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Moscadello di Montalcino Doc modifiche disciplinare 2020

Pubblicato da disciplinare
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 ottobre 2020  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino».
(20A05848)

(GU n.271 del 30-10-2020)


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n.  238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 14 giugno 1985 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 del 26 agosto 1993 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione
della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1996 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 2010 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»;  
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP «Moscadello di Montalcino»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio del vino Brunello di Montalcino con sede in Montalcino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Moscadello di Montalcino»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota  integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 2 settembre 2020, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 9188809 del 29 settembre 2020 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 2 settembre 2020. 
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di  Montalcino», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2020

Il dirigente: Polizzi

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» e' riservata ai seguenti vini bianchi:  
Moscadello di Montalcino anche con menzione vendemmia tardiva (categoria vino);
Moscadello di Montalcino frizzante (categoria vino frizzante),  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1 I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno «Moscato Bianco» per un minimo dell'85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a DOC Moscadello di Montalcino, comprende parte del Comune di Montalcino ed e' cosi' delimitata:
partendo dalla confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il Torrente Serlate, prosegue in direzione SE incrociando la strada vicinale di Vodice nel punto quotato 152.0 e coincidendo con il percorso curviforme del letto dello stesso torrente, ad eccezione di 4 aree dove tale confine «spancia» a ovest dal corso del torrente, in quest'ultimo tratto il confine si mantiene alla quota di circa 150 slm e rimane circa parallelo al tratto di strada statale Cassia.
A circa 250 m di distanza dai P. Canapaccia (in direzione NNE) e P. Galluzzo (in direzione NNW), a quota 157.0 slm, a 60 metri circa dal punto quotato 157.0, il confine lasica il letto del Torrente Serlate cambiando direzione e dirigendosi verso ENE seguendo, questa volta, il corso di un fosso minore (sigla da database della Regione Toscana GID 195830; IDRETLR79 TS21273) che ha origine immediatamente ad ovest della viabilita' che collega Pod. Finestrina con Pod. Laugnano; risalendo fino al punto di nascita dello stesso fosso e fino alla quota di 207.0 slm ed arrivando a incontrarsi con la strada vicinale di casale che collega P. Finestrina a P. Laugnano in direzione N. 
Qui il confine curva con un angolo di circa 90° e segue parallelamente la strada, nel lato W, in direzione NNE per circa 110 m fino a pochi metri prima del punto quotato 239.4 slm dove compie nuovamente un angolo di circa 90° in direzione E; il confine prosegue in quest'ultima direzione per circa 250 m e scende in direzione ESE lungo un fosso minore (impluvio naturale con sbocco nel torrente Serlate siglato nel database della Regione Toscana GID 195804; 
IDRETLR79 TS21183) fino alla quota di 180 msl.
Seguendo a questo punto l'andamento altimetrico in direzione NNE si arriva a livello di un altro fosso minore (con origine immediatamente ad est di Pod Laugnano e sigla Regione Toscana GID 195563; IDRETLR79 TS21025), per poi proseguire lungo il medesimo corso d'acqua fino alla confluenza con il Torrente Serlate. 
Da questo punto di confluenza, il confine segue il letto del Torrente Serlate in direzione NNE fino al punto di quota 166.6 dove confluisce un fosso minore (origine da Loc. Podernuovo e sviluppo verso ovest, sigla Regione Toscana GID 195483; IDRETLR79 TS20950); il limite territoriale in oggetto segue tale fosso per circa 500 m in direzione E, per poi svoltare di circa 90° in direzione sud e risalire il versante boscato di una collina sul cui crinale si individua P. La Casella, seguendo, da meta' versante in poi, il confine tra la zona boscata e l'area coltivabile.
Raggiunto il crinale, e quindi anche la strada che porta da P. La Casella a Loc. Podernuovo, il confine prosegue verso P.Torre parallelo alla viabilita', con traslazione di 40 m verso SE rispetto
alla strada e coincidendo invece con il tracciato stradale di cui sopra dopo la curva di circa 90° in direzione SE. 
Da P.Torre il confine prosegue per circa 140 m lungo la strada Comunale Vergelle che va da quest'ultimo a Podere Vigna, sempre in direzione SSE, tra i punti quotati 322.6 e 319.5. Immediatamente a monte del Podere Vigna, nel punto a quota 319.5 msl, il confine scende il dolce versante adibito a coltivazione fino ad intercettare la strada provinciale Traversa dei Monti (N. 14) alla quota di 260 msl.
Il confine coincide con questa strada per circa 50 m in direzione NNE e gira ad angolo retto nuovamente in direzione SE incrociando la linea ferroviaria Asciano-Monte Antico e raggiungendo il Torrente Asso. Il limite territoriale in oggetto a questo punto prosegue coincidendo con il letto del Torrente Asso, in direzione NE, fino a raggiungere la confluenza con il Fosso Banditelli nel punto quotato 241.5 msl.
Il confine, sempre in direzione NE, coincide con quest'ultimo fosso per circa 300 m, dopo dei quali, risale il versante in direzione SSE fino quota 356.1 slm intersecando la strada che conduce da P. Mirabello a P. Mirabellaccio.
Da questo punto il confine prosegue in direzione S per 580 m fino alla confluenza del Fosso della Pagaccina con Fosso Borgasso nel punto quotato 258.7.
Da qui, proseguendo in senso orario, la zona di produzione coincide con il confine tra il territorio amministrativo del Comune di Montalcino e quello dei seguenti Comuni: San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Murlo e Buonconvento, fino a ricongiungersi in corrispondenza della confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il Torrente Serlate.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare di produzione. Sono esclusi i terreni di fondovalle
eccessivamente umidi.
4.2 Le densita' di impianto devono essere quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per gli impianti realizzati a partire dall'anno 1996, la
densita' minima dovra' essere di 3000 piante per ettaro, al momento dell'iscrizione allo schedario viticolo.
Nei primi due anni di vegetazione dall'impianto, non potra' essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto anno di vegetazione, la quantita' massima di uva per ettaro non potra'
superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70%, del massimale di cui al comma 4 del presente articolo.  
4.3 Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.4 La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» non deve essere superiore a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 65 in vino finito per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Per il tipo «Vendemmia Tardiva» la produzione massima di uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a t. 5 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in vino.
Per le uve atte a produrre la tipologia «Vendemmia Tardiva» e' consentito, fino ad un massimo del 50% della resa massima prevista, un appassimento parziale in fruttaio.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata purche' comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potra' essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata.
4.5 Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere prese in carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve, secondo le diverse tipologie.
4.6 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol. per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Le uve destinate alla produzione della tipologia «Vendemmia Tardiva», ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15,00% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Moscadello di Montalcino» sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
5.2 La presa di spuma per il tipo «Frizzante» deve avvenire solo
attraverso fermentazione naturale.
5.3 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 65% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante» e al 45% per
il tipo «Vendemmia Tardiva».
5.4 Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e
imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione
definita all'art. 3.
Conformemente all'art. 4, comma 2, del regolamento UE n. 2019/33,
l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata
per salvaguardare la reputazione e assicurare l'efficacia dei
controlli.
5.5 L'eventuale arricchimento per le tipologie «Tranquillo» e
«Frizzante» potra' essere effettuato solo con mosto concentrato
prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti allo schedario
viticolo per il vino «Moscadello di Montalcino» o con mosto
concentrato rettificato.
5.6 Il vino a DOC «Moscadello di Montalcino» qualificato
«Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di
affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla vendemmia e non puo' essere immesso al consumo prima
del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.
Per la tipologia «Vendemmia Tardiva» e' vietato qualsiasi tipo di
arricchimento.
Durante l'affinamento il vino puo' compiere una lenta
fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

6.1 I vini a DOC «Moscadello di Montalcino» all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di
seguito esposte, secondo le diverse tipologie:
tipologia «Tranquillo»:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. di cui
almeno un quarto ancora da svolgere;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
tipologia «Frizzante»:
colore: giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace;
odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. di cui
almeno un quarto ancora da svolgere;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
tipologia «Vendemmia Tardiva»:
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
odore: caratteristico, delicato e persistente;
sapore: aromatico, dolce ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui
almeno 11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% vol. in alcol
potenziale;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25,0 millequivalenti/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Art. 7.

Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento

7.1 I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di
Montalcino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro,
di una delle seguenti capacita': litri 0,375; litri 0,500; litri
0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000.
La chiusura delle bottiglie puo' essere di qualsiasi tipologia
prevista dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona.
Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio
del vino.
7.2 Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC «Moscadello di
Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
7.3 E' vietato usare, insieme alla denominazione «Moscadello di
Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio»,
«riserva», «collezione» e similari.
E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
alle disposizioni di legge in materia.
7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Moscadello di Montalcino» di cui all'art. 1 puo' essere
utilizzata la menzione «vigna» o «vigneto» a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della
legge n. 238/2016.
Nella designazione e presentazione in etichetta del vino
«Moscadello di Montalcino» nei tipi «Frizzante» e «Vendemmia
Tardiva», deve sempre figurare una delle dizioni «Frizzante» o
«Vendemmia Tardiva», secondo il caso che ricorre, immediatamente al
di sotto della dicitura denominazione di origine controllata. Tali
dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Moscadello di
Montalcino».

Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
Il territorio di produzione del vino «Moscadello di Montalcino»,
che corrisponde all'area del Comune di Montalcino in Provincia di
Siena, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud
della citta' di Siena. Il territorio di produzione, che ha una
superficie complessiva di 243,62 chilometri quadrati, e' delimitato
dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, assume una forma
quasi quadrata, i cui lati misurano mediamente 15 chilometri.
L'area cosi' definita si sviluppa in altezza dal livello di circa
120 metri sul livello del mare lungo i fiumi, fino a circa 650 metri
a ridosso del Poggio Civitella che e' il punto piu' alto del
territorio.
La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici,
essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad
arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonche' a
terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso,
talvolta tendenti all'argilloso.
La collina di Montalcino dista 40 km in linea d'aria dal mare
ubicato ad Ovest e circa 100 km dalla catena appenninica che
attraversa l'Italia Centrale, posizionata verso Est. Il clima e'
mediterraneo, ma comunque tendenzialmente asciutto; ha anche delle
connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e
le montagne dell'Appennino Centrale. Questo e' dimostrato dalle medie
delle precipitazioni e delle temperature rilevate. Le precipitazioni
sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, come avviene nei
climi mediterranei e la media annuale delle precipitazioni e' di
circa 700 millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili
le nevicate. La fascia di media collina non e' interessata da nebbie,
gelate o brinate tardive, mentre la frequente presenza di vento
garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle
piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature sono
prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene,
caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e
completa dei grappoli.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Montalcino e' conosciuto da secoli come la patria del Moscadello.
Esistono notizie storiche risalenti al XV secolo. Nel 1540, in una
lettera inviata da Venezia ad un amico, lo scrittore Pietro Aretino
lo ringrazia elogiandolo per il dono di un «caratello di prezioso,
delicato Moscadello, tondotto, leggiero, e di quel frizzante iscarico
che par che biascia, morde e trae di calcio, parole che parrebbon la
sete in su' le labbra ...».
Alcuni documenti degli archivi Vaticani risalenti al 1591,
dimostrano che nei poderi di proprieta' dell'Abbazia di Sant'Antimo i
mezzadri producevano il Moscadello; il pontefice Urbano VIII, nei
primi decenni del Seicento, lo apprezzava «per la sua gagliardia e
sapore» e con grande discrezione «solea spesso richiederlo per se' e
per la sua Corte». Nei libri di viaggio e nei racconti dei viandanti
famosi del Seicento, del Settecento ed anche dell'Ottocento, non
mancava mai la citazione con elogio del «Moscadello di Montalcino»
«fra i piu' rari e rinomati vini di Toscana».
Molto nota e' la citazione di Francesco Redi, il medico e poeta
aretino, uomo di raffinate qualita' e scienziato insigne, che compose
nel 1685 il «Bacco in Toscana», in onore ai migliori vini della sua
terra sulle orme gioiose dei vecchi ditirambi ellenici. A proposito
del «Moscadello di Montalcino» decantava: «Del leggiadretto/del si'
divino/Moscadelletto/di Montalcino».
Moltissime sono le notizie storiche relative a noti personaggi
che testimoniano l'apprezzamento del Moscadello. Primo fra tutti, il
grande poeta Ugo Foscolo: nel soggiorno fiorentino sul luminoso colle
di Bellosguardo (nel 1812-1813), nel periodo piu' drammatico della
sua vita, fra ristrettezze economiche, sospetti di attivita'
antibonapartiste ed attriti con gli ambienti letterari milanesi, il
Foscolo si confortava dalle fatiche letterarie con un buon bicchiere
di «Moscadello di Montalcino», che offriva con orgoglio ai suoi
amici.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
Il «Moscadello di Montalcino», alla vista, si presenta giallo
paglierino tenue nel tipo Frizzante, che tende a divenire piu' cupo
nel tipo Tranquillo e ad assumere l'aspetto del giallo tendente al
dorato nella tipologia Vendemmia Tardiva. Caratteristico l'olfatto:
aroma di moscato equilibrato e fresco, con sfumature floreali per il
tipo con appassimento. Il palato e' piacevolmente appagato dal dolce
e dall'armonia aromatica del tipo Tranquillo, il Frizzante offre
l'invitante brio del leggero «perlage», mentre la tipologia Vendemmia
Tardiva dimostra vellutata eleganza e avvolgenza. Il «Moscadello di
Montalcino» Tranquillo e Frizzante e' da consumarsi giovane, mentre
il tipo Vendemmia Tardiva puo' essere conservato anche negli anni.
Trova la sua collocazione naturale a fine pasto, accompagnando
piacevolmente pasticceria e dolci secchi. In cucina viene usato come
base per alcune salse dolci da abbinare a piatti delicati.
Felicissimo risulta l'accompagnamento con formaggi erborinati.
Il vino «Moscadello di Montalcino» deve essere servito in calici
di media capacita' e a una temperatura di 10 - 12°C.
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La combinazione dei fattori naturali - suolo e clima - con i
fattori umani, definisce l'interazione che si estrinseca nelle
caratteristiche del vino «Moscadello di Montalcino».
La tecnica viticola si e' evoluta ed oggi i vigneti impiantati
sono il risultato delle conoscenze acquisite con le osservazioni e le
sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi decenni. I sistemi
di potatura e la coltivazione del vigneto tengono conto dell'ambiente
pedoclimatico e della relativa scarsita' di riserve idriche nel
periodo estivo. Vengono pertanto effettuate lavorazioni il cui scopo
e' quello di mantenere la riserva di acqua. Nel periodo autunnale e
di inizio primavera vengono fatte lavorazioni piu' profonde per
favorire la penetrazione delle acque.
I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e
con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Moscato Bianco e
agli altri vitigni autorizzati di svilupparsi con vigoria piuttosto
contenuta e con conseguente limitata produzione. Anche il clima
influisce sui vitigni e sul loro sviluppo durante la fase vegetativa
della vite che va dalla meta' del mese di aprile, fino alla meta' del
mese di settembre. Le piogge della fase primaverile sono utili per
l'accumulo di acqua a livello dell'apparato radicale, utile alla
pianta per sviluppare bene la prima fase della vegetazione.
Successivamente - nei mesi estivi - la pianta ha un progressivo
rallentamento vegetativo, dato che i terreni tendono a perdere le
riserve idriche a causa della relativa scarsa piovosita'. Il periodo
successivo, che si sviluppa nella fase tardo estiva e di inizio
autunno, si presenta piu' fresco. Durante il periodo della
maturazione delle uve si hanno, sia per la posizione che per le
altitudini, escursioni termiche giorno-notte significative.
Le caratteristiche delle uve che si ottengono nel territorio sono
la diretta conseguenza del comportamento del vitigno Moscato Bianco e
degli altri vitigni autorizzati durante la fase vegetativa. La
poverta' dei terreni, la relativa carenza di acqua, la ventilazione
normalmente attiva e il grado di insolazione, consentono di ottenere
uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista
fitosanitario.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

9.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:
Valoritalia S.r.l. - societa' per la certificazione delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane, Via Piave, 24 -
00187 Roma - tel. +39 06 45437975 - fax +39 06 45438908 - e-mail
info@valoritalia.it
9.2 La societa' Valoritalia S.r.l - societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane - e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.
64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del
rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 20
del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP,
mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,
elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par.
1, 2° capoverso.
9.3 In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.

Allegato B

Comunicazione di modifica ordinaria che modifica
il Documento unico «Moscadello di Montalcino»

DRAFT-IT-01440-AM02

DOCUMENTO UNICO
1. NOME DEL PRODOTTO
Moscadello di Montalcino
2. TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:
DOP - Denominazione di origine protetta
3. CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
1. Vino
8. Vino frizzante
4. DESCRIZIONE DEI VINI:
Moscadello di Montalcino - tipologia «Tranquillo»
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol., di
cui almeno un quarto ancora da svolgere;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.

|===================================================================|
| Caratteristiche analitiche generali |
|================================|==================================|
| Titolo alcolometrico totale | |
| massimo (in % vol): | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Titolo alcolometrico effettivo| |
| minimo (in % vol): | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Acidita' totale minima: | 4,50 in grammi per litro |
| | espresso in acido tartarico |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Acidita' volatile massima | |
| (in milliequivalenti | |
| per litro): | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tenore massimo di anidride | |
| solforosa totale | |
| (in milligrammi per litro): | |
|--------------------------------|----------------------------------|

Moscadello di Montalcino - tipologia «Frizzante»
spuma: fine e vivace;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol., di
cui almeno un quarto ancora da svolgere;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol.;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.

|===================================================================|
| Caratteristiche analitiche generali |
|================================|==================================|
| Titolo alcolometrico totale | |
| massimo (in % vol): | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Titolo alcolometrico effettivo| |
| minimo (in % vol): | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Acidita' totale minima: | 4,50 in grammi per litro |
| | espresso in acido tartarico |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Acidita' volatile massima | |
| (in milliequivalenti | |
| per litro): | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tenore massimo di anidride | |
| solforosa totale | |
| (in milligrammi per litro): | |
|--------------------------------|----------------------------------|

Moscadello di Montalcino - tipologia «Vendemmia Tardiva»
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
odore: caratteristico, delicato e persistente;
sapore: aromatico, dolce ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol., di
cui almeno 11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% vol. in
alcol potenziale;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.

|===================================================================|
| Caratteristiche analitiche generali |
|================================|==================================|
| Titolo alcolometrico totale | |
| massimo (in % vol): | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Titolo alcolometrico effettivo| |
| minimo (in % vol): | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Acidita' totale minima: | 4,00 in grammi per litro |
| | espresso in acido tartarico |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Acidita' volatile massima | |
| (in milliequivalenti | 25,00 |
| per litro): | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tenore massimo di anidride | |
| solforosa totale | |
| (in milligrammi per litro): | |
|--------------------------------|----------------------------------|

5. PRATICHE DI VINIFICAZIONE
a. Pratiche enologiche specifiche
«Moscadello di Montalcino» - tipologia «Vendemmia Tardiva» -
Vinificazione
Pratica enologica specifica
Il vino «Moscadello di Montalcino» tipologia «Vendemmia
Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di
almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla
vendemmia e non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio
del secondo anno successivo alla vendemmia; e' vietato qualsiasi tipo
di arricchimento.
Durante l'affinamento il vino puo' compiere una lenta
fermentazione che si attenua nei mesi freddi.
b. Rese massime:
«Moscadello di Montalcino» - tipologia «Tranquillo» e
tipologia «Frizzante»
10,000 chilogrammi di uve per ettaro
«Moscadello di Montalcino» - tipologia «Tranquillo» e
tipologia «Frizzante
65 ettolitri per ettaro
«Moscadello di Montalcino» - tipologia «Vendemmia Tardiva»
5,000 chilogrammi di uve per ettaro
«Moscadello di Montalcino» - tipologia «Vendemmia Tardiva»
22,5 ettolitri per ettaro
6. ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA
La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a DOC
«Moscadello di Montalcino», comprende parte del Comune di Montalcino
ed e' cosi' delimitata:
Partendo dalla confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da
nord verso sud, ed il Torrente Serlate, prosegue in direzione SE
incrociando la strada vicinale di Vodice nel punto quotato 152.0 e
coincidendo con il percorso curviforme del letto dello stesso
torrente, ad eccezione di 4 aree dove tale confine «spancia» a ovest
dal corso del torrente, in quest'ultimo tratto il confine si mantiene
alla quota di circa 150 slm e rimane circa parallelo al tratto di
Strada Statale Cassia.
A circa 250 m di distanza dai P. Canapaccia (in direzione NNE) e
P. Galluzzo (in direzione NNW), a quota 157.0 slm, a 60 metri circa
dal punto quotato 157.0, il confine lasica il letto del Torrente
Serlate cambiando direzione e dirigendosi verso ENE seguendo, questa
volta, il corso di un fosso minore (sigla da database della Regione
Toscana GID 195830; IDRETLR79 TS21273) che ha origine immediatamente
ad ovest della viabilita' che collega Pod. Finestrina con Pod.
Laugnano; risalendo fino al punto di nascita dello stesso fosso e
fino alla quota di 207.0 slm ed arrivando a incontrarsi con la strada
vicinale di casale che collega P. Finestrina a P. Laugnano in
direzione N.
Qui il confine curva con un angolo di circa 90° e segue
parallelamente la strada, nel lato W, in direzione NNE per circa 110
m fino a pochi metri prima del punto quotato 239.4 slm dove compie
nuovamente un angolo di circa 90° in direzione E; il confine prosegue
in quest'ultima direzione per circa 250 m e scende in direzione ESE
lungo un fosso minore (impluvio naturale con sbocco nel torrente
Serlate siglato nel database della Regione Toscana GID 195804;
IDRETLR79 TS21183) fino alla quota di 180 msl.
Seguendo a questo punto l'andamento altimetrico in direzione NNE
si arriva a livello di un altro fosso minore (con origine
immediatamente ad est di Pod Laugnano e sigla Regione Toscana GID
195563; IDRETLR79 TS21025), per poi proseguire lungo il medesimo
corso d'acqua fino alla confluenza con il Torrente Serlate.
Da questo punto di confluenza, il confine segue il letto del
Torrente Serlate in direzione NNE fino al punto di quota 166.6 dove
confluisce un fosso minore (origine da Loc. Podernuovo e sviluppo
verso ovest, sigla Regione Toscana GID 195483; IDRETLR79 TS20950); il
limite territoriale in oggetto segue tale fosso per circa 500 m in
direzione E, per poi svoltare di circa 90° in direzione sud e
risalire il versante boscato di una collina sul cui crinale si
individua P. La Casella, seguendo, da meta' versante in poi, il
confine tra la zona boscata e l'area coltivabile.
Raggiunto il crinale, e quindi anche la strada che porta da P. La
Casella a Loc. Podernuovo, il confine prosegue verso P.Torre
parallelo alla viabilita', con traslazione di 40 m verso SE rispetto
alla strada e coincidendo invece con il tracciato stradale di cui
sopra dopo la curva di circa 90° in direzione SE.
Da P.Torre il confine prosegue per circa 140 m lungo la strada
comunale Vergelle che va da quest'ultimo a Podere Vigna, sempre in
direzione SSE, tra i punti quotati 322.6 e 319.5. Immediatamente a
monte del Podere Vigna, nel punto a quota 319.5 msl, il confine
scende il dolce versante adibito a coltivazione fino ad intercettare
la strada provinciale Traversa dei Monti (N. 14) alla quota di 260
msl.
Il confine coincide con questa strada per circa 50m in direzione
NNE e gira ad angolo retto nuovamente in direzione SE incrociando la
linea ferroviaria Asciano-Monte Antico e raggiungendo il Torrente
Asso. Il limite territoriale in oggetto a questo punto prosegue
coincidendo con il letto del Torrente Asso, in direzione NE, fino a
raggiungere la confluenza con il Fosso Banditelli nel punto quotato
241.5 msl.
Il confine, sempre in direzione NE, coincide con quest'ultimo
fosso per circa 300 m, dopo dei quali, risale il versante in
direzione SSE fino quota 356.1 slm intersecando la strada che conduce
da P. Mirabello a P. Mirabellaccio.
Da questo punto il confine prosegue in direzione S per 580 m fino
alla confluenza del Fosso della Pagaccina con Fosso Borgasso nel
punto quotato 258.7.
Da qui, proseguendo in senso orario, la zona di produzione
coincide con il confine tra il territorio amministrativo del Comune
di Montalcino e quello dei seguenti Comuni: San Quirico d'Orcia,
Castiglione d'Orcia, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico,
Murlo e Buonconvento, fino a ricongiungersi in corrispondenza della
confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il
Torrente Serlate.
7. VARIETA' PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO
Moscato bianco B. - Moscato
8. DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI
«Moscadello di Montalcino DOP»
Il territorio di produzione del vino «Moscadello di Montalcino»,
si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della
citta' di Siena e' un territorio collinare delimitato dalle valli dei
tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone. L'area cosi' definita si sviluppa in
altezza da circa 120 metri s.l.m. livello del mare, fino a circa 650
metri slm; dista 40 km in linea d'aria dal mare, ubicato ad Ovest, e
circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l'Italia
Centrale, posizionata verso Est.
Il clima e' mediterraneo, tendenzialmente asciutto; ha anche
delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il
mare e le montagne dell'Appennino Centrale. Le precipitazioni sono
concentrate nei mesi primaverili e autunnali, e la media annuale
delle precipitazioni e' di circa 700 millimetri. In inverno, sopra i
400 metri, sono possibili le nevicate. La fascia di media collina non
e' interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, e la frequente
presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato
sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le
temperature sono prevalentemente miti e con elevato numero di
giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione
graduale e completa dei grappoli.
La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici,
essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad
arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonche' a
terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso,
talvolta tendenti all'argilloso. I terreni tendenzialmente poveri di
sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua,
consentono al vitigno Moscato Bianco e agli altri vitigni autorizzati
di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente
limitata produzione. La ventilazione e il grado di insolazione,
consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane
dal punto di vista fitosanitario.
Montalcino e' conosciuto da secoli come la patria del Moscadello.
Esistono notizie storiche risalenti al XV secolo. Nel 1540, in una
lettera inviata da Venezia ad un amico, lo scrittore Pietro Aretino
lo ringrazia elogiandolo per il dono di un «caratello di prezioso,
delicato Moscadello, tondotto, leggiero, e di quel frizzante iscarico
che par che biascia, morde e trae di calcio, parole che parrebbon la
sete in su' le labbra ...».
Alcuni documenti degli archivi Vaticani risalenti al 1591,
dimostrano che nei poderi di proprieta' dell'Abbazia di Sant'Antimo i
mezzadri producevano il Moscadello; il pontefice Urbano VIII, nei
primi decenni del Seicento, lo apprezzava «per la sua gagliardia e
sapore» e con grande discrezione «solea spesso richiederlo per se' e
per la sua Corte». Nei libri di viaggio e nei racconti dei viandanti
famosi del Seicento, del Settecento ed anche dell'Ottocento, non
mancava mai la citazione con elogio del «Moscadello di Montalcino»
«fra i piu' rari e rinomati vini di Toscana».
Molto nota e' la citazione di Francesco Redi, il medico e poeta
aretino, uomo di raffinate qualita' e scienziato insigne, che compose
nel 1685 il «Bacco in Toscana», in onore ai migliori vini della sua
terra sulle orme gioiose dei vecchi ditirambi ellenici. A proposito
del Moscadello di Montalcino decantava: «Del leggiadretto/del si'
divino/Moscadelletto/di Montalcino».
Moltissime sono le notizie storiche relative a noti personaggi
che testimoniano l'apprezzamento del Moscadello. Primo fra tutti, il
grande poeta Ugo Foscolo: nel soggiorno fiorentino sul luminoso colle
di Bellosguardo (nel 1812-1813), nel periodo piu' drammatico della
sua vita, fra ristrettezze economiche, sospetti di attivita'
antibonapartiste ed attriti con gli ambienti letterari milanesi, il
Foscolo si confortava dalle fatiche letterarie con un buon bicchiere
di «Moscadello di Montalcino», che offriva con orgoglio ai suoi
amici.
Il vino DOP «Moscadello di Montalcino», alla vista, si presenta
giallo paglierino tenue nel tipo Frizzante, che tende a divenire piu'
cupo nel tipo Tranquillo e ad assumere l'aspetto del giallo tendente
al dorato nella tipologia Vendemmia Tardiva. Caratteristico l'olfatto
con aroma di moscato equilibrato e fresco, con sfumature floreali per
il tipo con appassimento. Il palato e' piacevolmente appagato dal
dolce e dall'armonia aromatica del tipo Tranquillo, il Frizzante ha
una gradevole spuma vivace, mentre la tipologia Vendemmia Tardiva ha
una piacevole avvolgenza. Il «Moscadello di Montalcino» Tranquillo e
Frizzante e' da consumarsi giovane, mentre il tipo Vendemmia Tardiva
puo' essere conservato anche negli anni.
Molto apprezzato il consumo a fine pasto, servito in calici di
media capacita' e a una temperatura di 10 -12°C, accompagnando
piacevolmente pasticceria e dolci secchi. Molto gradevole e' anche
l'accompagnamento con formaggi erborinati. In cucina viene usato come
base per alcune salse dolci da abbinare a piatti delicati.


9. ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO,
ETICHETTATURA, ALTRI REQUISITI)
MOSCADELLO DI MONTALCINO
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
decreto 8 giugno 2010
decreto ministeriale 30 novembre 2011
vinificazione ed imbottigliamento nella zona delimitata
Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in
legno, affinamento in bottiglia e imbottigliamento, devono essere
effettuate nella zona di produzione come previsto dal disciplinare di
produzione.
MOSCADELLO DI MONTALCINO
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di
Montalcino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro,
di una delle seguenti capacita': litri 0,375; litri 0,500; litri
0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000.
La chiusura delle bottiglie puo' essere di qualsiasi tipologia
prevista dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona.

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