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Consorzio Tutela Vini Montefalco - Conferma incarico

Pubblicato da disciplinare
Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Montefalco per DOCG  Montefalco Sagrantino e DOC Montefalco e Spoleto

Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Montefalco a svolgere le funzioni di promozione,  valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di  cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG  Montefalco Sagrantino ed alle DOC Montefalco e Spoleto

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 giugno 2022  

Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Montefalco a svolgere le funzioni di promozione,  valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di  cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG  Montefalco Sagrantino ed alle DOC Montefalco e Spoleto. (22A03588)

(GU n.141 del 18-6-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino»;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2013, n. 664, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 29 del 4 febbraio 2013, con il quale e' stato riconosciuto il
Consorzio Tutela Vini Montefalco ed attribuito per un triennio al
citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Montefalco
Sagrantino» ed alle DOC «Montefalco» e «Spoleto»;
Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2019, n. 27918, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 108 del 10 maggio 2019, con il quale e' stato confermato da
ultimo, per un ulteriore triennio, l'incarico al Consorzio Tutela
Vini Montefalco a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla DOCG «Montefalco Sagrantino» ed alle DOC
«Montefalco» e «Spoleto»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la verifica della sussistenza
del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza
triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Considerato che lo statuto del Consorzio Tutela Vini Montefalco,
approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla
verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Tutela Vini
Montefalco, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n.
238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio Tutela Vini Montefalco puo'
adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3,
comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio Tutela Vini
Montefalco richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre
2016, n. 238, per la DOCG «Montefalco Sagrantino» e per le DOC
«Montefalco» e «Spoleto»;
Considerato che il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha dimostrato
la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge
n. 238 del 2016 per la DOCG «Montefalco Sagrantino» e per le DOC
«Montefalco» e «Spoleto». Tale verifica e' stata eseguita sulla base
delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 6433 del 9 giugno
2022 (prot. Ufficio PQAI IV n. 259197 del 9 giugno 2022)
dall'organismo di controllo, 3A-PTA Parco tecnologico agroalimentare
dell'Umbria, autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulle
citate denominazioni;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio Tutela Vini Montefalco a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41,
comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni
«Montefalco Sagrantino», «Montefalco» e «Spoleto»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 17 gennaio 2013, n. 664, al Consorzio Tutela
Vini Montefalco, con sede legale in Montefalco (PG), piazza del
Comune, n. 16, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del
2016, sulla DOCG «Montefalco Sagrantino» e sulle DOC «Montefalco» e
«Spoleto».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
17 gennaio 2013, n. 664, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti
dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio
2018.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 9 giugno 2022

Il dirigente: Cafiero

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