Riso del delta del Po Igp - Modifica ordinaria del disciplinare di produzione - 2025
E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Riso del Delta del Po, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2025.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 3 novembre 2025
Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po». (25A06031)
(GU n.259 del 7-11-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio
2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla
Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4
marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con
n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari
degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza
con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro
29 gennaio 2025, n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4
marzo 2025, n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni
nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP
e STG;
Visto il regolamento CE n. 1078 del 10 novembre 2009, pubblicato
nella GUCE L. n. 294 dell'11 novembre 2009, con il quale e' stata
registrata la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del
Po»;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143, dal «Consorzio di tutela Riso del Delta
del Po I.G.P.», che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma
1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica
protetta «Riso del Delta del Po»;
Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Veneto ed
Emilia-Romagna, competenti per territorio, in merito alla domanda di
modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2025 con
il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del
disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta
«Riso del Delta del Po» ai fini della presentazione di opposizioni e
che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono
pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui
trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le
modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Riso del Delta del Po»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po», di cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2025.
2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico
della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»,
figurano rispettivamente negli allegati 1 e 2.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 3 novembre 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato 1
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«RISO DEL DELTA DEL PO»
Art. 1.
Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» e'
riservata al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
L'indicazione «Riso del Delta del Po» designa esclusivamente il
riso appartenente al tipo «Japonica», gruppo superfino nelle varieta'
Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco,
Caravaggio e Keope.
Il «Riso del Delta del Po» presenta un chicco grande,
cristallino/perlato, compatto, con un elevato tenore proteico e puo'
essere ottenuto sottoponendo il granello alle lavorazioni e ai
trattamenti industriali consentiti dalla normativa vigente.
Il «Riso del Delta del Po» - I.G.P. deve avere le seguenti
caratteristiche riferite alla granella:
=====================================================================
| | | Proteine % sulla |
| | Consistenza kg/cm² | sostanza secca |
+=======================+=======================+===================+
|Varieta' |NON inferiore a |NON inferiore a |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|Arborio, Volano, | | |
|Telemaco |0,65 |6,60 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|Baldo, Cammeo |0,60 |6,60 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|Carnaroli, Karnak, | | |
|Caravaggio, Keope, |0,85 |6,60 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
Tali caratteristiche devono essere determinate prima della
trasformazione industriale, su campioni di risone secco
rappresentativi dell'intero quantitativo aziendale.
Art. 3.
Zona di produzione
L'area tipica per l'ottenimento del «Riso del Delta del Po» si
estende sul cono orientale estremo della pianura padana fra la
Regione Veneto e l'Emilia-Romagna, nei territori formati dai detriti
e riporti del fiume Po nonche' dalle successive opere di
trasformazione fondiaria che ne hanno reso possibile la coltivazione.
In particolare nel Veneto il «Riso del Delta del Po» viene
coltivato, in Provincia di Rovigo nei Comuni di Ariano nel Polesine,
Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e
Loreo; in Emilia-Romagna tale produzione concerne la Provincia di
Ferrara nei Comuni di Comacchio, Goro, Codigoro, Lagosanto, Massa
Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato, Mesola, Jolanda di Savoia
e Berra.
L'area e' delimitata ad Est dal Mare Adriatico a Nord dal fiume
Adige e a Sud dal Canale navigabile Ferrara/Porto Garibaldi.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine del prodotto
L'origine del prodotto e' comprovata inoltre dall'iscrizione dei
produttori, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi
elenchi tenuti e aggiornati dall'organismo di controllo di cui
all'art. 7 del presente disciplinare.
Art. 5.
Metodo di produzione
Lavorazioni del terreno.
Le tessiture dei terreni sono sostanzialmente due tipi: nell'area
rodigina di origine alluvionale franco argillose/franco limose (con
pH superiore a 7,5), nell'area ferrarese a forte componente torbosa
(con pH inferiore a 7,5). In entrambi i casi i terreni sono
caratterizzati da una lenta capacita' drenante e dotati di elevata
fertilita' minerale.
Dovra' essere eseguita un'aratura a profondita' di 25 - 30 cm,
seguita almeno da una erpicatura, sono tuttavia, ammesse in
alternativa altre tecniche di lavorazione che garantiscano la
preparazione di un adeguato letto di semina. Successivamente il
terreno dovra' essere livellato per consentire una gestione ottimale
delle acque.
Analisi dei terreni.
Le aziende che producono «Riso del Delta del Po» devono eseguire
almeno ogni cinque anni delle analisi dei terreni sulle seguenti
caratteristiche: tessitura, pH, sostanza organica, calcare attivo,
fosforo assimilabile, potassio scambiabile, azoto totale, rapporto
C/N, calcio scambiabile, magnesio scambiabile, sodio scambiabile e
rapporto Mg/K, al fine di redigere e conservare in azienda, un
corretto piano di concimazione secondo le effettive necessita'. Le
quantita' di concime minerale previste non potranno comunque superare
quelle indicate nel seguente paragrafo «concimazioni».
Concimazioni.
I terreni sono dotati di elevata fertilita' minerale, in
particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti
di concime minerale potassico nonche', nei terreni torbosi, di quello
azotato. Per questo motivo nelle aziende e' importante che le
concimazioni vengano effettuate secondo quanto previsto nel piano di
concimazione aziendale, comunque per quanto riguarda la concimazione
minerale, non superando i seguenti massimali:
Azoto (N) 160 kg/ha
Fosforo (P2O5) 100 kg/ha
Potassio (K2O) 100 kg/ha
Per quanto concerne la modalita' di distribuzione esse possono
essere attuate con spandiconcime a spaglio o pneumatico.
Rotazione colturale.
La risaia non puo' insistere sullo stesso terreno per piu' di
otto anni, dopodiche' dovra' entrare in rotazione per almeno due anni
prima che vi sia riseminato riso.
Semina.
E' necessario utilizzare seme proveniente da partite selezionate
e certificate secondo legislazione vigente. La quantita' massima di
seme utilizzabile per ettaro e' di 300 kg.
La semina puo' essere effettuata in acqua con caduta libera,
interrata o in asciutta sul terreno lavorato che dovra'
immediatamente venir sommerso di acqua.
Difesa fitosanitaria e lotta alle erbe infestanti.
La costante ventilazione delle risaie da parte di venti e brezze,
grazie alla vicinanza del mare, e la conseguente minore umidita'
relativa, consente di mantenere la pianta piu' asciutta e di
conseguenza piu' sana.
E' ammessa la concia del seme per combattere le crittogame
tipiche del riso (fusariosi, elmintosporiosi e pyricularia).
La lotta alle erbe infestanti ed ai fitofagi potra' avvenire con
i fitofarmaci autorizzati e con l'aiuto di sfalci degli argini onde
evitare eccessive disseminazioni, con la regolazione dell'acqua e con
lavorazioni mirate del terreno in presemina, nonche' con eventuali
asciutte temporali in accordo con le buone tecniche di lavorazione
per l'eliminazione dei fitofagi.
Ove possibile e consentito dai regolamenti comunali e'
obbligatoria la bruciatura delle stoppie al fine di eliminare le
sementi infestanti residue soprattutto di riso crodo.
A parita' di principio attivo deve essere utilizzata quello con
classe tossicologica inferiore.
Raccolta, essiccamento, conservazione e trasformazione.
Alla raccolta, la produzione massima unitaria per tipologia di
risone secco, non deve superare i seguenti quantitativi:
===================================================
| Varieta' | Tonnellate/Ha |
+=====================+===========================+
|Arborio |7,5 |
+---------------------+---------------------------+
|Baldo |8,0 |
+---------------------+---------------------------+
|Cammeo |8,5 |
+---------------------+---------------------------+
|Carnaroli |6,5 |
+---------------------+---------------------------+
|Telemaco |8,5 |
+---------------------+---------------------------+
|Karnak |8,5 |
+---------------------+---------------------------+
|Volano |8,0 |
+---------------------+---------------------------+
|Caravaggio |8,5 |
+---------------------+---------------------------+
|Keope |8,5 |
+---------------------+---------------------------+
L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi che non
lascino sulle glumelle residui di combustione od odori estranei. Sono
ammessi essiccatoi a fuoco indiretto o diretto se alimentati a metano
e GPL.
L'umidita' del risone essiccato non deve essere superiore al 14%.
La trasformazione industriale da risone a riso
(sbramatura/sbiancamento) deve avvenire in stabilimenti all'interno
del territorio dell'IGP e secondo procedure che garantiscano, al
«Riso del Delta del Po», il mantenimento delle caratteristiche
indicate all'art. 2. La particolarita' della zona di produzione
permette, nelle fasi di sbramatura e sbiancamento, di conservare le
caratteristiche del prodotto e consentire una minima
fessurazione/rottura del chicco, necessaria per ottenere una cottura
omogenea del prodotto.
Art. 6.
Legame con l'ambiente geografico
Esiste un legame stretto tra il territorio del Delta del Po e le
caratteristiche organolettiche del «Riso del Delta del Po» tali da
influenzare positivamente alcune caratteristiche fisiche e gustative
del prodotto ottenuto nell'area definita all'art. 3.
Tale riso, infatti, viene coltivato in terreni che, pur di
differente tessitura, sono caratterizzati da una salinita' elevata
(E. C. superiori a 1 mS/cm), derivante dalla pedogenesi del suolo,
che conferisce al riso un aroma ed una sapidita' particolare.
I terreni inoltre sono alluvionali, dotati di un'elevata
fertilita' minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a
volte inutili gli apporti di concime minerale potassico (oltre che
azotato nei terreni torbosi) e favoriscono nel riso una maggiore
resistenza alla cottura ed un elevato tenore proteico del chicco.
Inoltre il terreno deltizio dell'area di produzione, risulta
particolarmente sano dal punto di vista malerbologico e permette una
presenza molto bassa e facilmente contenibile di riso crodo. La
peculiare ubicazione geografica, limitrofa al mare, determina inoltre
un microambiente particolarmente favorevole al riso grazie alla
presenza di costanti brezze e conseguentemente, di una minore
umidita' relativa; da contenute variazioni di temperatura sia in
inverno che difficilmente scendono sotto gli 0°C, sia in estate che
negli ultimi trent'anni, non hanno mai superato i 32°C; da una
piovosita' generalmente ben distribuita nell'arco dei mesi che non
raggiunge i 700 mm/anno. Tale clima permette di mantenere la pianta
piu' asciutta e piu' sana, che non necessita degli interventi
anticrittogamici tipici di questa coltura; favorisce una crescita
costante della pianta e l'ottenimento di un seme di riso maturato in
modo lento e costante, quindi piu' resistente alle malattie, con
cariossidi ben nutrite ed una granella bianca e senza vaiolatura.
La reputazione di cui gode il «Riso del Delta del Po» e'
indiscutibilmente presente ed e' legata alla combinazione dei fattori
produttivi nell'area di produzione. Il prodotto e' gia' noto ed
apprezzato dai consumatori per le sue specifiche caratteristiche che
lo rendono unico, e come tale da essi riconosciuto sul mercato.
Il «Riso del Delta del Po» compare nell'elenco dei prodotti
agroalimentari tradizionali come da decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2000
attestando quindi che il «Riso del Delta del Po» ha «metodiche di
lavorazione conservazione e stagionatura consolidate nel tempo,
omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole
tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni».
Dal 1968 e' attivo presso Codigoro (Fe) un ufficio tecnico
dell'Ente nazionale Risi. Sono stati pubblicati su riviste
specializzate ed in particolare su «Il risicoltore», organo di stampa
dell'Ente nazionale Risi, molteplici articoli sulle peculiari
caratteristiche di qualita' relative al riso prodotto in quest'area.
Operano da anni aziende agricole singole o associate che
commercializzano i risoprodotto utilizzando la dicitura «Riso del
Delta del Po».
Il «Riso del Delta del Po» compare nella storia del delta negli
anni. Molte delle manifestazioni locali (fiere, sagre, manifestazioni
sportive) hanno e hanno avuto quale protagonista il «Riso del Delta
del Po», a titolo di esempio si ricorda le «Giornate del Riso» a
Jolanda di Savoia (FE).
Le prime testimonianze sulla coltivazione del riso risalgono al
1495 ulteriori molteplici riscontri sulle superfici investite a
risaia si sono avuti durante le bonifiche attuate dalle famiglie
veneziane nel '700 (prima Diedo, Contarini, Farsetti, Valier e Venier
poi Sullam, Piavenna e Lattis) fino ai 4000 ettari attestati nel
1850.
Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella pianura Padana
(1450) compaiono le prime documentazioni sulla presenza di
coltivazioni in Polesine, in particolare nel territorio del Delta del
Po poiche' questa coltura era strettamente legata alla bonifica e
rappresentava il primo stadio di valorizzazione agraria dei nuovi
terreni.
La natura dei terreni prosciugati divenne elemento determinante
per la destinazione colturale degli stessi. La coltivazione del riso
diveniva percio' importante nelle zone del delta del Po per
accelerare il processo di utilizzazione dei terreni salsi da
destinare poi alla rotazione colturale, come viene testimoniato da
una legge della Repubblica Veneta del 1594 che proibisce la
concessione dell'acqua a questa coltura e da' la possibilita' di
coltivare il riso solo «per valli ed altri luoghi sottoposti alle
acque, stimati impossibili di asciugarli in tutto e di rendersi ad
alcuna cultura».
Dopo il 1598, fine del periodo Estense, in Provincia di Ferrara,
la coltivazione del riso si diffuse su terreni bassi e paludosi, dove
si procedeva con un tipo di bonifica per colmata, e non per
prosciugamento. La bonifica per colmata infatti risolveva al
contrario del prosciugamento, il problema della utilizzazione dei
terreni bassi e paludosi, senza alcun rischio di abbassamento dei
terreni.
Verso la fine del '700 alcuni patrizi veneziani: Diedo,
Contarini, Farsetti, Valier e Venier proprietari di immense tenute
bonificate e non, nel Delta del Po, iniziarono con metodi sistematici
agrari la coltura del riso nei territori appena bonificati in
Provincia di Rovigo, ma saranno soprattutto nell'800 i nuovi
proprietari borghesi, alcuni di questi di origine ebraica, come i
Lattis, i Piavenna ed i Sullam che allargheranno su vasta scala
questa coltura. Testi e disegni relativi alla zona del Delta,
risalenti all'epoca, testimoniano la presenza del riso nel Delta.
In Provincia di Rovigo e Ferrara l'estensione delle risaie fino
al 1950 si manteneva elevata; le alluvioni del 1951, 1957, 1960 e
1966 causarono una notevole revisione dei piani colturali aziendali
fino ad arrivare agli anni '80 con una restrizione notevole della
coltivazione dettata soprattutto da problemi di carattere
economico-gestionale, per poi riprendere negli anni '90.
Art. 7.
Riferimenti relativi alle strutture di controllo
La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) n. 1143/2024.
L'Autorita' preposta alla verifica del disciplinare di produzione e'
L'Ente nazionale Risi - Via San Vittore 40 - 20123 Milano (MI) - tel.
+39 028855111- Fax +39 02861372, e-mail: info@enterisi.it
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
La commercializzazione del «Riso del Delta del Po» - I.G.P., ai
fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito
confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno.
Il riso viene immesso in confezioni adatte ad uso alimentare e
puo' essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera
controllata.
I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire
che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della
confezione.
Oltre alle prescritte condizioni di legge sui contenitori
dovranno apparire:
1) la dicitura «Riso del Delta del Po» accompagnata da «Indicazione
geografica protetta» (oppure sotto forma di acronimo «I.G.P.») con
caratteri di adeguata dimensione (testo di corpo minimo 7 pt);
2) il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40 ×
25. Anche nel caso le dimensioni del logo siano maggiori, per le sue
misure dovra' essere mantenuta la proporzione;
nella confezione dovranno essere indicati i seguenti
riferimenti:
la denominazione dell'alimento e il peso, collocati nel
medesimo campo visivo;
la varieta' di cui all'art. 2, con l'indicazione della
seguente frase: «La presente confezione contiene varieta'
[INDICAZIONE] corrispondente alla denominazione dell'alimento
[INDICAZIONE]».
I riferimenti indicati in confezione seguono la seguente
ripartizione:
=====================================================
|Denominazione dell'alimento| Varieta' |
+===========================+=======================+
| |Arborio, Volano, |
|RISO ARBORIO |Telemaco |
+---------------------------+-----------------------+
|RISO BALDO |Baldo, Cammeo |
+---------------------------+-----------------------+
| |Carnaroli, Karnak, |
|RISO CARNAROLI |Caravaggio, Keope |
+---------------------------+-----------------------+
Potra' essere inserita la tipologia di trattamento prevista dalla
normativa vigente.
3) il simbolo I.G.P dell'Unione europea
Il logo ufficiale del prodotto «Riso del Delta del Po» e'
composto da una fascia ellittica di colore bianco panna (Pantone 1205
C) di colore verde (Pantone 557 C). All'interno di suddetta fascia vi
sono le scritte «Riso del Delta del Po», sulla meta' superiore e
«Indicazione geografica protetta» su quella inferiore, entrambe in
maiuscolo di colore verde (Pantone 557 C). Entrambe le scritte hanno
carattere Century Gothic Grassetto.
Nell'interno della suddetta fascia, in campo verde (Pantone 557
C), a destra e a sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del
Po (canne palustri ed uccelli stilizzati) di colore bianco panna
(Pantone 1205 C), al centro si trova una donna stilizzata con un
fascio di riso in colore giallo (Pantone 117 C).
Di seguito i codici dei colori:
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
DOCUMENTO UNICO «RISO DEL DELTA DEL PO» IGP
1. Denominazione
«Riso del Delta del Po»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di
cui al punto 1
L'indicazione «Riso del Delta del Po» designa esclusivamente il
riso appartenente al tipo «Japonica», gruppo superfino nelle varieta'
Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco,
Caravaggio e Keope.
Il «Riso del Delta del Po» presenta un chicco grande,
cristallino/perlato, compatto, con un elevato tenore proteico e puo'
essere ottenuto sottoponendo il granello alle lavorazioni e ai
trattamenti industriali consentiti dalla normativa vigente.
La grande capacita' di assorbimento, la poca perdita di amido e
buona resistenza durante la cottura, sommate alle caratteristiche
organolettiche, quali aroma e sapidita' particolari, lo fanno
preferire per esaltare i risotti piu' pregiati.
Il «Riso del Delta del Po» - IGP deve avere le seguenti
caratteristiche riferite alla granella:
=====================================================================
| | | Proteine % sulla |
| | Consistenza kg/cm² | sostanza secca |
| Varieta' |=======================|===================|
| | non inferiore a | non inferiore a |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|Arborio, Volano, | | |
|Telemaco | 0,65 | 6,60 |
|-----------------------+-----------------------|-------------------+
|Baldo, Cammeo | 0,60 | 6,60 |
|-----------------------+-----------------------|-------------------+
|Carnaroli, Karnak, | | |
|Caravaggio, Keope | 0,85 | 6,60 |
+--------------------------------------------------------------------
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime
(solo per i prodotti trasformati)
-
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella
zona geografica delimitata
Per le condizioni particolari che caratterizzano la coltivazione
del riso, la fase di produzione viene effettuata all'interno della
zona geografica indicata nel punto 4.
La semina puo' essere effettuata in acqua con caduta libera,
interrata o in asciutta sul terreno lavorato che dovra'
immediatamente venir sommerso di acqua.
La trasformazione industriale da risone a riso
(sbramatura/sbiancamento) deve avvenire in stabilimenti all'interno
del territorio dell'IGP e secondo procedure che garantiscano, al
«Riso del Delta del Po», il mantenimento delle caratteristiche
indicate al punto 3.2. La particolarita' della zona di produzione
permette, nelle fasi di sbramatura e sbiancamento, di conservare le
caratteristiche del prodotto e consentire una minima
fessurazione/rottura del chicco, necessaria per ottenere una cottura
omogenea del prodotto.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura,
confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione
registrata
Il riso viene immesso in confezioni adatte ad uso alimentare e
puo' essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera
controllata.
I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire
che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della
confezione.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si
riferisce la denominazione registrata
Oltre alle prescritte condizioni di legge sui contenitori
dovranno apparire:
1) la dicitura «Riso del Delta del Po» accompagnata da «Indicazione
geografica protetta» (oppure sotto forma di acronimo «IGP») con
caratteri di adeguata dimensione (testo di corpo minimo 7 pt);
2) il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40 ×
25. Anche nel caso le dimensioni del logo siano maggiori, per le sue
misure dovra' essere mantenuta la proporzione;
nella confezione dovranno essere indicati i seguenti
riferimenti:
la denominazione dell'alimento e il peso, collocati nel
medesimo campo visivo;
la varieta' di cui all'art. 2, con l'indicazione della
seguente frase: «La presente confezione contiene varieta'
[INDICAZIONE] corrispondente alla denominazione dell'alimento
[INDICAZIONE]».
I riferimenti indicati in confezione seguono la seguente
ripartizione:
=====================================================
|Denominazione dell'alimento| Varieta' |
+===========================+=======================+
| |Arborio, Volano, |
|RISO ARBORIO |Telemaco |
+---------------------------+-----------------------+
|RISO BALDO |Baldo, Cammeo |
+---------------------------+-----------------------+
| |Carnaroli, Karnak, |
|RISO CARNAROLI |Caravaggio, Keope |
+---------------------------+-----------------------+
Potra' essere inserita la tipologia di trattamento prevista
dalla normativa vigente.
3) il simbolo IGP dell'Unione europea.
Il logo ufficiale del prodotto «Riso del Delta del Po» e'
composto da una fascia ellittica di colore bianco panna con un bordo
di colore verde. All'interno della suddetta fascia vi sono le scritte
«Riso del Delta del Po» sulla meta' superiore e «Indicazione
geografica protetta» su quella inferiore, entrambe in maiuscolo di
colore verde.
Nell'interno della suddetta fascia, in campo verde, a destra e a
sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del Po (canne
palustri ed uccelli stilizzati) di colore bianco panna, al centro si
trova una donna stilizzata con un fascio di riso in colore giallo.
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Delimitazione concisa della zona geografica
L'area tipica per l'ottenimento del «Riso del Delta del Po» si
estende sul cono orientale estremo della pianura padana fra le
Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, nei territori formati dai detriti e
riporti del fiume Po. L'area e' delimitata ad Est dal Mare Adriatico,
a Nord dal fiume Adige e a Sud dal Canale navigabile Ferrara/Porto
Garibaldi.
Il «Riso del Delta del Po» viene coltivato in Veneto nella
Provincia di Rovigo, nei Comuni di Ariano nel Polesine, Porto Viro,
Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e Loreo.
In Emilia-Romagna la produzione riguarda, in Provincia di
Ferrara, i Comuni di Comacchio, Goro, Codigoro, Lagosanto, Massa
Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato, Mesola, Jolanda di Savoia
e Berra.
5. Legame con la zona geografica
Fattori ambientali
Le caratteristiche dei terreni, il clima temperato e la vicinanza
del mare sono i fattori principali che condizionano e caratterizzano
la produzione in questo territorio del «Riso del Delta del Po».
Il riso trova infatti in questa zona un terreno ideale, essendo
l'unica coltivazione possibile in terreni permanentemente
semi-sommersi.
I terreni alluvionali del Delta del Po, derivando dai sedimenti
terminali del corso del fiume, sono particolarmente fertili in quanto
ricchi di minerali, soprattutto di potassio, al punto da rendere
inutile l'aggiunta di fertilizzanti potassici.
Inoltre i terreni, pur di differente tessitura, sono
caratterizzati da una salinita' elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm),
derivante dalla falda molto alta.
La peculiare ubicazione geografica, limitrofa al mare, determina
inoltre un microambiente particolarmente favorevole al riso grazie
alla presenza di costanti brezze (e, conseguentemente, di una minore
umidita' relativa), a contenute variazioni di temperatura che in
inverno difficilmente scendono sotto gli 0°C e in estate, negli
ultimi trent'anni, non hanno mai superato i 32°C, e a una piovosita'
generalmente ben distribuita nell'arco dei mesi che non raggiunge i
700 mm/anno. Queste particolari condizioni climatiche limitano la
proliferazione di funghi patogeni e la conseguente necessita' di
trattamenti anticrittogamici.
Fattori storici e umani
Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella pianura Padana
(1450) compaiono le prime documentazioni sulla presenza di
coltivazioni in Polesine, in particolare nel territorio del Delta del
Po: infatti questa coltura era strettamente legata alla bonifica in
quanto permetteva di accelerare il processo di utilizzazione dei
terreni salsi da destinare poi alla rotazione colturale, come
testimoniato da una legge della Repubblica Veneta del 1594. Verso la
fine del '700 ad opera di alcuni patrizi veneziani inizio' la
sistematica coltura del riso nei territori bonificati.
Oggi il «Riso del Delta del Po» e' diffuso in circa 9.000 ettari
di risaia. L'influenza di questa coltivazione e' presente nella
cultura locale e nello sviluppo sociale dell'area; il riso viene
confezionato e commercializzato da anni da numerose aziende con il
nome «Riso del Delta del Po» e grazie alle sue peculiari
caratteristiche organolettiche che lo contraddistinguono dagli altri
risi prodotti in Italia viene riconosciuto ed apprezzato dai
consumatori di tutta Italia. La sua reputazione e' legata infine
anche alle fiere e sagre tradizionali che si tengono annualmente sul
territorio, come le famose Giornate del Riso del Delta del Po che si
tengono a Jolanda di Savoia (FE) e alla Fiera di Porto Tolle.
Le peculiarita' del «Riso del Delta del Po» sono legate
all'elevato tenore proteico, alla grandezza del chicco, alla elevata
capacita' di assorbimento, alla bassa perdita di amido e alla sua
elevata qualita' che determinano una buona resistenza durante la
cottura.
Esso inoltre, presenta una particolare sapidita' ed aroma che
permette di distinguerlo da quello prodotto in zone non salmastre.
I residui salini, presenti in questi terreni di bonifica,
unitamente alla particolarita' delle acque utilizzate per la
coltivazione e alla presenza di una falda superficiale salina,
conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche e
merceologiche tali da renderlo inconfondibile e altamente apprezzato
sul mercato.
L'elevata fertilita' minerale dei terreni alluvionali, in
particolare del potassio, favoriscono nel riso un elevato tenore
proteico ed una maggiore resistenza del chicco alla cottura.
Inoltre i terreni, pur di differente tessitura, sono
caratterizzati da una salinita' elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm)
che conferisce al riso un aroma ed una sapidita' particolare.
La presenza di una costante brezza marina, portando una drastica
diminuzione dell'umidita' nel microclima della risaia, riduce
fortemente la necessita' di trattamenti anticrittogamici e permette
di ottenere un riso di elevata qualita'.
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58a Fiera del Tartufo Bianco Trifola d’Or a Murisengo Monferrato »
