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Torrone di Bagnara IGP - Controlli da Agroqualità SpA - 2023

Pubblicato da disciplinare
Torrone di Bagnara

Agroqualità SpA è autorizzato ad espletare le  funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la IGP Torrone di Bagnara, registrata in ambito Unione europea con  Regolamento (UE) n. 882 della Commissione del 31 luglio 2014. 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo denominato “Agroqualità SpA” ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Torrone di Bagnara”, registrata in ambito Unione europea. 


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1 


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente  nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre  2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 
Visto il Regolamento (UE) n. 882 della Commissione del 31 luglio 2014, con il quale l’Unione  europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Torrone di  Bagnara”; 
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; 
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; 
Visto il Regolamento (UE) n. 625/201 7 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; 
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali; 
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli  organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento  concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 26 settembre 2023, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e 
tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott.  Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della  Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del  consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei  provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle  produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n.  526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi  provvedimenti di sospensione e di revoca; 
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 1 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di  riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e  delle foreste;
Visto il decreto n. 9316384 del 16 novembre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero  dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Agroqualità SpA” è stato  autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Torrone di Bagnara”  registrata in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 novembre  2020, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota dell’11 novembre 2023 con la quale il “Consorzio di Tutela del Torrone di Bagnara  IGP” ha confermato, quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Torrone di  Bagnara”, “Agroqualità SpA”;
MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0639185 del 20/11/2023
Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti da “Agroqualità SpA” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela  del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Torrone di Bagnara”; 


D E C R E T A 


Articolo 1
(Autorizzazione)
“Agroqualità SpA”, con sede in Roma, viale Cesare Pavese n.305, è autorizzato ad espletare le  funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la  indicazione geografica protetta “Torrone di Bagnara”, registrata in ambito Unione europea con  Regolamento (UE) n. 882 della Commissione del 31 luglio 2014. 


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Agroqualità SpA” per tutta la durata del periodo di validità  dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione  comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari  che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2.  “Agroqualità SpA” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione. 3. “Agroqualità SpA” sottopone ad approvazione le variazioni  concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario. 4. Le variazioni suindicate sono approvate  dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto. 5. “Agroqualità SpA”  comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al  personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali. 


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento) 1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e  decorre dal 21 novembre 2023. 2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di  autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n.  526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “Agroqualità  SpA” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14,  comma 7, della legge 21 dicembre 1 999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Agroqualità SpA” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.  526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 


Articolo 4
(Vigilanza)
“Agroqualità SpA” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 14, comma 12, della  legge 21 dicembre 1999, n. 526. 


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “Agroqualità SpA” comunica in forma telematica, al Dipartimento  dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari –  ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione  competente le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo  dell’anno successivo.
2. “Agroqualità SpA” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto  certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e,  comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno  successivo. 3. “Agroqualità SpA” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del  decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Agroqualità SpA”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo  14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero  dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore dell’Ufficio VICO 1 Maria  Flavia Cascia (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0639185 del 20/11/2023

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