Loazzolo Doc - Riconoscimento
E' riconosciuta la doc Loazzolo ed e' approvato, nel testo annesso il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1o novembre 1992.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 14 aprile 1992
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Loazzolo".
(GU n.97 del 27-4-1992)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela della denominazione di origine
dei vini;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Loazzolo", corredata dal parere del consiglio regionale
dell'agricoltura per il Piemonte;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del
disciplinare di produzione del vino "Loazzolo" formulata dal comitato
stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio
1991;
Viste le istanze e controdeduzioni degli interessi al parere ed
alla proposta del disciplinare sopra citati;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge,
concernente modalita' procedurali, dispone che il riconoscimento
delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive
zone di produzione vengano effettuati contestualmente
all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Loazzolo"
ed e' approvato, nel testo annesso il relativo disciplinare di
produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre 1992.
Art. 2.
I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto,
a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1992, con la
denominazione di origine controllata "Loazzolo" sono tenuti ad
effettuare la denuncia dei rispettivi terrenti vitati - ai sensi e
per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve
- entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 3.
In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 del presente
decreto, le ditte interessate possono rivendicare la denominazione di
origine controllata "Loazzolo" per il vino prodotto nelle vendemmie
1990 e 1991, a condizione che:
il vino di cui trattasi risponda ai requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione;
le relative partite di vino siano denunciate all'Ispettorato per
la repressione delle frodi competente per territorio per gli
opportuni controlli in merito alle quantita' detenute ed ai requisiti
posseduti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 1992
Il Ministro: GORIA
Disciplinare di produzione del vino
a denominazione di origine controllata "Loazzolo"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Loazzolo" e' riservata al
vino bianco dolce che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino "Loazzolo" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende il territorio
amministrativo nel comune di Loazzolo in provincia di Asti.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Loazzolo" devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini della iscrizione
all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i vigneti acclivi, cioe' ubicati su pendii e dossi
collinari soleggiati, a struttura calcarea marnosa tendenzialmente
sciolta (Miocene Langhiano).
La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione, deve
essere collinare con pendenza minima del 20%, con esclusione dei
vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi.
Nei vigneti terrazzati o ciglionati la pendenza dovra' essere
calcolata utilizzando il profilo della collina pregresso al
terrazzamento.
Tenuto conto delle elevate esigenze termiche del vitigno Moscato
bianco destinato alla produzione del vino "Loazzolo", sono da
considerarsi idonei esclusivamente i vigneti in esposizioni solari
collocati sui versanti collinari da est a ovest e piu' precisamente
compresi tra 90 e 280 della rosa dei venti con l'esclusione delle
superfici vitate diversamente collocate rispetto a detta insolazione.
I sesti di impianto devono assicurare nella parte coltivata minimo
4.000 viti per ettaro: le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati (potatura corta
Guyot, cordone a sperone) con una carica di gemme a frutto non
superiore a 8 gemme per pianta e comunque atti a conferire all'uva ed
al vino le specifiche caratteristiche qualitative.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Loazzolo" non deve essere superiore a 50 q.li per ettaro a coltura
specializzata ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, dovra' essere riportata mediante cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Per i vigneti di eta' inferiore agli anni 8, la resa massima per
ettaro consentita non potra' superare la percentuale del:
50% al 3 anno;
60% al 4 anno;
70% al 5 anno;
80% al 6 anno;
90% al 7 anno;
100% all'8 anno,
di quella prevista al punto precedente.
Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale non inferiore a 13 gradi.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55%.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in
anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uve
per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare
dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini.
I vigneti iscritti all'albo del "Moscato d'Asti", ricadenti nella
zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare,
possono far parte dell'albo dei vigneti del "Loazzolo".
E' facolta' del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui
al precedente comma rivendicare, all'atto della denuncia annuale
delle uve, una delle due denominazioni di origine, ovvero entrambe le
denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto. In
tale ultimo caso la resa complessiva di uva per ettaro di vigneto non
potra' superare i limiti massimi piu' restrittivi stabiliti nel
presente articolo per la denominazione di origine controllata
"Loazzolo".
Art. 5.
La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla
produzione del vino "Loazzolo" decorre dal 20 settembre e tali uve
devono essere raccolte con cernite successive.
Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento ed
eventuale infavatura da Botrytis nobile sulla pianta stessa o in
locali idonei.
Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento
obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate
esclusivamente nel territorio del comune di Loazzolo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e
costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
Il vino "Loazzolo" non puo' essere immesso al consumo se non dopo
essere stato sottoposto ad un periodo di affinamento ed
invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Durante detto periodo, e' prevista la permanenza del vino per
almeno sei mesi in botti di legno di capacita' non superiore a litri
250.
Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia, il vino
puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi piu'
freddi.
Art. 6.
Il vino "Loazzolo" all'atto della immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato brillate;
odore: complesso, intenso con sentori di muschio e vaniglia,
frutti canditi;
sapore: dolce, caratteristico con lieve aroma di moscato;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: gradi 15,5 di
cui almeno 11 svolti;
residuo zuccherino: minimo 50 grammi/litro;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di
origine controllata "Loazzolo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, extra, naturale,
scelto, riserva, selezionato, superiore e similari.
E' consentita la qualificazione "vendemmia tardiva", in
considerazione che la raccolta delle uve per il "Loazzolo" ha luogo
in epoca tardiva e scalare, cosi' come specificato all'art. 5 del
presente decreto.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree,
fattorie, localita' e vigneti dalle quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a
condizione che le medesime indicazioni:
siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta
degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini;
vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;
siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le
uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi
registri di cantina ai fini della vinificazione;
rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla
normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei
V.Q.P.R.D.
Sulle bottiglie contenenti il vino "Loazzolo" deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Per l'immissione al consumo non sono consentiti recipienti diversi
dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione "Loazzolo" vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, e' punito a norma degli articoli 28, 29,
30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
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