualita'
nazionale zootecnia e all'Associazione per i sistemi di qualita'
superiore per la zootecnia bovina da carne, le osservazioni della
Commissione SQN, di cui al suddetto verbale 652866 del 13 dicembre
2021;
Vista la nota del 23 dicembre 2021, acquisita agli atti
dell'Ufficio PQAI 1 in data 10 gennaio 2022 con n. 6242, con la quale
l'Associazione per i sistemi di qualita' superiore per la zootecnia
bovina da carne ha fornito chiarimenti e ha trasmesso il disciplinare
revisionato secondo le osservazioni della Commissione SQN;
Vista la comunicazione del 17 gennaio 2022, trasmessa per mezzo di
posta elettronica, con la quale l'Ufficio PQAI 1 ha inviato alla
Commissione SQN i chiarimenti forniti l'Associazione per i sistemi di
qualita' superiore per la zootecnia bovina da carne, nonche' il
disciplinare di produzione «Vitellone e/o scottona ai cereali»,
revisionato secondo le osservazioni della Commissione;
Preso atto che non sono pervenuti da parte della Commissione SQN
pareri oppositivi al disciplinare «Vitellone e/o scottona ai cereali»
revisionato;
Considerato che non si apportano al progetto di regola tecnica
modifiche significative che ne alterino l'ambito di applicazione, ne
abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto,
aggiungano o rendano piu' rigorosi le specificazioni o i requisiti;
Ritenuto che il disciplinare di produzione «Vitellone e/o scottona
ai cereali» trasmesso in data 23 dicembre 2021, acquisito agli atti
dell'Ufficio PQAI 1 in data 10 gennaio 2022 con n. 6242, risponde ai
requisiti previsti per il riconoscimento come Sistema di qualita'
nazionale;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione 23 dicembre 2021, acquisito agli
atti dell'Ufficio PQAI 1 in data 10 gennaio 2022 con n. 6242,
allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e
sostanziale, e' riconosciuto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337.
2. Il disciplinare di produzione 23 dicembre 2021, acquisito agli
atti dell'Ufficio PQAI 1 in data 10 gennaio 2022 con n. 6242
garantisce il diritto di accesso a tutti i produttori legittimamente
interessati, la trasparenza del sistema e la rintracciabilita' in
tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
Roma, 7 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: Abate


Associazione per i Sistemi di Qualita' Superiore
per la Zootecnia Bovina da Carne
Fondata da Consorzio L'Italia Zootecnica e Primo Valore
DECRETO MINISTERIALE N. 4337 del 4 marzo 2011

"LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
PER I PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI AL SISTEMA
DI QUALITA' NAZIONALE ZOOTECNIA"

ALLEGATO ALL'ISTANZA RICONOSCIMENTO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL "VITELLONE e/o della SCOTTONA ai CEREALI"
(Revisione 24 giugno 2013)

SCHEDA 6
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "VITELLONE e/o SCOTTONA AI CEREALI"

PREMESSA

Il Disciplinare di produzione del "vitellone ai cereali" definisce un processo produttivo nell'ambito  di un Sistema di qualita' nazionale zootecnia (SQN) per le carni bovine contrassegnate dalla denominazione "Vitellone e/o Scottona ai cereali" in conformita' alle prescrizioni del decreto  ministeriale 4 marzo 2011.

Tale sistema permette di garantire un processo produttivo e un sistema di rintracciabilita' delle  carni lungo la filiera (da allevamento, a punti vendita) e la verifica della veridicita' delle informazioni relative all'animale, alle fasi di macellazione e di lavorazione tramite le quali sono  ottenute le carni.

Il presente disciplinare propone un processo produttivo per ottenere carne bovina con  caratteristiche qualitative che permettono al consumatore di differenziarle al momento  dell'acquisto. Dette carni assicurano livelli di tenerezza, succosita' e colore che sono particolarmente richieste da una fascia di consumatori italiani, cosi' come attestato da numerosi studi scientifici.

La specificita' della carne del bovino adulto ai "cereali" e' infatti data dall'utilizzo di bovini maschi  e femmine appartenenti esclusivamente a razze da carne o a duplice attitudine o relativi incroci,  macellati ad un'eta' compresa tra 12 e 22 mesi, allevati negli ultimi mesi di accrescimento e  finissaggio con la tecnica tradizionale dell'allevamento protetto e alimentazione basata prevalentemente sui cereali ad elevato contenuto energetico.

Il presente disciplinare si applica durante il periodo di accrescimento-finissaggio di bovini maschi  e femmine allevati per la produzione di carne, fino alla macellazione.

Include, inoltre, alcuni requisiti e specifiche riguardanti fasi di produzione ed attivita' svolte da  altri operatori della filiera (macellazione, lavorazione delle carni ed etichettatura)

1. Definizioni e abbreviazioni

+-------------------+-----------------------------------------------+
|• Razza |Capo bovino iscritto al Libro genealogico o |
| |figlio di padre e madre iscritti al libro |
| |genealogico della stessa razza. In quest'ultimo|
| |caso la verifica dell'informazione "razza" deve|
| |essere, in ogni caso, effettuata secondo le |
| |modalita' indicate dall'organizzazione che |
| |detiene il libro genealogico. |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|• Tipo genetico |informazione che viene rilevata dalla lettura |
| |del "Documento di identificazione individuale |
| |per la specie bovina" (passaporto) rilasciato |
| |dall'Autorita' competente qualora sullo stesso |
| |siano riportati i dati relativi alla razza del |
| |padre del capo (es. passaporti francesi), |
| |oppure da altro documento da cui sia |
| |verificabile la razza del padre del capo |
| |(Certificato di intervento fecondativo - CIF |
| |per i bovini con passaporto italiano). In |
| |etichetta l'informazione deve essere riportata |
| |come «tipo genetico: incrocio di (seguito dalla|
| |razza del padre)». |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|• Categoria bovino | Ai bovini di eta' superiore ai 12 |
|adulto | mesi si applica la seguente classificazione: |
| |------------+------------------+---------------+
| | | |Denominazione |
| | Categoria: |Classificazione |di vendita |
| |------------+------------------+---------------+
| | |Carcasse di | |
| | |animali maschi non| |
| | |castrati di eta' | |
| | |pari o superiore a| |
| | |dodici mesi ma | |
| | |inferiore a | |
| | A |ventiquattro mesi |Bovino adulto |
| |------------+------------------+---------------+
| | |carcasse di altri | |
| | |animali femmine di| |
| | |eta' pari o | |
| | |superiore a dodici| |
| | E |mesi |Bovino adulto |
+-------------------+------------+------------------+---------------+
|• Autocontrollo: |Controllo interno del singolo operatore della |
| |filiera, tramite verifiche documentali e/o |
| |verifiche ispettive delle procedure messe in |
| |atto presso i singoli operatori della filiera |
| |SQN. |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|• Controllo: |Controllo esercitato ad opera di un organismo |
| |indipendente autorizzato dalla competente |
| |autorita' e designato dall'Operatore o |
| |Organizzazione aderente alla filiera SQN. |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|• Vigilanza: |Controllo esercitato dalla pubblica |
| |amministrazione per garantire il rispetto delle|
| |disposizioni previste dalla normativa |
| |nell'ambito degli SQN. |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|•Rintracciabilita':|Assicurazione del nesso tra la carcassa, il |
| |quarto, i primi tagli in osso, la carne |
| |porzionata da un lato e il singolo o gruppo di |
| |bovini dall'altro. |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|• Elementi di |insieme dei sistemi di identificazione e di |
|Rintracciabilita': |registrazione, da prevedere per le varie fasi |
| |della filiera delle carni bovine "SQN ", |
| |applicati in modo da garantire il nesso tra |
| |l'identificazione delle carni e l'animale |
| |interessato. |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|• Numero |numero identificativo dell'animale (marca |
|auricolare: |auricolare ufficiale) |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|• Codice |Codice univoco che evidenzia il nesso tra le |
|identificativo o |carni e l'animale utilizzato (numero marca |
|codice di |auricolare Bovino; numero progressivo di |
|rintracciabilita': |macellazione, numero lotto;) |
+-------------------+-----------------------------------------------+


2. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento

Le condizioni minime del processo produttivo che bisogna garantire
per certificare "vitellone /scottona ai cereali" sono di seguito
riassunte:

2.a - gli animali ammessi sono maschi e femmine della specie "Bos
Taurus", appartenenti esclusivamente a razze classificate da carne, a
doppia attitudine e incroci fra tali razze;

2.b - allevamento in ambiente protetto, di tipo stallino, a
stabulazione libera in box multipli;

2.c - periodo minimo di permanenza dei bovini in allevamenti aderenti
al disciplinare SQN di 5 mesi per i bovini maschi, 4 mesi per le
femmine, comprendenti la fase di accrescimento e finissaggio;

2.d - eta' alla macellazione compresa fra i 12 e 22 mesi;

2.e - sono esclusi, dall'SQN, i bovini sottoposti a trattamenti
terapeutici con corticosteroidi, durante il periodo di applicazione
del disciplinare

2.f - negli allevamenti, aderenti all'SQN, le procedure riguardanti
le tecniche di allevamento e l'alimentazione devono interessare
indistintamente tutti i bovini presenti in azienda e non solo quelli
destinati all'SQN. In particolare, non possono essere presenti, in
una stessa struttura/stalla, animali allevati e alimentati in
conformita' al presente disciplinare e animali allevati e alimentati
in modo convenzionale.

2.g - nelle aziende dotate di strutture indipendenti, e' possibile
suddividere l'azienda medesima sulla base delle distinte procedure di
allevamento (es. convenzionale / SQNZ). In quest'ultimo caso, le
stalle e le relative pertinenze, nonche' le attrezzature utilizzate
(es. carro UNIFEED) devono essere ben delimitate e preventivamente
individuate con apposita procedura che consenta di non mescolare
l'alimentazione destinata all'allevamento SQNZ.

3. Tecniche di alimentazione

3.a - L'azienda di allevamento deve predisporre e tenere aggiornati i
piani di razionamento alimentare che devono tenere conto delle
esigenze nutrizionali dei bovini nelle diverse fasi di sviluppo; in
particolare, devono essere definite delle razioni alimentari
differenziate fra la fase di accrescimento e quella di finissaggio.

3.b - La razione alimentare deve essere preparata secondo la tecnica
dell'UNIFEED, o con somministrazione contemporanea di tutti gli
alimenti che compongono la razione e deve avere le seguenti
caratteristiche:

3.b.1 - razione giornaliera contenente cereali e foraggi da
cereali in quantita' = 60% sulla sostanza secca;

3.b.2- La percentuale di fibra della razione deve essere tale
da garantire un valore di NDF = 25% della sostanza secca,
oppure il 40% delle particelle della razione deve avere una
dimensione superiore ai 2 mm.;

3.b.3 - La razione deve contenere una quota d'insilato di
pianta intera di mais non superiore a 12 kg. sul tal quale
nella fase di accrescimento.

3.b.4 -Nella fase di finissaggio o negli ultimi 60 giorni la
quota di amido deve essere incrementata secondo le norme di
finissaggio e/o la quota d'insilato deve diminuire almeno del
25% sul massimo consentito di kg. 12.

3.b.5 - la razione alimentare deve essere priva di grassi
animali aggiunti e costituita esclusivamente dai seguenti
prodotti di origine vegetale:

• cereali e derivati;

• leguminose;

• oleaginose;

• bietole e derivati;

• foraggi freschi (cereali da foraggio, erba medica,
trifoglio, erba da prati naturali e artificiali);

• foraggi essiccati;

• insilati di piante intere (cereali e insilati d'erba);

• grassi vegetali semplici o elaborati (salificati,
idrogenati);

• prodotti e sottoprodotti dell'industria saccarifera
(saccarosio, melasso, polpe, concentrato proteico di
melasso);

• melasso di agrumi;

• glicerolo

• mangimi completi e complementari, costituiti dalle
materie prime sopra elencate

3.b.6 - E' consentito l'uso di integratori
vitaminico-minerali, di lieviti e di additivi autorizzati per
l'alimentazione animale.

3.c - Gli alimenti zootecnici devono essere privi di alterazioni o
sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione
animale, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda il
requisito "assenza di grassi animali", in mancanza del requisito di
certificazione del prodotto da parte del mangimificio,
l'organizzazione aderente al disciplinare SQN, potra' sopperire con
proprie visite e/o analisi annuali.

3.d - Gli alimenti zootecnici devono essere identificati e conservati
in modo idoneo, e tenuti fisicamente separati da altri alimenti non
consentiti dal presente disciplinare e destinati ad altre specie
animali allevate in azienda.

4. La scelta degli animali

4.a - I bovini ammessi al presente disciplinare devono appartenere
esclusivamente a razze da carne o a duplice attitudine o risultare da
incroci tra razze da carne e razze a duplice attitudine.

4.b - La carne ammessa al circuito SQN deve provenire esclusivamente
da carcasse che hanno le seguenti caratteristiche:

+-------------------------------+---------------+
| |A |
|Categoria |---------------+
| |E |
+-------------------------------+---------------+
|Classe di conformazione |S-E-U-R |
+-------------------------------+---------------+
|Classe di stato d'ingrassamento|2-3 |
+-------------------------------+---------------+


5. Strutture e impianti

5.a - Le strutture di stabulazione devono essere costruite con
materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze della specie
allevata e devono assicurare condizioni ambientali di temperatura,
circolazione dell'aria, umidita' relativa dell'aria e concentrazione
di gas e polveri tali da non nuocere agli animali.

5b - Il fronte di mangiatoia non deve essere inferiore a 60 cm per
capo e/o deve essere prevista l'alimentazione ad libitum.

5.c - I bovini allevati su lettiera, devono avere a disposizione una
superficie non inferiore a 4 mq/capo, come da raccomandazioni
contenute nel report della Comunita' Europea del 2001 sul benessere
del bovino da carne, In particolare, in tale documento, si indica uno
spazio di 3mq/capo per animali di 500kg di peso vivo ± 0.5mq ogni
100kg di incremento. Questi limiti risultano consentire ai bovini
l'espressione del comportamento e dei movimenti naturali, limitando
lo stress e in tal modo consentendo un accrescimento regolare nel
miglior stato di sanita' e salute che si riflettono sulla qualita'
della carne al momento della macellazione e nelle fasi successive di
maturazione.

5.d - I bovini allevati su grigliato, dovranno avere a disposizione
una superficie non inferiore a 3,00 mq/capo, poiche' questo tipo di
stabulazione, molto diffuso nel settore del bovino da carne, prevede
l'eliminazione di deiezioni e residui, altrimenti accumulati sul
suolo e quindi consente una liberta' di movimenti e pulizia anche con
un minor spazio per capo.

5.e - E' necessario disporre di un locale adibito ad infermeria

6. sistema di produzione e rintracciabilita'

Di seguito sono descritti, per i diversi operatori della filiera SQN,
i sistemi di identificazione e di registrazione, gli elementi di
rintracciabilita' e la descrizione del processo produttivo su cui e'
basato il sistema di qualita' nazionale "Vitellone e/o Scottona ai
cereali".

6.1 - Allevamento

L'allevatore, con la richiesta di adesione all'SQN, si impegna a
rispettare gli adempimenti stabiliti dal presente disciplinare ed, in
particolare, per poter certificare che il bovino e' stato allevato
nell'ambito dell'SQN "Vitellone e/o Scottona ai cereali", oltre a
garantire le condizioni minime richiamate nei precedenti paragrafi
deve rispettare i seguenti requisiti:

6.1.a - In ciascun allevamento aderente al disciplinare SQN devono
essere presenti ed essere disponibili per le fasi di controllo, le
schede che riportano la razione alimentare somministrata e
definiscono il periodo della fase di finissaggio.

6.1.b - La rintracciabilita' degli alimenti ad integrazione e del
mangime/nucleo utilizzati dall'allevatore e' rappresentata dai
documenti di acquisto, dai quali e' possibile verificare che
l'allevatore non abbia acquistato mangime/nucleo/alimento ad
integrazione da mangimifici/fornitori diversi da quelli con
certificazione di prodotto, cartellini di accompagnamento
mangime/nucleo dai quali sia possibile verificare la formulazione e
l'assenza di grassi animali aggiunti.

6.1.c - La rintracciabilita' nel caso di alimenti autoprodotti e'
invece rappresentata dal documento di acquisto della semente e dalla
verifica dei quantitativi prodotti.

6.1.d - Ai fini della rintracciabilita' degli animali gli elementi di
registrazione sono rappresentati da: marche auricolari, passaporto,
Mod. 4 per i capi provenienti dall'estero. Sulla base di questi tre
elementi e' possibile verificare l'eta' dell'animale, il paese di
nascita e i paesi di ingrasso.

6.1.e. - L'allevatore, pertanto, deve:

6.1.e.1. - mantenere aggiornato il registro di carico e
scarico dei capi bovini allevati con la periodicita' prevista
dalla normativa vigente e controllare la presenza delle
marche auricolari su tutti i soggetti;

6.1.e.2 - verificare, in fase di consegna degli alimenti
complementari, la documentazione di trasporto e accessoria
richiesta e la relativa corrispondenza con il prodotto in
entrata;

6.1.e.3 - detenere e mantenere aggiornato, con frequenza
mensile, il registro di carico e scarico alimenti e/o altro
sistema di tracciabilita';

6.1.f - I capi bovini, per poter essere conformi al disciplinare,
devono essere allevati alle condizioni sopra riportate e devono
essere avviati alla macellazione ad un'eta' compresa tra i 12 e i 22
mesi di vita.

6.1.g - L'allevatore, al momento della cessione per la macellazione
del bovino, deve:

6.1.g.1 - inviare al macello con il documento accompagnatorio
come previsto dal DPR 30 aprile 1996 n. 317 e successivi
aggiornamenti, il passaporto dell'animale e, per poter
garantire la veridicita' dell'informazione razza o tipo
genetico, il certificato di intervento fecondativo (CIF) per
i bovini nati in Italia o documentazione equivalente per i
bovini nati all'estero;

6.1.g.2 - aggiornare il registro d'anagrafe del bestiame.

6.1.g.3 - rilasciare un "certificato di avviamento alla
macellazione" che attesta, per ciascun soggetto, il possesso
dei requisiti di allevamento fissati dal disciplinare SQN.
Detto "certificato" deve essere rilasciato in forma cartacea
o informatica. Copia degli stessi devono essere conservati in
allevamento.

6.1.h - L'allevatore, per verificare la "razza" o "tipo genetico"
ammessa all'SQN e per garantire la veridicita' della stessa
informazione, qualora si intenda riportarla in etichetta, adotta la
seguente procedura:

6.1.h.1 - Razza: l'allevatore deve acquisire un documento
rilasciato da un Ente preposto ufficialmente riconosciuto,
che ne attesti l'iscrizione al libro genealogico o che sia
figlio di genitori entrambi iscritti al libro. In
quest'ultimo caso la verifica dell'informazione "razza" deve
essere, in ogni caso, effettuata secondo le modalita'
indicate dall'Ente che detiene il libro genealogico. Per i
bovini di origine francese, l'informazione "Razza" e'
utilizzabile solo se al momento dell'avvio del bovino allo
stabilimento di macellazione, l'allevatore consegna, oltre al
passaporto e tutta la documentazione prevista dalla normativa
vigente, anche il "Certificat de filiation genetique etabili
par l'etat civil bovin (ECB)" dal quale si evince, tra
l'altro, la matricola e la razza del padre e della madre.

6.1.h.1.2 - Tipo genetico: per i bovini nati in Italia,
l'informazione viene rilevata dal Certificato di Intervento
Fecondativo - CIF sul quale e' riportata la razza del padre.
Per i bovini nati all'estero e' necessario acquisire idonea
documentazione dalla quale e' possibile risalire alla razza
del padre del bovino interessato. In particolare, per i
bovini di origine francese, poiche' il passaporto riporta,
tra l'altro, il numero di identificazione e in forma
codificata la razza del padre e' possibile indicare "Tipo
genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)". Per i
bovini con passaporto francese, inoltre, e' possibile
procedere come segue:

6.1.h.1.2.a - Caso A - i codici razziali del padre e della
madre, riportati sul passaporto, sono gli stessi:
l'informazione puo' essere espressa come: "Tipo genetico:
(indicazione della razza del padre). Detta possibilita' e'
estesa anche a bovini con passaporto italiano qualora si
accerti dal passaporto o dalla BDN che anche la madre e'
ascrivibile alla medesima razza del padre;

6.1.h.1.2.b - Caso B - i codici razziali del padre e della
madre, riportati sul passaporto, sono diversi:
l'informazione va espressa come "tipo genetico: incrocio di
(indicazione della razza del padre). Qualora lo spazio a
disposizioni in etichetta per tale informazione non sia
sufficiente, l'informazione puo' essere riportata in uno
dei seguenti modi:

6.1.h.1.2.b.1 - tipo genetico: inc. di (seguito dalla
razza del padre);

6.1.h.1.2.b.2 - "incrocio di (seguito dalla razza del
padre)";

6.1.h.1.2.b.3 - "incrocio (seguito dalla razza del
padre)".

6.1.h.1.2.c - Caso C - i codici razziali del padre e della
madre sono diversi ed il passaporto riporta nel campo "Type
racial" l'indicazione "Croise'": anche in questo caso
l'informazione va espressa come "tipo genetico: incrocio di
(indicazione della razza del padre).

6.1.l. L'azienda di allevamento deve applicare un manuale di buone
pratiche di allevamento che comprenda almeno i seguenti aspetti:

6.1.l.1 - anagrafe e rintracciabilita' degli animali;

6.1.l.2 - gestione degli approvvigionamenti e alimentazione;

6.1.l.3 - gestione sanitaria dell'azienda;

6.1.l.4 - benessere animale;

6.1.l.5 - gestione effluenti zootecnici;

6.1.l.6 - pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

6.1.l.7 - formazione del personale.

6.1.1.m - Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono
essere gestite in forma elettronica e/o cartacea.

6.1.1.n - La documentazione attestante quanto sopra viene archiviata
e conservata dall'operatore - organizzazione, per almeno 2 anni e
deve essere a disposizione per le verifiche di controllo
(autocontrollo e controllo esercitato dall'Organismo Indipendente).

6.2 - Stabilimento di macellazione

6.2.a - Al momento del ricevimento dei bovini, lo stabilimento di
macellazione, deve verificare l'appartenenza del bovino al circuito
del SQN, deve acquisire il "certificato di avviamento alla
macellazione" del bovino rilasciato dall'allevatore.

6.2.b - Nel caso di organizzazioni aderenti al disciplinare SQN la
verifica della veridicita' dell'informazione "razza" o "tipo
genetico" puo' essere effettuata, direttamente dallo stabilimento di
macellazione, qualora si intenda riportare in etichetta detta
informazione.

6.2.c - Detta documentazione deve essere conservata dallo
Stabilimento di macellazione per 2 anni e deve essere messa a
disposizione per presa visione dei tecnici incaricati
all'autocontrollo o del controllo da parte dell'organismo
Indipendente.

6.2.d - L'incaricato dello stabilimento di macellazione, in fase di
pre-macellazione, confronta l'auricolare del bovino, il documento di
trasporto, il passaporto; dopo il riscontro, i bovini in regola
vengono avviati alla macellazione. In corrispondenza dello specifico
auricolare, annota, su idoneo documento (modello 4, registro
informatico, ecc.) l'ordine di ingresso in catena di macellazione per
il fondamentale abbinamento con il numero progressivo di macellazione
assegnato alla carcassa.

6.2.e - L'ordine di ingresso dei bovini in catena viene inserito nel
supporto informatico della struttura di macellazione. Segue la
macellazione dei bovini e l'arrivo sequenziale delle carcasse che,
individualmente, vengono pesate, classificate e, in maniera
automatica e progressiva, numerate e collegate con l'auricolare del
bovino di provenienza.

6.2.f - Solo per le carcasse classificate appartenenti alle categoria
"A" ed "E" e non ricadenti nelle classifiche commerciali (SEUROP)
della categoria O - P e negli stati di ingrassamento della carcassa 1
- 4 - 5, e' possibile stampare ed apporre sulle carcasse l'etichetta
di macellazione che attesta l'appartenenza della carne all'SQN
"Vitellone e/o Scottona ai cereali" ed e' possibile riportare le sole
informazioni cosi' come previsto al successivo paragrafo 7. Le
etichette di macellazione devono riportare, inoltre, un codice a
barre del tipo di seguito specificato. Sono apposte su ciascuna
mezzena tre etichette (una per ciascun sesto). Successivamente la
carcassa e' divisa in due mezzene.

6.2.g - Le mezzene prima del taglio sono gia' identificate tramite le
apposite etichette di macellazione posizionate nelle parti di
ciascuna mezzena in cui potrebbe essere tagliata.

6.2.h - Le informazioni riportate in etichetta sono desunte dal
passaporto del bovino o, quando possibile, dalla banca dati
dell'anagrafe dei bovini (BDN) e dal "certificato di avviamento alla
macellazione".

6.2.i - Il sistema informatico deve garantire l'inserimento dei dati
e la stampa delle etichette di macellazione da apporre sulle mezzene
e l'archivio delle informazioni.

6.2.l - Le informazioni stampate nell'etichetta di macellazione sono
ricavate dalla documentazione innanzi richiamata e caricate, al
momento della macellazione, nella banca dati informatica dello
stabilimento di macellazione. Il programma informatico utilizzato per
gestire la banca dati e' in grado di segnalare o bloccare la stampa
delle etichette qualora non siano rispettate le condizioni e i
requisiti minimi previsti dal presente disciplinare.

6.2.m - Lo stabilimento di macellazione deve garantire, con idoneo
sistema informatico, la correlazione tra il carico, di ogni capo
macellato, con lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite al
cliente. Le spedizioni delle carni (mezzene, quarti, ecc.) sono
registrate nella banca dati a cura dello stabilimento di
macellazione. In qualsiasi momento e' possibile, consultando la banca
dati, ricavare i destinatari di ogni spedizione di carne SQN
effettuata.

6.2.n - Lo stabilimento di macellazione deve garantire
l'addestramento del tecnico incaricato di caricare i dati degli
animali nella banca dati informatica e il corretto funzionamento del
sistema informatico.

6.2.o - Al momento della spedizione della carne (mezzene, quarti o
sesti), lo stabilimento di macellazione, deve rilasciare un
"certificato SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali" che attesta,
per ciascuna porzione di carne venduta, il possesso dei requisiti di
carne appartenente al suddetto SQN, in alternativa sulla
documentazione accompagnatoria del prodotto in uscita deve essere
indicata la conformita' dei lotti al SQN: "Vitellone e/o Scottona ai
cereali". I documenti di cui sopra devono essere rilasciati in forma
cartacea o informaticae I devono essere conservati presso lo
stabilimento di macellazione.

6.2.p - La documentazione riportante la conformita' delle mezzene,
quarti o sesti al SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali", sia che
si tratti di un certificato, sia che si tratti di documenti di
trasporto, al fine di garantire un regolare ed efficiente flusso di
informazioni tra i soggetti coinvolti deve essere dotata di codice a
barre (tipo European Article Number EAN 128, QR - Quick Read code,
oppure analogo codice facilmente disponibile sul mercato generalmente
destinate ad essere lette tramite semplici lettori informati), o deve
esserne inviata una copia tramite file informatizzati impiegati per
memorizzare informazioni riportate in etichetta e sul certificato
SQN.

6.2.q - L'archiviazione delle copie dei documenti e dei dati relativi
alla spedizione delle carni SQN: "vitellone o scottona ai cereali" e'
effettuata su supporto cartaceo e/o informatico presso lo
stabilimento di macellazione per un periodo di almeno 2 anni. Il
mantenimento nel tempo dei dati relativi agli animali allevati
archiviati su supporto informatico viene garantito da un salvataggio
periodico dei dati (back-up).

6.3 - Laboratorio di Sezionamento / Porzionatura

6.3.a - Il laboratorio di sezionamento e/o porzionatura, aderente al
disciplinare SQN, che intende sezionare e/o porzionare carni bovine
dell'SQN "Vitellone e/o Scottona ai cereali" deve garantire
l'identificazione di tutti i prodotti, mantenere la rintracciabilita'
delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apporre su tutti
i prodotti finiti adeguata etichetta conforme al presente
disciplinare.

6.3.b - Le mezzene o i quarti o i sesti ottenuti dalle precedenti
operazioni presso gli stabilimenti di macellazione aderenti all'SQN
"Vitellone e/o Scottona ai cereali" possono essere sottoposte alle
operazioni di sezionamento in una struttura contigua a dove si
svolgono le operazioni di abbattimento e macellazione o in laboratori
di sezionamento non contigui al macello.

6.3.c - Le mezzene al momento del taglio sono gia' identificate
tramite le etichette di macellazione, posizionate nelle parti di
ciascuna mezzena in cui potrebbe essere tagliata.

6.3.d - Il laboratorio di sezionamento, al momento dell'adesione
all'SQN, comunica all'organismo di controllo designato, le modalita'
di identificazione, rintracciabilita' e controllo dei bilanci di
massa (solo a scopo di esempio: lavorazione in modalita' tutto pieno
- tutto vuoto nel reparto sezionamento o uso di flussi separati da
idonei segnalatori di cambio di lavorazione) da essi adottate durante
le operazioni di sezionamento per garantire la non commistione con
carni estranee al presente disciplinare. L'organismo di controllo
deve approvare le modalita' proposte dal laboratorio di sezionamento
/ porzionatura prima di accettare l'incarico. Le procedure adottate
devono essere disponibili, presso l'operatore, in forma cartacea, per
le operazioni di controllo e vigilanza.

6.3.e - Le modalita' di acquisizione dei dati da parte del
laboratorio di sezionamento sono di tipo informatizzato, acquisendo
in maniera informatizzata i dati ricevuti dall'operatore precedente,
importando il file o leggendo il codice a barre o QR Code riportato
sull'etichetta di macellazione o in caso di illeggibilita' dalla
documentazione riportante la conformita' del prodotto al SQN:
"vitellone o scottona ai cereali" previa verifica della
corrispondenza con il codice di rintracciabilita'. E' consentita
l'imputazione manuale dei dati nel sistema di identificazione e
tracciabilita' del sezionamento solo in caso di impossibilita' ad
acquisire i dati informaticamente, illeggibilita' del codice a barre
o QR Code o guasto documentato nel sistema di lettura dello stesso.

6.3.f - Le mezzene, destinate ad essere commercializzate con la
dizione "Vitellone e/o Scottona ai cereali". vengono tagliate in
funzione dell'ordine ricevuto dal cliente. Per ogni taglio anatomico
ottenuto, al momento della pesatura l'operatore tramite lettore
ottico collegato a sistema informatico provvede ad acquisire il
codice presente sull'etichetta di macellazione o digitando il codice
di rintracciabilita' sulla bilancia pesa etichettatrice, relativa
alla carne in questione, ricavando i dati identificativi
dell'animale, caricati, al momento dell'arrivo della merce, nella
banca dati informatica del laboratorio di sezionamento. Al termine di
tale operazione vengono stampate le etichette di sezionamento da
apporre su ogni taglio anatomico destinato ad essere
commercializzato. L'etichetta di sezionamento riporta le informazioni
indicate nel paragrafo 7 del presente disciplinare e riporta un
codice a barre del tipo precedentemente descritto.

6.3.g - Ulteriori lavorazioni a partire dai tagli anatomici fino ai
porzionati (preconfezionati) devono garantire la rintracciabilita' e
le procedure per evitare la commistione delle carni come sopra
descritto.

6.3.h - Qualora il laboratorio di sezionamento, prevede la
costituzione di lotti di lavorazione, gli stessi devono essere
costituiti da carne etichettata nell'ambito del disciplinare SQN
"Vitellone e/o Scottona ai cereali". Il laboratorio di sezionamento,
per la costituzione del lotto di lavorazione legge, con apposito
lettore, i codici a barre o QR Code sulle etichette apposte sulla
carne e, solo, quelle rientranti nel suddetto SQN, con le stesse
informazioni obbligatorie e, se del caso, con le stesse informazioni
facoltative previste al successivo paragrafo 7, potranno far parte
del costituendo lotto di lavorazione. Il sistema informatico verifica
disomogeneita' del lotto.

6.3.i - Il laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal sistema
di rintracciabilita' adottato deve:

6.3.i.1 - inserire i dati relativi alle carni SQN nella banca
dati ed eventualmente rietichettare nel caso l'etichetta
originale non riporti un codice a barre leggibile o QR Code dal
sistema del laboratorio di sezionamento medesimo;

6.3.i.2 - disossare / porzionare singole lavorazioni o lotti
omogenei di prodotto impedendo la commistione con altre carni
presenti nel laboratorio di sezionamento;

6.3.i.3 - stampare automaticamente le etichette per i tagli
ottenuti delle singole lavorazioni o lotti di lavorazione;

6.3.i.4 - apporre l'etichetta sui prodotti disossati / porzionati
conforme alle specifiche del presente disciplinare.

6.3.l - Al momento della spedizione della carne (grossi tagli
disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.), il laboratorio di
sezionamento, deve rilasciare un "certificato SQN: "Vitellone e/o
Scottona ai cereali" che attesta, per ciascuna porzione di carne
fornita, il possesso dei requisiti di carne appartenente al suddetto
SQN, in alternativa sulla documentazione accompagnatoria del prodotto
in uscita deve essere indicata la conformita' dei lotti al SQN:
"Vitellone e/o Scottona ai cereali". Detta documentazione deve essere
rilasciata secondo le stesse modalita' previste per lo stabilimento
di macellazione.

6.3.m - Il sistema informatico deve garantire l'inserimento dei dati
e la stampa delle etichette di sezionamento / porzionatura da apporre
sulle carni o confezioni e l'archivio delle informazioni.

6.3.n - Il Laboratorio di sezionamento / porzionatura deve garantire,
con idoneo sistema informatico, la correlazione tra il carico, di
ogni consegna di carne dallo stabilimento di macellazione, con lo
scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente. Le
spedizioni delle carni sono registrate nella banca dati a cura del
laboratorio di sezionamento/ porzionatura. In qualsiasi momento e'
possibile, consultando la banca dati, ricavare i destinatari di ogni
spedizione di carne SQN effettuata (bilancio di massa).

6.3.o - Il laboratorio di sezionamento / porzionatura deve garantire
la formazione del tecnico incaricato di caricare i dati delle carni
nella banca dati informatica e il corretto funzionamento del sistema
informatico.

6.3.p - L'archiviazione delle copie dei documenti e dei dati relativi
alla spedizione delle carni SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali"
e' effettuata su supporto cartaceo e/o informatico presso il
laboratorio di sezionamento per un periodo di almeno 2 anni. Il
mantenimento nel tempo dei dati relativi agli animali allevati
archiviati su supporto informatico viene garantito da un salvataggio
periodico dei dati (back-up).

6.4- Punti vendita

6.4.a - Il punto vendita (pdv) comunica preventivamente all'organismo
di controllo designato al momento dell'adesione all'SQN, le modalita'
di identificazione, rintracciabilita', stoccaggio, lavorazione, messa
in vendita delle carni e controllo dei bilanci di massa (solo a scopo
di esempio: stoccaggio in cella frigo in aree dedicate ed
identificate, lavorazione in modalita' tutto pieno - tutto vuoto nel
reparto lavorazione o uso di flussi separati da idonei segnalatori di
lavorazioni, bancone di vendita con zone dedicate rispetto ad altre
carni presenti nel punto vendita), in modo tale da garantire che
durante le operazioni presso il punto vendita sia evitata la
commistione con carni estranee al presente disciplinare. La gestione
cartaceo/manuale della tracciabilita' da parte dei punti vendita e'
consentita solo nella tipologia "dettaglio tradizionale". L'organismo
di controllo deve approvare le modalita' manuali o informatizzate
proposte dal punto vendita e verificare che il sistema
cartaceo/manuale impatti su una percentuale minima di prodotto, prima
di accettare l'incarico.

Le procedure adottate devono essere disponibili, presso l'operatore,
in forma cartacea o su supporto informatico, per le operazioni di
controllo e vigilanza.

6.4.b - Le modalita' di acquisizione dei dati da parte del pdv sono
di tipo informatizzato, importando il file o leggendo il codice a
barre o QR Code riportato sull'etichetta di macellazione /
sezionamento o in caso di illeggibilita' delle stesse, dalla
documentazione riportante la conformita' del prodotto al SQN:
"Vitellone e/o Scottona ai cereali". E' consentita l'imputazione
manuale dei dati nel sistema di identificazione e tracciabilita' del
pdv solo in caso di mancanza del sistema informatico, illeggibilita'
del codice a barre o QR Code o guasto documentato nel sistema di
lettura dello stesso.

6.4.c - Le mezzene o gli altri tagli di carni certificate forniti ai
pdv, al momento del taglio sono gia' identificate tramite le
etichette di macellazione o di sezionamento.

6.4.d - Il sistema informatico, se presente, deve garantire
l'inserimento dei dati e la stampa delle etichette presso i pdv da
apporre in prossimita' delle carni poste in vendita o sulle
confezioni per i prodotti pre-incartati e l'archivio delle
informazioni.

6.4.e - Il pdv deve garantire, manualmente o con idoneo sistema
informatico, la correlazione tra il carico, di ogni consegna di carne
dallo stabilimento di macellazione o dal laboratorio di sezionamento
/ porzionatura, con lo scarico delle carni da esso ottenute e vendute
al consumatore finale. Le spedizioni delle carni sono registrate
nella banca dati o supporto cartaceo a cura del pdv.

6.4.f - Il pdv deve garantire l'addestramento del tecnico incaricato
di caricare i dati delle carni nel supporto cartaceo o nella banca
dati informatica e il corretto funzionamento del sistema informatico.

6.4.g - L'archiviazione delle copie dei documenti e dei dati relativi
alle carni SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali" e' effettuata su
supporto cartaceo e/o informatico presso il pdv per un periodo di
almeno 2 anni. Il mantenimento nel tempo dei dati relativi agli
animali allevati archiviati su supporto informatico viene garantito
da un salvataggio periodico dei dati (back-up).

6.4.h - Il pdv, indipendentemente dal sistema di rintracciabilita'
adottato, deve controllare, all'arrivo della merce la correttezza
dell'identificazione e, in particolare:

6.4.h.1 - Ogni singolo taglio deve riportare l'etichetta prevista
dal presente disciplinare. Inoltre, la merce viene accompagnata
da DDT e dal certificato SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali"
o da documentazione accompagnatoria del lotto che riporta la
conformita' al SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali";

6.4.h.2 - Scarica su supporto cartaceo e/o sistema informatico i
dati di rintracciabilita', importando il file o leggendo il
codice a barre o QR Code apposto sull'etichetta: questo permette
di registrare il carico all'arrivo e tramite le pesate dei
diversi tagli prodotti si ottiene lo scarico della merce.

6.4.h.3 - In cella e sul banco vendita mantiene fisicamente
separate dal resto delle carni bovine le carni identificate
nell'ambito dell'SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali" (es.
parte della cella - banco vendita dedicata ed identificata con
apposita etichetta).

6.4.h.4 - In caso di lavorazione, utilizza un sistema adeguato
(solo a scopo di esempio: lavorazione in modalita' tutto pieno -
tutto vuoto o uso di flussi separati da idonei segnalatori di
lavorazioni in modo da evitare eventuali commistioni tra le carni
certificata SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali" e carni
estranee al presente disciplinare.

6.4.h.5 - Dispone la merce separandola per singolo lotto e
apponendo un cartellino identificativo riportante il numero di
lotto che correla i diversi tagli al certificato SQN"Vitellone
e/o Scottona ai cereali" esposto al consumatore.

6.4.h.6 - Qualora i prodotti vengano preincartati e venduti al
libero servizio, la merce prelevata dalla cella viene lavorata
cosi' come indicato al precedente par. 6.4.a, e al momento della
pesatura l'addetto richiama il codice di rintracciabilita' e
automaticamente stampa l'etichetta da apporre sul preincarto
riportante i dati previsti dal presente disciplinare (non sono
costituiti nuovi lotti presso il punto vendita).

Nel caso in cui il pdv ha necessita' di costituire lotti di
lavorazione deve adottare le stesse procedure descritte per gli
stabilenti di sezionamento / porzionatura cosi' come indicato al
precedente par. 6.3.

6.4.i. - Merce in arrivo

Le carni in arrivo sono identificate con le etichette previste dal
presente disciplinare ed accompagnate dalla documentazione che
accerta la conformita' SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali":
certificato o altra documentazione accompagnatoria.

6.4.l - Stoccaggio

Durante lo stoccaggio la merce mantiene l'etichetta originale se non
ancora sezionata, dopo il sezionamento viene identificata con
un'etichetta o un cartellino riportante il codice di
rintracciabilita' che correla i diversi tagli al certificato SQN:
"Vitellone e/o Scottona ai cereali" consegnato dallo stabilimento di
macellazione o dal laboratorio di sezionamento / porzionamento.

6.4.m - Banco vendita assistita

Nel banco vendita la merce viene identificata con un'etichetta o dei
cartellini, riportanti il codice di rintracciabilita', che consentono
di collegare il taglio all'etichetta apposta in prossimita' della
carne. Detta etichetta puo' essere anche il certificato SQN:
"Vitellone e/o Scottona ai cereali".

6.4.n - Banco vendita libero servizio

Nel banco vendita libero servizio la merce viene gia' esposta
preincartata ed etichettata con tutte le informazioni previste dal
presente disciplinare. L'etichetta viene emessa in fase di pesatura
del prodotto richiamando il relativo codice di rintracciabilita'.

6.4.o - Il punto vendita (pdv) che commercializza esclusivamente
preconfezionati, prodotti presso i laboratori di porzionamento, non
ha l'obbligo di adesione al presente disciplinare, qualora i
preconfezioni medesimi siano destinati direttamente al consumatore
finale senza ulteriore manipolazione.

7. ETICHETTATURA DEL PRODOTTO

Le informazioni sugli alimenti diverse da quelle obbligatorie
previste dagli articoli 13,14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000,
volontariamente aggiunte sulle etichette saranno oggettive e
verificabili da parte dell'Ente di certificazione prescelto nonche'
comprensibili per i consumatori e conformi alla legislazione
orizzontale in materia di etichettatura in ossequio al regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

8. AUTOCONTROLLO DA PARTE DELL'OPERATORE / ORGANIZZAZIONE SQN

8.a - L'Operatore o Organizzazione aderente all'SQN, direttamente o
tramite Ispettori esterni, da questa incaricati, svolge attivita' di
autocontrollo in tutte le fasi della filiera produttiva della carne
bovina certificata SQN: "Vitellone e/o Scottona ai cereali".

Tale attivita' e' attuata attraverso periodiche verifiche documentali
e/o verifiche ispettive svolte presso le strutture degli operatori ed
e' finalizzata a valutare la conformita' delle procedure adottate dal
singolo operatore di filiera alle prescrizioni del presente
disciplinare.

Le attivita' di autocontrollo devono essere eseguite secondo un piano
di autocontrollo che deve riportare il responsabile del controllo, i
punti critici, la frequenza del controllo, il trattamento delle non
conformita' rilevate e le azioni correttive.

Detti piano di autocontrollo, redatto dall'operatore o
dall'organizzazione aderente all'SQN deve essere dichiarato adeguato
dall'organismo di controllo designato al momento dell'adesione
all'SQN.

Detto piano di autocontrollo deve essere disponibile in forma
cartacea presso ciascun operatore aderente per le verifiche di
controllo e vigilanza.

8.b - Al termine della visita di controllo si procede a redigere un
verbale dove sono riportate, oltre ai dati dell'operatore oggetto di
verifica, l'esito della verifica stessa ed eventuali osservazioni.

9. COMUNICAZIONE DATI

9.a - Ciascun organismo di controllo designato, nell'ambito del
presente SQN, assicura su base informatica e mette a disposizione
delle autorita' competenti le seguenti informazioni:

9.a.1 - L'elenco degli allevamenti aderenti con rispettivo
codice univoco di identificazione;

9.a.2 - L'elenco dei macelli/sezionamenti con rispettivo codice
univoco di identificazione;

9.a.3 - L'elenco dei punti di vendita aderenti;

10. ALLEGATI

10.a - Allegato 1 - "piano di autocontrollo"

Il Presidente

Fabiano Barbisan

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