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ASSAM per olio evo Marche Igp

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Enti certificatori Argomenti : ASSAM, marche, olio, evo

Designazione “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche”, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Marche” riferita all’olio
extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche”, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Marche” riferita all’olio
extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n.702 della Commissione del 4 aprile 2017 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Marche”, riferita all’olio extravergine di oliva;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

Visto il D.M. 27 giugno 2019 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 12081 del 25 luglio 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche”, è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Marche”;
Visto il decreto n.9403651 del 30 dicembre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la designazione sopra citata, già prorogata con il decreto n. 9014430 del 21 luglio 2020, è stata ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2021;
Vista la nota del 7 gennaio 2021, con la quale il “Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva Marche a IGP” ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione protetta “Marche”, “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche”;
Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti da “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Marche”;


D E C R E T A
Articolo 1
(Designazione)
“ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche” con sede a Osimo, via dell’Industria n.1, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste  dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Marche”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n.702 del 4 aprile 2017.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la 
composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.


Articolo 4
(Vigilanza)
“ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Marche ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione) 
1. “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza semestrale, entro il 20 luglio (per il primo semestre) ed entro al 20 gennaio (per il secondo semestre).
2. “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all’utilizzo della indicazione geografica protetta “Marche” a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 20 gennaio per l’anno precedente. 
3. “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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