Vitelloni Piemontesi della coscia Igp - Controlli da INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc Coop - 2025
INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop., con sede in Moretta (CN), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la Igp Vitelloni Piemontesi della coscia, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 703 della Commissione del 5 aprile 2017.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo denominato “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Vitelloni Piemontesi della coscia”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 703 della Commissione del 5 aprile 2017 con il quale l’Unione europea ha
provveduto alla registrazione dell’indicazione geografica protetta “Vitelloni Piemontesi della coscia”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità
competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di
controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e
del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 548121 del 26 ottobre 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” è stato
autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Vitelloni Piemontesi della coscia”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 31 ottobre 2022, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 23034 del 20/10/2025, con la quale la Regione Piemonte ha confermato, d’intesa con la Regione Liguria, “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” quale struttura di controllo della indicazione
geografica protetta “Vitelloni Piemontesi della coscia”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc.
Coop.” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione
e tutela del consumatore risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni
di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica
protetta “Vitelloni Piemontesi della coscia”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.”, con sede in Moretta (CN), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Vitelloni Piemontesi della coscia”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 703 della Commissione del 5 aprile 2017.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e
nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale
competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il
piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla
documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 31 ottobre 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” resterà iscritto
nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 4
(Vigilanza)
“INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalle Regioni Piemonte e Liguria, ai sensi dell'art.
14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” comunica in forma telematica, al Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle Regioni competenti per territorio le
quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “INOQ – Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.”, delle disposizioni del presente
decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo
14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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