Rubino di Cantavenna Doc - Approvazione modifica ordinaria 2025
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione specifica tradizionale italiana: denominazione di origine controllata - D.O.C. ) dei vini Rubino di Cantavenna, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 255 del 30 ottobre 2024, e' approvata.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 30 luglio 2025
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rubino di Cantavenna». (25A04422)
(GU n.186 del 12-8-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente
ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri e, in particolare, l'art. 3, il quale prevede che il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la
denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 71 del 20 marzo 1970, concernente il riconoscimento
della denominazione di origine controllata dei vini «Rubino di
Cantavenna» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 295
del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il
disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini
«Rubino di Cantavenna»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con
il quale e' stato, da ultimo, aggiornato il disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Rubino di Cantavenna»;
Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio Colline
del Monferrato Casalese, con sede in via Mameli n. 10 - 15033 Casale
Monferrato (AL), intesa ad ottenere l'approvazione di modifiche
ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Rubino di Cantavenna»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta altresi' una
modifica del documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 ottobre 2024,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Rubino di Cantavenna»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 255 del 30 ottobre 2024 a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Rubino di Cantavenna» che comporta una modifica del
documento unico, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del predetto decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;
Decreta:
Art. 1
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta (menzione specifica tradizionale
italiana: denominazione di origine controllata - D.O.C. ) dei vini
«Rubino di Cantavenna», di cui alla proposta pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 255
del 30 ottobre 2024, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Rubino di Cantavenna» consolidato con le modifiche
ordinarie di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo
documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente,
negli allegati A e B al presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale a decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026.
Art. 3
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C.
Art. 4
1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 5
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Rubino di Cantavenna» consolidato con la
modifica ordinaria di all'art. 1 e' pubblicato nella sezione
«Qualita'» - «Vini DOP e IGP» - «Domande protezione e modifica
disciplinari - Procedura nazionale» del sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(https://www.masaf.gov.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 30 luglio 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
«RUBINO DI CANTAVENNA»
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» e'
riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie o menzioni:
Rubino di Cantavenna;
Rubino di Cantavenna Riserva;
Rubino di Cantavenna Superiore.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a DOC «Rubino di Cantavenna» deve essere ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
Barbera N. minimo: 75 %.
Possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni delle
varieta' Grignolino N. e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a
un massimo del 25%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte ad ottenere il vino a
denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» e'
costituita dall'intero territorio dei Comuni di Gabiano, che
comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di
Villamiroglio, nonche' dai territori dell'ex Comune di Castel S.
Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del Comune di
Camino.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino «Rubino di Cantavenna» devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al
vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti:
giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di
fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
densita' d'impianto: per i nuovi impianti e reimpianti minimo
3.500 ceppi ad ettaro;
forme di allevamento: quelli tradizionali ovvero la
controspalliera con vegetazione assurgente;
sistemi di potatura: il Guyot e il cordone speronato basso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto per la produzione dei
vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali
minimi sono rispettivamente le seguenti:
Rubino di Cantavenna:
resa uva t/ha: 9,5;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12%.
Rubino di Cantavenna Riserva:
resa uva t/ha: 9,5;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5%.
Rubino di Cantavenna Superiore:
resa uva t/ha: 4,5;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 13%.
Rubino di Cantavenna «vigna»:
resa uva t/ha: 9,5;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5%.
Rubino di Cantavenna «vigna» Riserva:
resa uva t/ha: 9,5;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 13%.
Rubino di Cantavenna «vigna» Superiore:
resa uva t/ha: 4,5;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 13,5%.
La tipologia accompagnata dalla menzione Superiore e' ottenuta da
vigneti che hanno un'eta' superiore ad anni quindici.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del
20% i limiti medesimi. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, devono essere effettuate nella zona di produzione di
cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino finito per tutte le tipologie di
cui all'art. 1 non dovra' essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non
oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del
massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata, per tutta la partita.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Immissione al consumo:
Rubino di Cantavenna e Rubino di Cantavenna vigna:
dopo il 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia;
Rubino di Cantavenna Riserva e Rubino di Cantavenna Riserva
vigna:
dopo ventiquattro mesi a partire dal 1° febbraio dell'anno
successivo alla vendemmia;
Rubino di Cantavenna Superiore e Rubino di Cantavenna Superiore
vigna:
dopo ventiquattro mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, a
partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Rubino di Cantavenna»:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: vinoso con leggero profumo gradevole e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; per
la tipologia con menzione Vigna 12,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
«Rubino di Cantavenna» Riserva e Riserva Vigna:
colore: rosso rubino intenso con eventuali riflessi granati;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico e strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; per
la tipologia con menzione Vigna 13,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Rubino di Cantavenna» Superiore e Superiore vigna:
colore: rosso rubino intenso;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: secco, armonico e di struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; per
la tipologia con menzione Vigna 13,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato» e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione
di origine controllata «Rubino di Cantavenna» devono essere in vetro,
di capacita' consentita dalla legge vigente, non e' consentito
l'utilizzo della bottiglia da 2 litri.
Le chiusure sono quelle consentite dalla normativa vigente con
esclusione del tappo a corona.
Articolo 8
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del
Monferrato che scendono verso il Po e che si affacciano sulla Pianura
padana e si trovano di fronte all'arco alpino, in Provincia di
Alessandria.
L'ambiente e' caratterizzato da un sistema collinare con
altitudine fra i 150 e i 250 m s.l.m., articolato in versanti
convessi con pendenze fra il 5 ed il 10% e valli a V aperte; a colpo
d'occhio si evidenziano morfologie ondulate nelle quali ai vigneti si
alternano campi di cereali, medica e noccioleti e sporadiche zone
boscate. I terreni sono moderatamente profondi, calcarei,
caratterizzati da antichi depositi siltosi - marnosi di origine
marina. La zona e' caratterizzata dalla strada che porta il nome di
«Panoramica del Monferrato» che la attraversa, permettendo al turista
di ammirare uno degli scorci piu' suggestivi di tutto il Piemonte:
distese di verdi colli sulla sinistra, le pendici ondulate del
Monferrato casalese, dominate dal Sacro Monte di Crea.
Il clima dell'area e' caratterizzato da una piovosita' mediamente
bassa (media 870 mm), concentrata nei periodi primaverile e
autunnale; si rileva una scarsa presenza di venti e brezze; le
temperature sono elevate nel periodo estivo e a ridosso della fase di
maturazione si evidenziano escursioni termiche significative tra il
giorno e la notte.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Cantavenna, frazione del Comune di Gabiano, indica il baricentro
della zona di produzione, posta a meta' fra due castelli, quello di
Gabiano e quello di Camino. Cantavenna e' di origine celtico-liguri
mentre le altre contrade sono prevalentemente di origini barbare. Si
dice che proprio i barbari avrebbero iniziato a coltivare la Barbera,
dandole il nome. La Barbera e' uva facile e dagli abbondanti frutti,
mentre i piu' raffinati celto-liguri-romani, piu' avanzati anche
nell'arte agricola sfidavano i vitigni piu' difficili, ostici,
bizzarri come il Grignolino ed il Freisa. Nel corso dei secoli i
produttori hanno selezionato la migliore composizione dei tre uvaggi
fino ad ottenere un prodotto rappresentativo della zona. Negli ultimi
anni, anche, con esempi di Barbera in purezza.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La DOC «Rubino di Cantavenna» e' riferita al vino rosso ottenuto
dalla uve Barbera: minimo 75 che puo' arrivare al 100%; possono
inoltre concorrere anche le varieta' Grignolino e Freisa, da soli o
congiuntamente, fino a un massimo del 25%. Il colore e' rosso rubino
piu' o meno intenso che con l'invecchiamento puo' avvicinarsi verso
il rosso granato. Vino di buona acidita' dovuta al vitigno
principale, ha profumi speziati e di frutti rossi che tendono con
l'invecchiamento a virare all'etereo, grazie alla composizione dei
terreni della zona di produzione unitamente alle escursioni termiche.
Il vino presenta buona acidita' e un'elevata quantita' di tannini che
garantiscono la longevita' al prodotto.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Dalle popolazioni barbare e celto romane liguri che iniziarono a
coltivare il mix di vitigni che fanno parte della base ampelografica
di questa denominazione si e' arrivati lungo un percorso di
evoluzione dell'arte agricola a produrre il Rubino di Cantavenna
negli ultimi anni, anche con esempi di Barbera in purezza. Il terreno
calcareo, la scarsa piovosita' estiva e il gradiente termico
favoriscono un ottimo accumulo zuccherino delle uve, una buona
struttura e persistenza, e un'elevata quantita' di tannini che
garantisce la longevita' del vino.
La denominazione nasce dalla volonta' dei produttori locali che
dopo lunghi studi condotti sui territori di produzione e sulla base
ampelografica hanno richiesto l'ufficiale riconoscimento.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
Denominazione/Denominazioni
Rubino di Cantavenna
Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
Codice della nomenclatura combinata
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole;
mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
Descrizione dei vini:
Rubino di Cantavenna
Breve descrizione testuale
Il vino Rubino di Cantavenna e' un vino rosso ottenuto dalla
vinificazione del vitigno Barbera N. minimo: 75 %, possono concorrere
alla produzione di detto vino i vitigni delle varieta' Grignolino N.
e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%.
Vino di colore rosso rubino chiaro, profumo vinoso con leggero
profumo gradevole caratteristico e di sapore asciutto, armonico e
pieno.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo per la menzione vigna
12,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.
Acidita' totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione.
Rubino di Cantavenna Riserva
Breve descrizione testuale
Il vino Rubino di Cantavenna e' un vino rosso ottenuto dalla
vinificazione del vitigno Barbera N. minimo: 75% possono concorrere
alla produzione di detto vino i vitigni delle varieta' Grignolino N.
e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%.
Vino di rosso rubino intenso con eventuali riflessi granati,
profumo fruttato, caratteristico e di sapore secco, armonico e
strutturato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo per la menzione vigna
13,0 % vol.
Estratto non riduttore minimo 24,0 g/l.
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro).
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione.
Rubino di Cantavenna Superiore
Breve descrizione testuale
Il vino Rubino di Cantavenna e' un vino rosso ottenuto dalla
vinificazione del vitigno Barbera N. minimo: 75 % possono concorrere
alla produzione di detto vino i vitigni delle varieta' Grignolino N.
e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%.
Vino di rosso rubino intenso, profumo fruttato, caratteristico e
di sapore secco, armonico e strutturato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.00 % vol.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo per la menzione vigna
13,50 % vol.
Estratto non riduttore minimo 25,0 g/l.
Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'Unione.
Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche
Rese massime
Rubino di Cantavenna e Rubino di Cantavenna Riserva
9500 chilogrammi di uve per ettaro
Rubino di Cantavenna Superiore
4500 chilogrammi di uve per ettaro
Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte ad ottenere il vino a
denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» e'
costituita dall'intero territorio dei Comuni di Gabiano, che
comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di
Villamiroglio, nonche' dai territori dell'ex Comune di Castel S.
Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del Comune di
Camino.
Varieta' di uve da vino:
Barbera N.
Freisa N.
Grignolino N.
Descrizione del legame/dei legami
DOC Rubino di Cantavenna
Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del
Monferrato che scendono verso il Po, in Provincia di Alessandria, su
terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro
combinazioni. Tali caratteristiche fanno si' che si ottenga un vino
che trae dalla Barbera lo zucchero che la contraddistingue,
mantenendola pero' leggera al palato, con la vivacita' di Grignolino
e Freisa, ove presenti.
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