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Colline Teatine Dop - Controlli da Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara - Designazione

Pubblicato da disciplinare
Colline Teatine Dop

La Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di  origine protetta “Colline Teatine”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE)  n.1065 della Commissione del 12 giugno 1997.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE


Designazione della “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” ad
effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Colline Teatine”, riferita all’olio
extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1065 della Commissione 12 giugno 1997 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Colline Teatine” riferita all’olio extravergine di oliva;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 26 settembre 2023, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021 , pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto n. 9393557 del 22 dicembre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Colline Teatine”;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 29 dicembre 2020, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 441559 del 30 ottobre 2023 con la quale la Regione Abruzzo ha confermato quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Colline Teatine”, la “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara”;
Considerato che il piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta “Colline Teatine”, trasmesso dalla “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara”, è stato redatto in conformità all’aggiornamento delle “Linee guida piano dei controlli olio DOP/IGP (Gennaio 2022)”, e che la citata documentazione è stata inviata,  in data 21 dicembre 2023, alla Regione Abruzzo;
Considerato che l’Amministrazione ha ritenuto, per ragioni di efficienza, di approvare la citata documentazione e di emanare il relativo decreto di designazione nei confronti della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Ente Camerale ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Colline Teatine”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” con sede legale in Chieti, via F.lli Pomilio, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di  origine protetta “Colline Teatine”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE)  n.1065 della Commissione del 12 giugno 1997.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario) Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Colline Teatine”, presentati dalla “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto designato)
1. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali. 3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 29 dicembre 2023.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare la “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.


Articolo 5
(Vigilanza)
La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione  frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità  alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto  certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Chieti
Pescara”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore dell’Ufficio VICO 1 Maria Flavia Cascia (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0701067 del 21/12/2023

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