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Salame d’oca di Mortara Igp - Controlli effettiati da CSQA Certificazioni Srl

Pubblicato da disciplinare
Salame d’oca di Mortara Igp

L’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento  (UE) n.1151/2012, per il prodotto IGP “Salame d’oca di Mortara”, registrato in ambito Unione  europea Regolamento (CE) n. 1165 della Commissione del 24 giugno 2004, in sostituzione di  “CCPB Srl”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima  denominazione.

Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per
la indicazione geografica protetta “Salame d’oca di Mortara”, registrata in ambito Unione
europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1165 della Commissione del 24 giugno 2004 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Salame d’oca di Mortara”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali; 
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle  strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa  con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a  decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale  per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO”  di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di  autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP,  STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n.  238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di  revoca;
Visto il decreto n. 18061 del 5 dicembre 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “CCPB Srl”, è stato autorizzato ad effettuare i  controlli per la indicazione geografica protetta “Salame d’oca di Mortara”;
Visto il decreto n. 9370182 del 10 dicembre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l’autorizzazione sopra citata è stata prorogata  fino al 31 marzo 2021;
Vista la nota del 22 marzo 2021 con la quale il “Consorzio di tutela del Salame d’oca di Mortara  IGP” ha individuato, in sostituzione di “CCPB Srl”, “CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene,  Via San Gaetano n.74, quale struttura di controllo della denominazione protetta “Salame d’oca di  Mortara”;
Visto il decreto n. 331706 del 26 luglio 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l’autorizzazione a “CCPB Srl” sopra citata, già  prorogata con i decreti n. 9370182 del 10 dicembre 2020, n. 145542 del 29 marzo 2021, n.  297547 del 30 giugno 2021, n. 484825 del 29 settembre 2021, n. 38350 del 27 gennaio 2022 e  n. 180066 del 21 aprile 2022, pubblicati sul sito internet del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali, è stata ulteriormente prorogata fino al 30 settembre 2022;
Considerato che con nota del 29 settembre 2022 “CSQA Certificazioni Srl” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per l’indicazione geografica protetta  “Salame d’oca di Mortara”;
Considerato che il piano sopra citato, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto conforme ed è stato trasmesso alla Regione Lombardia con nota n. 480112 del 29 settembre  2022;
Considerato che la data di scadenza dell’autorizzazione a “CCPB Srl” è prevista il 30 settembre 2022, l’Amministrazione ha ritenuto, per ragione di efficienza, di approvare tempestivamente la  citata documentazione e di emanare il relativo decreto di autorizzazione nei confronti di “CSQA Certificazioni Srl”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la indicazione di origine geografica “Salame d’oca di Mortara”;


D E C R E T A

Articolo 1
(Autorizzazione)
1. L’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento  (UE) n.1151/2012, per il prodotto IGP “Salame d’oca di Mortara”, registrato in ambito Unione  europea Regolamento (CE) n. 1165 della Commissione del 24 giugno 2004, in sostituzione di  “CCPB Srl”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima  denominazione.
2. “CCPB Srl”, dovrà rendere disponibile a “CSQA Certificazioni Srl” tutta la documentazione inerente il controllo per l’indicazione geografica protetta “Salame d’oca di Mortara”. 
3. A “CCPB Srl”, spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio  effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1. 


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi all’indicazione geografica “Salame d’oca di Mortara”,
presentati da “CSQA Certificazioni Srl”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di  settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale  competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il  preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di  controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla
documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’ autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco
degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 5
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21
dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente le quantità di  prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno  successivo.
3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl” delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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