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Marrone della Valle di  Susa IGP - Controlli da INOQ

Pubblicato da disciplinare
Marrone della Valle di  Susa Igp

INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. con sede in Moretta, Piazza Carlo Alberto Grosso n.82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del  Regolamento (UE) n.1151/2012, per la IGP Marrone della Valle di  Susa, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 987 del 3 novembre 2010. 

 

Autorizzazione all’organismo denominato “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” ad
effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Marrone della Valle di Susa”,
registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 987 della Commissione del 3 novembre 2010 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Marrone della  Valle di Susa”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; 
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali; 
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle  strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa  con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a  decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale  per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO”  di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di  autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP,  STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n.  238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di  revoca; 
Visto il decreto n. 15370 del 28 ottobre 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.  Coop.” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Marrone  della Valle di Susa”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 31 ottobre 2019,  come disposto dal decreto sopra citato; 
Vista la nota n. 21133 dell’8 settembre 2022 con la quale la Regione Piemonte ha confermato  quale struttura di controllo della indicazione geografica di protetta “Marrone della Valle di Susa”,  “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” 
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di  controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Marrone della Valle di Susa”;

D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” con sede in Moretta, Piazza Carlo Alberto Grosso n.82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del  Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Marrone della Valle di  Susa”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 987 del 3 novembre 2010. 


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla  regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le  disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga  necessario, decida di impartire.
2. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

5. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla  composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 31 ottobre 2022.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà  comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “INOQ -  Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra  quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.  526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.  Coop.” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14,  comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano  motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” è sottoposto alla vigilanza esercitata  dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai  sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” comunica, in forma telematica, al  Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei  prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate  nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai  sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con  cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” è tenuto ad adempiere agli obblighi  indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.”, delle  disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca  dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge  526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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