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Verdicchio di Matelica Riserva Docg - Approvazione modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2025

Pubblicato da disciplinare
Verdicchio di Matelica Riserva

La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della docg dei  vini Verdicchio di Matelica Riserva, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana, Serie generale, n. 112 del 16 maggio 2025, e' approvata.

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 24 giugno 2025  

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata  e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva». (25A03729)

(GU n.157 del 9-7-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente
ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnicoproduttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto,
ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11
marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati
assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non
generale della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del
Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto
legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio
2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio
1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Serie generale, n. 211 del 23 agosto 1967, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Verdicchio di Matelica» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto del 18 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 49 dell'1°
marzo 2010, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica
Riserva» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare
della denominazione di origine protetta dei vini «Verdicchio di
Matelica Riserva»;
Esaminata la documentata domanda presentata dall'Istituto
Marchigiano di Tutela Vini, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva», nel rispetto della
procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre
2021;
Considerato che l'Istituto Marchigiano di Tutela Vini e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre
2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste
dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione
di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica
Riserva»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole delle Regioni Marche;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G.
dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 114 del 19 maggio 2025, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva», che comporta
una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata
domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento
delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Verdicchio
di Matelica Riserva», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 112 del 16
maggio 2025, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva»,
consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente
articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato
figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore ed applicazione
nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Comunicazione alla commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.

Art. 4

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Verdicchio di Matelica Riserva»
consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente
articolo e' pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP»
del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste https://www.politicheagricole.it
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 24 giugno 2025

Il dirigente: Gasparri

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Verdicchio di Matelica riserva

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio
di Matelica Riserva» e' riservata al vino Verdicchio di Matelica
Riserva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica dei vigneti

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio,
presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in
ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche,
congiuntamente o disgiuntamente iscritti nel registro nazionale della
varieta' di viti per uve da vino, per un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a
denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1,
comprende parte del territorio dei Comuni di Matelica, Esanatoglia,
Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in Provincia di Macerata
e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in
Provincia di Ancona.
La zona di produzione e' cosi' delimitata:
partendo dal centro abitato di Esanatoglia percorre la
provinciale Esanatoglia - Fabriano, che segue sino al bivio con la
carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile
sino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia - Fabriano, che
poi segue sino alla localita' Case Tribbio. Di qui prende la
carrareccia per la frazione Paterno, poi la strada per la frazione
Castiglione indi la strada per la chiesa parrocchiale di Attiggio per
poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia - Fabriano, che segue
sino al bivio per la frazione Bassano. Da tale bivio si immette sulla
strada che conduce alla frazione Bassano e
passando davanti alla chiesa parrocchiale della frazione di
Argignano prosegue sino ad inserirsi sulla strada statale n. 76, che
percorre sino al bivio con la strada delle Serre. Prende per questa
strada sino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi, che
segue sino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per
Case San Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni
di Cerquete e Fontanelle. Da Fontanelle segue la strada per Macere,
Poggetto, Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carreggiabile che
da Colferraio porta a Bastia ed a Casa Rossa (quota 460) per
raggiungere, lungo un
sentiero, quota 554. Da questa quota segue il sentiero per Case
Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant'Anna, poi la
direttrice per quota 474 e da questa quota la direttrice per Case
Valle Piana. Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Case Laga
Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia
per Casa Frana. Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte
San Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale
che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica.
Dall'incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole
e Collaiello, giunge alla frazione Salvatagli. Da questa frazione si
immette sulla strada statale Castelraimondo - San Severino Marche e
che percorre sino al bivio con la carrareccia per la frazione
Crispiero, segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi,
sino all'incrocio con la strada Castelraimondo - Crispiero,
immettendosi poi sulla strada per Camerino, sino al bivio per la
frazione Sabbieta. Da qui percorre poi la strada che passa per
Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e
per le Case Gorgiano, sino al ponte sul Fosso di Sperimento, per
congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale Camerino -
Castelraimondo. Da qui prosegue lungo il Fosso di Palente, sino al
ponte della Cesara. Segue poi la strada per Pianpalente, tocca il
bivio parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per
Valle San Martino, per Sellano, per Perito sino a raggiungere la
frazione Seppio. Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada
che sbocca al km. 2,000 sulla strada statale Prioraco -
Casteraimondo. Da qui segue poi il confine comunale Prioraco -
Castelraimondo sino alla confluenza con la carrareccia per
Sant'Angelo, che percorre sino alla frazione Sant'Angelo. Raggiunge
poi le propaggini di Monte Castel Santa Maria secondo la direttrice
che da Sant'Angelo (quota 549) va a Case il Poggio (quota 507),
attraverso le quote 684, 592, 529. Da Case il Poggio segue la
carrareccia per Casa Foscoli. Da Casa Foscoli sino alle propaggini
del Monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (quota
488) va al confine comunale Matelica - Esanatoglia in prossimita' di
Casa Cantalupo, attraverso le quote 539, 469, 622 e 583. Da Casa
Cantalupo percorre il confine comunale Matelica - Esanatoglia sino
alla provinciale Esanatoglia - Matelica e da qui si ricongiunge al
centro abitato di Esanatoglia.

Art. 4.

Norme per la viticoltura rese e caratteristiche qualitative delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'.
Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura
devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione (nuovi e rimpianti) dovranno
avere almeno 2200 ceppi per ettaro.
E' vietata la forma di allevamento a tendone.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata non deve superare le tonnellate 9,5.
In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere
riportata attraverso una accurata cernita delle uve a tale limite,
purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il
limite massimo. Qualora venga superato tale limite tutta la
produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata
e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva».
Le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12,50 % vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione e imbottigliamento
in zona delimitata e invecchiamento

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere
effettuate nei comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte
nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.
Conformemente alla normativa dell'Unione europea vigente,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' e
la reputazione;
Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti
che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui alla normativa vigente.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo
non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre
il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutto il prodotto.
Non e' consentito l'arricchimento.
E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e
nazionali.
Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto
ad un periodo d'invecchiamento di almeno diciotto mesi.
Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di
produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore del vino puo' rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
puo' essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi della normativa
vigente.
E' facolta' del singolo produttore riportare nell'etichettatura e
presentazione dei vini di cui all'art. 1, ai sensi della normativa
vigente, il nome geografico piu' ampio «Marche» a condizione che
detto nome sia separato dal nome geografico della denominazione e
della menzione «DOCG».
Inoltre il termine «Marche» deve figurare in caratteri maiuscoli
e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta
«Verdicchio di Matelica Riserva» e su uno sfondo uniforme per tutta
la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve
figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella
utilizzata per la scritta «Verdicchio di Matelica Riserva».

Art. 8.

Confezionamento e presentazione

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita di
cui all'art. 1 sono ammessi soltanto recipienti di vetro della
capacita' fino a litri 3,00.
L'uso di altri formati speciali da litri 6, 9 e 12 e' limitato a
finalita' promozionali e non commerciali.
I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla
legislazione vigente, con l'esclusione del tappo corona e strappo.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata per la DOCG «Verdicchio di Matelica
Riserva» interessa il territorio di otto Comuni di cui sei compresi
nella Provincia di Macerata e due in quella di Ancona.
E' decisamente interna e lontana dall'ambiente e dall'influenza
marina.
Difatti, e' una Pianura Alluvionale Interna che include tutti i
tratti di fondovalle fluviale e torrentizio, di dimensioni
riconosciute cartografabili, all'interno della Regione Marche.
La quota media e' attorno ai 350 mt .s.l.m.
La zona e' attraversata dal fiume Esino nella fase iniziale del
suo percorso che scorre parallelo verso nord alla zona montuosa
appenninica ed alla costa adriatica. La vallata, ove si sviluppa la
zona delimitata, e' il prodotto dell'effetto erosivo dei molti corsi
d'acqua sulla dorsale pedemontana e montana caratterizzata da rocce
calcaree.
L'assenza sul clima di qualsiasi influenza marina per la sua
posizione fa registrare periodi invernali con freddi intensi e mesi
estivi con temperature elevate che, pero', non pregiudicano la
coltivazione della vite.
L'area delimitata e pianeggiante e' altimetricamente compresa tra
250 mt. s.l.m. fino a 700 mt .s.l.m. con una percentuale di presenza
dell'80% tra mt 280 e mt 480 s.l.m.
Un vigneto e' stato rilevato anche a 720 mt s.l.m.
La classe di pendenza media e' racchiusa per l'80% entro il
2-35%. Dette classi di pendenza identificano bene questa area di
collina a discreta energia del rilievo.
Il clima appartiene al Piano fitoclimatico «Alto collinare» ed e'
caratterizzato da piovosita' medie superiori a 7/800 mm annui e
temperature medie inferiori a 14 °C.
Geologicamente nella parte collinare prevalgono rocce
calcarenitico-pelitiche (32%) e quelle marnose e calcaree (26%); sono
tuttavia presenti substrati conglomeratici e arenitici ed anche
depositi appartenenti ai terrazzi pleistocenici. Sempre in geologia
la valle appartiene alla Sinclinale Camerte che inizia a Fabriano e
termina a Camerino quale vallata pre appenninica.
La parte valliva e' occupata da depositi alluvionali con
prevalenza di terrazzi di granulometria variabile, ghiaiosa e spesso
interessata da coperture fini ed alluvionali.
Il 12% di aree occupate da abitati, il 7% di fasce arborate lungo
i corsi d'acqua ed il 22% di boschi termofili (roverella) completano
il paesaggio dell'area destinata ad uso agricolo (59%) ripartito tra
colture intensive, erbacee ed arboree (vigneti).
La classe di esposizione si divide equamente a meta' tra est ed
ovest per il 75% delle aree.
Fattori umani rilevanti per il legame
La valle ha al centro l'abitato di Matelica, centro industriale e
vinicolo. Di origine umbra divenne colonia romana.
Popolata dai Piceni e' provato che questi gia' conoscessero l'uva
ed il vino per il ritrovamento nel centro abitato di Matelica di una
tomba di un giovane «principe» dove, fra splendide armi e scettri ed
altri oggetti, e' stato rinvenuto un bacile emisferico al cui interno
stavano 200 vinaccioli di vitis vinifera, piu' di un grappolo. Fra i
vasi ceramici alcuni erano legati alla mensa ed al vino.
Il periodo Romano ha permesso a Plinio, Varrone, Catone ed altri
di dissertare sull'uva e sul vino piceno.
Da cio' si puo' affermare che in queste terre, giudicate fertili,
non mancavano le vigne.
La caduta dell'impero Romano, le invasioni medievali, il
disfacimento dell'impero d'oriente, che aveva avuto potere ed
influenza lungo la costa adriatica, riducono l'attivita' agricola al
solo sostentamento e le vigne, abbandonate le antiche alberate
dell'epoca romana quando le viti venivano «maritate» agli aceri e ad
altre piante, ora occupano piccoli appezzamenti a se stanti,
protetti. Nasce il vigneto dell'azienda agricola. Alta densita'
d'impianto per non «sprecare terreno», applicazione del contratto
mezzadrile con la ripartizione del prodotto, due vinificazioni
separate destinate all'autoconsumo.
Nel periodo medioevale la valle e' feudo della signoria dei «Da
Varano» di Camerino, potenti ed illuminati protagonisti della storia
dell'area di dominio.
Il passaggio dall'Impero allo Stato della Chiesa nel 1578 creo'
un risveglio dell'attivita' agricola dovuto ai monaci ed agli
insediamenti monastici nel territorio che influirono sulle attivita'
temporali che le popolazioni accettarono.
Proprio in questo periodo (12 gennaio 1579) un contratto
notarile, in quel di Matelica, cita la parola «Verdicchio».
Da qui la vite riprende un suo ruolo nell'economia aziendale e
rurale cessando di essere esclusivo uso del Clero e dei Nobili ed
entra nelle abitudini della comunita' di persone.
E' nella seconda meta' dell'800, con l'arrivo dell'oidio, della
peronospora e della fillossera, che la viticoltura subisce la sua
fine per riprendere il suo nuovo sviluppo ai primi del '900 ove la
divulgazione tecnica e l'insegnamento permettono di ricreare la
viticoltura moderna con nuove varieta' e, purtroppo, con l'abbandono
di varieta' e cloni del territorio.
Con gli anni '50 si avvia il passaggio da coltura promiscua a
specializzata, ha termine la figura del mezzadro (ope legis), i
proprietari divengono imprenditori i quali, accorpando piu' poderi,
investendo con il sostegno dei fondi comunitari, sfruttando le
agevolazioni concesse alle forme cooperative ed allo sviluppo del
sistema agroalimentare danno vita alla vitivinicoltura marchigiana di
oggi nel matelicese e nella regione.
La denominazione «Verdicchio di Matelica Riserva» e' conseguente
al decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 che norma le
DOC e le DOCG.
La tipologia Riserva e' aggiunta alla DOC nel 1995.
Nel febbraio 2010 viene riconosciuta la DOCG in quanto nell'area
delimitata si otteneva anche un prodotto classificabile come
«eccellenza produttiva».
Cio' ha permesso ai viticoltori matelicesi, nel 2005, di attivare
l'iter normativo per dare ufficialita' all'eccellenza produttiva con
la DOCG.
L'ampelografia del vitigno autoctono «Verdicchio» trova
attenzione nel XIX sec con piu' descrizioni ufficiali. Nel tempo i
viticoltori hanno sempre effettuato una selezione massale per la sua
moltiplicazione cui ha fatto seguito una selezione scientifica del
materiale di moltiplicazione.
Le forme di allevamento della vite hanno subito una evoluzione
passando dall'alberata (acero, olmo, conocchia) alla vigna (filari)
forti dell'esperienza acquisita che la prima forma rispondeva alla
quantita' e la seconda alla qualita'.
Oggi la vigna e' generalizzata con una densita' superiore alle
2.000 viti/ettaro.
Per produrre il vino bianco secco non sono applicate tecniche
specifiche per il Verdicchio Riserva, ma occorre precisare che tutti
i produttori dell'area sono stati molto sensibili ad applicare le
nuove tecnologie di trasformazione vinicola sostenute da
sperimentazioni scientifiche come la criomacerazione,
l'iperossigenazione, la decantazione a freddo. Cio' permise di
distinguere il prodotto vino nella tipologia «Riserva», poi DOCG.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Il clima continentale del matelicese e la quantita' di sali
minerali presenti nei suoli rendono unico il terroir: il Verdicchio
non e' versatile come quello di Jesi, meno esplosivo negli aromi, ma
piu' capace di esaltarsi con la terziarizzazione; l'elevata presenza
di acido malico lo rende scontroso in gioventu', ma dopo la
malolattica il vino si fa pieno, complesso, armonioso.
Grande complessita' olfattiva ampi sentori di mandorle tostate,
cedro e miele, al gusto strutturato, ricco ed opulento caldo e
avvolgente.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
E' proprio l'interazione causale tra quanto descritto che il
vitigno, geneticamente a maturazione tardiva, sembra riuscire ad
esaltare al meglio le proprie caratteristiche qualitative. Difatti
concorrono a cio' la particolare situazione climatica, combinata con
una componente pedologica, caratterizzata da terreni formatisi su
matrice argillosa e, in particolari situazioni, calcarea.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione controlli.

 

Allegato B

Documento unico

Denominazione/Denominazioni
Verdicchio di Matelica Riserva
Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
Codice della nomenclatura combinata
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti
d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
Descrizione dei vini:
Verdicchio di Matelica Riserva
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche:
-
Rese massime:
1. Verdicchio di Matelica Riserva
9,500 chilogrammi di uve per ettaro
Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve comprende parte del territorio
dei Comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo,
Camerino e Pioraco in Provincia di Macerata e parte del territorio
dei Comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in Provincia di Ancona.
Varieta' di uve da vino
Verdicchio bianco B. - Verdicchio
Descrizione del legame/dei legami
Verdicchio di Matelica Riserva
I fattori umani nella produzione dei Vini DOP Verdichio di
Matelica Riserva hanno avuto un ruolo fondamentale, nella scelta di
coltivare il Verdicchio, nell' evoluzione delle tecniche agronomiche
ed enologiche. L'interazione di essi con i fattori naturali unici
dell'area di produzione, quali il clima e la natura dei terreni
contribuiscono a fornire ai vini DOP Verdicchio di Matelica Riserva
caratteristiche analitiche, aromatiche ed organolettiche, peculiari
uniche ed ineguagliabili, prettamente riconducibili alla varieta'
autoctona utilizzata come base ampelografica prevalente.
Ulteriori condizioni essenziali (Confezionamento, etichettatura,
altri requisiti)
Riferimento al nome geografico piu' ampio e alla menzione
«vigna»
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Introduzione della possibilita' di inserire in etichetta la
menzione vigna e il nome geografico piu' ampio «Marche» in cui ricade
la zona di produzione di un particolare vino DOP.
link al disciplinare del prodotto:
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPag
ina/23174

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