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Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia - Riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia

Il Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia, e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma  1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art.  41, comma 1 e 4 della citata legge per la DOP «Campi Flegrei» e le funzioni di cui all'art. 41,  comma 1 per la DOP «Ischia». Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle  denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104  del regolamento (UE) n. 1308/2013.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 6 dicembre 2022  

Riconoscimento del Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia e attribuzione dell'incarico a  svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del  consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12  dicembre 2016, n. 238, per la DOP «Campi Flegrei» e le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1,  della citata legge per la DOP «Ischia». (22A07074)

(GU n.294 del 17-12-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012, recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61;
Viste le linee guida per la predisposizione del programma di
vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini dei Campi
Flegrei e Ischia, con sede legale in Napoli, via Cinta, n. 42, intesa
ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di
cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per le DOP «Campi
Flegrei» ed «Ischia» e per la IGP «Epomeo»;
Considerato che le indicazioni «Campi Flegrei», «Ischia» e «Epomeo»
sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n.
238/2016 e che sono indicazioni protette ai sensi dell'art. 107 del
citato regolamento (UE) n. 1308;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio tutela vini
dei Campi Flegrei e Ischia, alle prescrizioni della legge 12 dicembre
2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato che il Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e
Ischia, ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4
dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOP «Campi Flegrei» e la
rappresentativita' di cui al comma 1 della citata legge per la DOP
«Ischia». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle
attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Agroqualita'
S.p.a., con la nota prot. n. 3303/2022 del 23 novembre 2022 (prot.
Masaf n. 602588 del 24 novembre 2022), autorizzato a svolgere
l'attivita' di controllo sulle denominazioni citate;
Considerato che il Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia
a mezzo pec il 29 novembre 2022, ha dichiarato di soprassedere
temporaneamente alla richiesta di conferimento dell'incarico a
svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 della legge
n. 238/2016 per la IGP «Epomeo»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia, ai sensi dell'art.
41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al solo
conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4
per la DOP «Campi Flegrei» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1,
della citata legge per la DOP «Ischia»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia, e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma  1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art.  41, comma 1 e 4 della citata legge per la DOP «Campi Flegrei» e le funzioni di cui all'art. 41,  comma 1 per la DOP «Ischia». Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle  denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104  del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia,
con sede legale in Napoli, via Cinta, n. 42, e' conforme alle
prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto
ministeriale 18 luglio 2018.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, allo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della
legge n. 238/2016 per la DOP «Campi Flegrei» e le funzioni di cui
all'art. 41, comma 1, della citata legge per la DOP «Ischia».

Art. 3

1. Il Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia, non puo'
modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni
senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto
ministeriale 18 luglio 2018.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e'
automaticamente revocato per una o piu' denominazioni qualora la
Commissione europea decida la cancellazione della protezione, ai
sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 2022

Il dirigente: Cafiero

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