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10o Concorso Enologico denominato Istituti Agrari d’Italia - Edizione 2026

Pubblicato da disciplinare
Concorso Enologico denominato Istituti Agrari d’Italia

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste indice ed organizza il 10° Concorso  Enologico denominato Istituti Agrari d’Italia – edizione 2026 -, in conformità al regolamento allegato al  presente Decreto, con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed avvalendosi del contributo  tecnico del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) – Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DGPQA – PQA 1

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite
e della produzione e del commercio del vino;
VISTO, in particolare l’articolo 42, comma 1, della citata Legge n. 238 del 12 dicembre 2016
che prevede che i vini DOP e IGP, nonché i vini spumanti di qualità possono partecipare a
concorsi enologici organizzati da enti ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
VISTO il D.M. 9 novembre 2017, recante la disciplina dei concorsi enologici, in applicazione
dell’articolo 42, comma 3, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2017;
VISTI i DD.MM. 13 febbraio 2012, 21 gennaio 2013, 20 dicembre 2013, 21 febbraio 2018, 26
febbraio 2019, 4 febbraio 2020, 15 febbraio 2022, 17 febbraio 2023, 27 febbraio 2024 e 20
gennaio 2025, con i quali, in conformità del previgente DM 16 dicembre 2010 e del sopra citato
D.M. 9 novembre 2017, è stata indetta, rispettivamente per gli anni 2012, 2013, 2014, 2018,
2019, 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025 la manifestazione enologica denominata “Concorso
Enologico Istituti Agrari d’Italia” rivolto agli Istituti di Istruzione Tecnica e Professionale con
indirizzo agrario e agroalimentare, al fine di evidenziare le migliori produzioni vitivinicole degli
istituti, sensibilizzandoli verso sempre maggiori livelli qualitativi e stimolando una più
rispondente didattica;
TENUTO CONTO che non si è dato corso all’edizione 2020 del citato Concorso Enologico
“Istituti Agrari d’Italia”, indetto con il sopra menzionato DM 4 febbraio 2020, a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che è intenzione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste, anche per l’anno 2026, indire ed organizzare, avvalendosi della collaborazione
tecnica del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA),
il Concorso Enologico “Istituti Agrari d’Italia al fine di evidenziare le migliori produzioni
vitivinicole certificate di qualità degli Istituti di Istruzione Tecnici e Professionali Agrari,
sensibilizzandoli verso sempre maggiori livelli qualitativi e stimolando una più rispondente
didattica;
VISTO il regolamento della 9^ edizione del Concorso Enologico “Istituti Agrari d’Italia”,
redatto in conformità alle disposizioni stabilite del sopra menzionato D.M. 9 novembre 2017
concernente la disciplina dei Concorsi enologici;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri ed, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le
denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il
regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31
gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante
individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 ottobre 2023, n. 178;
VISTA la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot.
n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei Conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;
VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n.
99324 del 4 marzo 2025, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 195 in data 4 marzo
2025, per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla “Direttiva recante gli indirizzi generali
sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025”, rientranti nella competenza del
Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. n. 178/2023;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero
dell’economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei Conti in
data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e
per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e
dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi
dell'art. 19, commi 3 e 6, del D. lgs. n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima
fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
VISTO il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio
2024 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n.
116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei Conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4
giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l’incarico di Direttore
dell’Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni
geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della Direzione
DECRETA


Articolo unico
1. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste indice ed organizza
il 10° Concorso Enologico denominato “Istituti Agrari d’Italia” – edizione 2026 -, in
conformità al regolamento allegato al presente Decreto, con la collaborazione del Ministero
dell’Istruzione e del Merito ed avvalendosi del contributo tecnico del Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) – Centro di Ricerca
Viticoltura ed Enologia.
2. Le selezioni e le valutazioni degli esami organolettici dei vini ammessi al 10° Concorso
Enologico “Istituti Agrari d’Italia”, di cui al comma 1, si terranno entro marzo 2026,
presso le sedi di ASTI e VELLETRI (RM) del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) – Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia.


IL DIRETTORE GENERALE
Eleonora Iacovoni
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
IL DIRIGENTE
Pietro Gasparri
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

______________________________________________________________________________
CONCORSO ENOLOGICO ISTITUTI AGRARI D’ITALIA
REGOLAMENTO EDIZIONE 2026
______________________________________________________________________________


Articolo 1
Enti organizzatori, finalità e luogo di svolgimento
1. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), indice ed
organizza il 10° Concorso Enologico “Istituti Agrari d’Italia”, in collaborazione con Ministero
dell’Istruzione e del Merito.
2. Il Concorso si propone di evidenziare le migliori produzioni vitivinicole delle Denominazioni di
Origine Protetta DOP, (menzione tradizionale italiana: Denominazione di Origine
Controllata e Garantita – D.O.C.G. - Denominazione di Origine Controllata – D.O.C),
Indicazioni Geografiche Protetta IGP (menzione tradizionale italiana: Indicazione Geografica
Tipica – I.G.T) , Vini Spumanti di Qualità VSQ e Vini Spumanti di Qualità del tipo aromatico
VSQA , sensibilizzando gli Istituti di Istruzione Tecnici e Professionali Agrari verso sempre
maggiori livelli qualitativi, stimolando una più rispondente didattica e promuovendo la conoscenza
della loro produzione enologica.
3. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si avvale, per
l’organizzazione tecnica del Concorso, del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria (CREA) – Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE).
4. Le valutazioni sensoriali dei vini saranno effettuate presso il Centro di ricerca Viticoltura ed
Enologia (CREA-VE) nelle due sedi di Asti in Via P. Micca 35 e di Velletri (RM) in Via Cantina
Sperimentale 1, che dovranno concludersi entro il 26 marzo 2026.
5. La premiazione si terrà a Verona nell’ambito del Salone internazionale dei vini e dei distillati –
58^ edizione Vinitaly (12 – 15 aprile 2026).


Articolo 2
Tipi di prodotti ammessi e requisiti degli Istituti partecipanti
1. Possono partecipare al 10° Concorso Enologico “Istituti Agrari d’Italia” unicamente i vini
indicati nel comma 2 dell’Articolo 1 prodotti dagli Istituti Tecnici e Professionali Agrari.
2. Gli Istituti partecipanti, al momento dell’iscrizione al concorso enologico, dovranno possedere
un quantitativo minimo, per partita di vino, di almeno 100 bottiglie della capacità di litri 0,750 o
analogo quantitativo in bottiglie di capacità diversa, comunque prevista dalla normativa vigente.
3. Ogni Istituto può iscrivere al concorso un solo campione di vino per tipologia e per annata.


Articolo 3
Categorie di presentazione
1. Possono partecipare al 10° Concorso Enologico “Istituti Agrari d’Italia” solo i vini prodotti nelle
vendemmie 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. Saranno suddivisi in “Vini tranquilli”, “Vini
frizzanti”, “Vini spumanti” e “Vini passiti e Vini liquorosi”.
I “Vini tranquilli” sono riuniti nelle seguenti categorie:
a) Vini tranquilli a Denominazione di Origine (D.O.C., D.O.C.G.) ripartiti in Vini bianchi,
Vini rossi e Vini rosati.
b) Vini tranquilli a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.) ripartiti in Vini bianchi, Vini
rossi e Vini rosati.
I “Vini frizzanti” sono riuniti nelle seguenti categorie:
c) Vini frizzanti a Denominazione di Origine (D.O.C., D.O.C.G.) ripartiti in Vini bianchi,
Vini rossi e Vini rosati.
d) Vini frizzanti a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.) ripartiti in Vini bianchi, Vini rossi
e Vini rosati.
I “Vini spumanti” sono riuniti nelle seguenti categorie:
e) Vini spumanti a Denominazione di Origine (D.O.C., D.O.C.G.).
f) Vini spumanti a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.) e Vini Spumanti di Qualità (VSQ
e VSQA).
I “Vini passiti e liquorosi” sono riuniti nelle seguenti categorie:
g) Vini passiti e liquorosi a Denominazione di Origine (D.O.C., D.O.C.G.).
h) Vini passiti e liquorosi a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.)
Non sono ammessi al concorso i prodotti non ascrivibili ad una delle categorie sopra indicate. Ai
fini della classificazione e della verifica delle Denominazioni e delle Indicazioni di cui sopra
saranno adottate le vigenti normative. I campioni di vino non conformi o con una etichettatura
non a norma saranno esclusi dal concorso.
2. Gli Istituti che avranno inviato campioni giudicati non conformi alle categorie previste dal
precedente punto 1 non avranno diritto alla restituzione dei campioni inviati e non ammessi.
Non saranno altresì ammessi al concorso i campioni che perverranno dopo la data stabilita dal
successivo articolo 4.
3. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria declinano ogni responsabilità circa
l’eventuale ritardo nella consegna dei campioni alle sedi del CREA-VE di ASTI e VELLETRI
(RM) rispetto alla data stabilita, per la loro perdita totale o parziale e per il loro danneggiamento
nel trasporto. Tutte le spese relative all’invio dei campioni presso la sede di cui sopra saranno a
carico degli Istituti che li iscrivono.


Articolo 4
Modalità di iscrizione, di prelievo, di trasporto
1. Per la partecipazione al 10° Concorso Enologico “Istituti Agrari d’Italia” gli Istituti interessati
devono far pervenire all’indirizzo PEC: ve@pec.crea.gov.it del Centro di Ricerca Viticoltura ed
Enologia (CREA-VE) di Conegliano (TV), improrogabilmente entro il 6 marzo 2026, la
domanda di partecipazione, come da modulo allegato, compilata in ogni sua parte e firmata dal
Dirigente dell’Istituto e integrata dalla seguente documentazione:
a) verbale di prelievo per ciascun vino (come da modello allegato al regolamento).
Il prelievo deve essere effettuato da un responsabile dell’Istituto autorizzato o dal Capo
dell’Istituto, utilizzando il modulo allegato;
b) certificato di analisi, per ogni vino, rilasciato anche dal laboratorio dell’Istituto, riportante
almeno i seguenti dati:
- titolo alcolometrico a 20°C
- zuccheri riduttori
- acidità totale in g/l espressa in acido tartarico
- acidità volatile
- anidride solforosa totale
- anidride solforosa libera
- pressione per i vini frizzanti e spumanti.
Il certificato deve riportare il nome dell’Istituto che presenta i vini e le necessarie indicazioni
di riferimento di ogni campione iscritto al concorso comprensivo del numero di lotto
corrispondente a quello riportato nei campioni. Il Ministero e il CREA si riservano di far
eseguire proprie analisi per verificare i dati dichiarati;
c) certificato di idoneità per i vini a Denominazione di Origine (uno per ogni vino in concorso).
Il documento, attestante l’origine del vino, è rilasciato dalla struttura di controllo competente
secondo le vigenti normative.
d) copia fotostatica del Documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore del verbale
di prelievo.
e) scheda tecnica del vino contenente anche i principali dati analitici.
Entro la stessa data del 6 marzo 2026 dovranno pervenire alle sedi del CREA-VE in Via P. Micca
35, 14100 di Asti e in Via Cantina Sperimentale 1, 00049 di Velletri (RM) i campioni di vino
(franco di porto), come di seguito specificato:
f) n. 3 bottiglie (per ogni campione di vino) ad Asti e n. 3 bottiglie (per ogni campione di vino)
a Velletri della capacità di litri 0,750 o di capacità diversa, comunque prevista dalla
normativa vigente, prelevate dallo stesso lotto, confezionate, etichettate e riunite in un unico
imballaggio, all’esterno del quale deve essere chiaramente scritto “Campione non
commerciabile inviato per il 10° Concorso Enologico “Istituti Agrari d’Italia”, e il relativo
verbale di prelievo;
g) n. 3 etichette (con le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente) per ogni vino,
ed eventuali altrettante contro etichette (etichette d’immagine), identiche a quelle che
compaiono sulle bottiglie presentate al concorso.


Articolo 5
Modalità di deposito e anonimizzazione dei campioni
1. Dalla ricezione alla degustazione i campioni di vino saranno conservati secondo le più rigorose
norme di tecnica enologica.
2. I campioni di vino, prima di essere sottoposti all’esame delle Commissioni di valutazione,
saranno anonimizzati mediante l’utilizzo di due appositi codici:
- il primo attribuito dal CREA - Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia all’arrivo del
campione;
- il secondo attribuito dal Pubblico ufficiale, formalmente incaricato dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, prima della presentazione dei campioni alle
Commissioni di valutazione.
Il Pubblico ufficiale ha la responsabilità legale del concorso, assiste alle diverse fasi operative e per
l’adempimento delle sue funzioni può giovarsi della collaborazione di personale di sua fiducia. Lo
stesso ha la responsabilità dei campioni dei vini dalla seconda anonimizzazione alla stesura delle
classifiche che provvederà a stilare secondo quanto sancito dal presente regolamento.


Articolo 6
Composizione, funzionamento delle Commissioni di degustazione e criterio di valutazione
1. La valutazione dei campioni verrà effettuata da 2 commissioni formate ognuna da 5 commissari
aventi i titoli di studio e requisiti stabiliti all’articolo 6, comma 2 e 3 del D.M. 9 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 27 novembre 2017, di cui n.3 tecnici degustatori
scelti tra il personale tecnico-scientifico del CREA-VE di Asti e Velletri e due esperti del settore
vitivinicolo esterni al CREA-VE. Se il numero delle persone che si è reso disponibile a far parte
di ciascuna commissione è superiore a 3 per gli interni o a 2 per gli esterni, il CREA estrarrà a
sorte i 3 membri interni e i 2 membri esterni.
2. Il Presidente delle commissioni viene nominato dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l’Analisi dell’Economia Agraria tra i tecnici degustatori.
3. Ogni commissario esprimerà in modo autonomo il suo giudizio utilizzando il metodo di
valutazione “Union Internationale des Oenologues” / “OIV”.
4. Ogni vino in concorso sarà valutato da due commissioni.
Il punteggio finale di ogni campione sarà determinato dalla media aritmetica dei punteggi delle 8
schede rimaste dopo aver eliminato quelle con il punteggio più alto e più basso. Le commissioni
emettono giudizi inappellabili.
5. A salvaguardia dell’immagine degli Istituti sarà reso noto solo l’elenco dei vini premiati e non il
punteggio dei vini selezionati.
Per garantire la massima trasparenza del concorso, gli Istituti possono richiedere al CREA-VE,
entro tre mesi dal termine delle analisi sensoriali, copia delle schede di valutazione dei propri vini.
La richiesta deve essere firmata dal Dirigente dell’Istituto e redatta su carta intestata del
medesimo.


Articolo 7
Punteggio minimo per attribuzione distinzioni e tipo di distinzione
1. Per ogni categoria di cui all’Articolo 3 del presente regolamento saranno premiati ex-equo con
Diploma tutti i vini che avranno raggiunto o superato il punteggio di 80/100.
2. La consegna dei premi avverrà da parte delle autorità del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, con apposito evento organizzato
nell’ambito del 58^ Vinitaly.


Articolo 8
Modifiche al regolamento
Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si riserva il diritto di
modificare il presente regolamento.
Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Roma.

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