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Prosciutto Amatriciano Igp - Controlli di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria - 2026

Pubblicato da disciplinare
Prosciutto Amatriciano igp

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” con sede in Frazione Pantalla – Todi (PG), è  designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del  regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Prosciutto Amatriciano,  registrata in  ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 731 della Commissione del 22 luglio 2011.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Designazione all’organismo denominato “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons.
a r.l.” quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta
“Prosciutto Amatriciano”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo
alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità
tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 731 della Commissione del 22 luglio 2011 con il quale l’Unione europea ha
provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Prosciutto Amatriciano”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il
quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di
controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al
dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della
prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 101507 del 14 febbraio 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
soc. cons. a r.l.” è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Prosciutto Amatriciano;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 16 febbraio 2023, come
disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 143219 dell’11 febbraio 2026, con la quale la Regione Lazio ha confermato “3A Parco
Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” quale struttura di controllo della indicazione
geografica protetta “Prosciutto Amatriciano”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “3A Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni
di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica
protetta “Prosciutto Amatriciano”;


D E C R E T A 


Articolo 1
(Designazione)
“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, con sede in Frazione Pantalla – Todi
(PG), è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Prosciutto Amatriciano,  registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 731 della Commissione del 22 luglio 2011.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, per tutta la durata del periodo di
validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità
nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, sottopone ad approvazione le
variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli
organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza
modifica del presente decreto.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 16 febbraio 2026.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione  di confermare “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, o l’autorità pubblica da designare.


Articolo 4
(Vigilanza)
“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” comunica in forma telematica, al
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla  Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il  31 marzo dell’anno successivo.
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità
di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14  della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo  dell’anno successivo.
3. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è tenuta ad adempiere agli obblighi
indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte della “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, delle
disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui
all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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