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Valle d'Aosta o Vallee d'Aoste Doc - Modifica del disciplinare di produzione - 1992

Pubblicato da disciplinare
Valle d'Aosta, Vallee d'Aoste

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste",  approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, e' sostituito per intero del  testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 5 novembre 1992  

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste".

(GU n.271 del 17-11-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini
"Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" formulata dal comitato stesso e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1992;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:


Art. 1.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, e'
sostituito per intero del testo annesso al presente decreto che entra
in vigore il 1› novembre 1992.

Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla
vendemmia 1992 i vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", provenienti
da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di
cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia
dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 1992
Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee
d'Aoste", eventualmente accompagnata dalle seguenti indicazioni di
vitigno: "Muller Thurgau", "Gamay", "Pinot nero" o "Pinot noir",
"Pinot grigio" o "Pinot gris", "Chardonnay", "Petite Arvine",
"Premetta", "Fumin" e "Petit rouge", o accompagnata dalle seguenti
menzioni geografiche: "Blanc de Morgex et de La Salle", "Chambave",
"Nus", "Arnad-Montjovet", "Torrette", "Donnas", "Enfer d'Arvier", e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
1) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o
"Vallee d'Aoste", bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rose',
novello o nouveau, senza alcuna indicazione o menzione aggiuntiva di
cui al precedente art. 1 e' riservata ai vini derivati dalle uve dei
vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco o rosso raccomandati
o autorizzati per la Valle d'Aosta e previsti nei corrispondenti albi
dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente articolo,
prodotte nell'ambito della zona di cui al seguente all'art. 3,
paragrafo 1.
2) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o
"Vallee d'Aoste", con una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Muller Thurgau;
Gamay;
Pinot nero o Pinot noir;
Pinot grigio o Pinot gris;
Chardonnay;
Petite Arvine;
Premetta;
Fumin;
Petit rouge,
e' riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti composti dai
corrispondenti vitigni per almeno il 90%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 10% le uve dei vitigni a
bacca di colore analogo, raccomandati o autorizzati, nella regione
autonoma Valle d'Aosta.
3) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Blanc de
Morgex et de La Salle" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La
Salle" e' riservata al vino ottenuto esclusivamente dalle uve
provenienti dal vitigno Blanc de Morgex, della zona delimitata
all'art. 3, comma 3.
4) a) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta
Chambave" o "Vallee d'Aoste Chambave" nei tipi Moscato o Muscat,
Moscato passito o Muscat fletri, e' riservata ai vini ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti composti dai cloni autoctoni del vitigno
Moscato bianco o Muscat blanc, della zona delimitata all'art. 3,
comma 4.
b) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta
Chambave" o "Vallee d'Aoste Chambave", rosso o rouge, e' riservata al
vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata
all'art. 3, comma 4, composti dalle seguenti varieta':
Petit rouge per almeno il 60%;
Dolcetto, Gamay, Pinot nero o Pinot noir congiuntamente per
almeno il 25%;
Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa,
autorizzati o raccomandati per la Valle d'Aosta, presenti nei vigneti
fino ad un massimo del 15%.
5) a) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Nus"
o "Vallee d'Aoste Nus", Malvoisie e Malvoisie passito o Malvoisie e
Malvoisie fletri, e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti composti dai cloni autoctoni del vitigno Pinot grigio o
Pinot gris o Malvoisie, della zona delimitata all'art. 3, comma 5.
b) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Nus" o
"Vallee d'Aoste Nus", rosso o rouge, e' riservata al vino ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3,
comma 5, composti dalle seguenti varieta' di vitigno:
Vien de Nus per almeno il 50%;
Petit rouge, Pinot nero o Pinot noir da soli o congiuntamente
per almeno il 30%.
Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa
raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta fino ad un massimo
del 20%.
6) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Arnad-
Montjovet"o "Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet" e' riservata al vino
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno
Nebbiolo (Picoutener o Picotendro) per almeno il 70%, della zona
delimitata all'art. 3, comma 6.
Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve
provenienti dai vitigni Dolcetto, Vien de Nus, Pinot nero, o Pinot
noir, Neyret e Freisa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del
30%.
7) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta
Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette" e' riservata al vino ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit rouge
per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 7.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti
dai vitigni Pinot nero, Gamay, Fumin, Vien de Nus, Dolcetto, Mayolet,
Premetta, presenti fino ad un massimo del 30% nei vigneti.
8) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Donnas"
o "Vallee d'Aoste Donnas" e' riservata al vino ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (Picoutener o
Picotendro) per almeno l'85% della zona delimitata all'art. 3, comma
8.
Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve
provenienti dai vitigni Freisa e Neyret presenti nei vigneti fino ad
un massimo del 15%.
9) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Enfer
d'Arvier" o "Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier" e' riservata al vino
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit
rouge per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 9.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti
dai vitigni Vien de Nus, Neyret, Dolcetto, Pinot nero, Gamay,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
1) La zona di produzione delle uve dei vini "Valle d'Aosta" o
"Vallee d'Aoste" con le eventuali precisazioni di colore bianco o
blanc, rosso o rouge, rosato o rose', novello o nouveau, o
accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Muller
Thurgau, Gamay, Pinot nero o Pinot noir, Pinot grigio o Pinot gris,
Chardonnay, comprende i territori della Valle d'Aosta idonei a
conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste
dal presente disciplinare.
Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hone, Arnad,
Issogne, Champdepraz, Montjovet, Pontey, Chambave, Fenis, Saint-
Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovencan,
Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;
in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont-Saint-Martin,
Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand-Saint-Victor,
Montjovet, Saint-Vincent, Chatillon, Saint-Denise, Verrayes,
Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre,
Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier e Avise.
In particolare la zona e' cosi' delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i comuni di Quincinetto e Donnas, e risalendo la vallata principale
fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod,
tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
altimetrica di 800 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di
Pollein e Charvensod e la Dora di Rhemes tutto il territorio fino a
900 m s.l.m.; dalla Dora di Rhemes al confine territoriale tra i
comuni di Introd e Arvier tutto il territorio fino a 1.000 m s.l.m.;
dal confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier fino al
comune di Avise tutto il territorio fino a 800 m s.l.m.
Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della frazione
Runaz di Avise e chiude la zona in destra orografica;
in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i comuni di Pont-Saint-Martin e Carema e, risalendo la vallata
principale fino al torrente Marmore, tutto il territorio compreso tra
l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m s.l.m.; dal
torrente Marmore al confine territoriale tra i comuni di Avise e di
La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la
quota altimetrica di 1.000 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i
comuni di Morgex e Pre'-Saint-Didier tutto il territorio compreso tra
l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1.300 m s.l.m.
2) La zona di produzione delle uve dei vini "Valle d'Aosta" o
"Vallee d'Aoste" accompagnata da una delle seguenti specificazioni di
vitigno: Petite Arvine, Premetta, Fumin e Petit rouge, comprende la
parte idonea dei seguenti comuni: Charvensod, Gressan, Jovencan,
Aymavilles, Villeneuve, Arvier, Avise, Saint-Pierre, Sarre, Aosta,
Saint-Christophe, Quart, Nus, Verrayes, Chambave, Saint-Denis,
Cha'tillon, Saint-Vincent, Montjovet, Verres, Challand-Saint-Victor,
Arnad, Bard, Donnas, Perloz e Pont-Saint-Martin.
In particolare la zona e' cosi' delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e risalendo la
vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di
Villeneuve e Arvier, tutto il territorio compreso tra l'alveo del
fiume e la quota altimetrica di 750 m s.l.m.;
in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i comuni di Pont-Saint-Martin e Carema e risalendo la vallata fino al
confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint-Vincent tutto
il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica
di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Montjovet e
Saint-Vincent al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart
tutto i territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di
Nus e Quart e risalendo la vallata fino al comune di Avise tutto il
territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di
800 m s.l.m.
3) La zona di produzione delle uve del vino "Valle d'Aosta Blanc
de Morgex et de La Salle" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La
Salle" comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Morgex
e di La Salle ed e' cosi' delimitata:
ad est con il confine territoriale tra i comuni di La Salle ed
Avise;
ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Morgex e
Pre'-Saint-Didier;
a nord con un livello altimetrico di 1.300 m s.l.m.;
a sud con il corso della Dora Baltea.
Nel territorio dei comuni di Morgex e di La Salle sopra descritto
si possono produrre solamente i vini "Valle d'Aosta Blanc de Morgex
et de la Salle" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle" e
"Valle d'Aosta" bianco o "Vallee d'Aoste" blanc con esclusione di
altri vitigni collegati alla denominazione "Valle d'Aosta" o "Vallee
d'Aoste".
4) La zona di produzione dei vini "Valle d'Aosta Chambave" o
"Vallee d'Aoste Chambave" nei tipi Moscato o Muscat, Moscato passito
o Muscat fletri e rosso o rouge comprende la parte idonea del
territorio dei comuni di Chambave, Verrayes, Saint-Denis, Pontey,
Chatillon, Saint-Vincent e Montjovet ed e' cosi' delimitata:
ad est con il corso del torrente Moriola discendente dal Monte
Barbeston fino alla Dora Baltea, poi con il minor segmento che unisce
la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e,
proseguendo da tale frazione, con la strada comunale che
(attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada
tra Cillian e Emarese;
ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Chambave e
Fenis, poi con il confine territoriale tra i comuni di Nus e
Verrayes;
a nord con un livello altimetrico di 750 m s.l.m.;
a sud con un livello altimetrico di 700 m s.l.m.
5) La zona di produzione del vino "Valle d'Aosta Nus" o "Vallee
d'Aoste Nus" comprende la parte idonea del territorio dei comuni di
Nus, Verrayes, Quart, Saint-Christophe, ed Aosta ed e' cosi'
delimitata:
ad est con il corso del torrente Basset nel comune di Verrayes;
ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Aosta e di
Sarre;
a nord con un livello altimetrico di 850 m s.l.m.;
a sud con il corso della Dora Baltea.
6) La zona di produzione del vino "Valle d'Aosta Arnad-Montjovet"
o "Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet" comprende la parte idonea del
territorio dei comuni di Arnad, Issogne, Verres, Champdepraz,
Montjovet, Challand-Saint-Victor e Hone ed e' cosi' delimitata:
ad est con un livello altimetrico di 700 m s.l.m.;
a ovest con un livello altimetrico di 600 m s.l.m.;
a nord con il confine territoriale tra i comuni di Montjovet e
Saint-Vincent fino alla Dora Baltea, poi con il minor segmento che
unisce la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e,
proseguendo da tale frazione, con la strada comunale che
(attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada
tra Cillian ed Emarese;
a sud con il confine territoriale tra i comuni di Hone e di
Donnas (in destra orografica della Dora Baltea) e con il confine
territoriale tra i comuni di Arnad e di Bard (in sinistra
orografica).
7) La zona di produzione del vino "Valle d'Aosta Torrette" o
"Vallee d'Aoste Torrette" comprende la parte idonea del territorio
dei comuni di Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre,
Charvensod, Gressan, Jovencan, Aymavilles, Villeneuve e Introd ed e'
cosi' delimitata:
ad est con il confine territoriale tra i comuni di Quart e Nus
fino alla Dora Baltea, poi con il confine territoriale tra i comuni
di Charvensod e di Pollein;
ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Villeneuve
ed Arvier (in sinistra orografica della Dora Baltea) e con il confine
territoriale tra i comuni di Introd e Arvier (in destra orografica);
a nord con un livello altimetrico di 1.000 m s.l.m. escludendo la
zona situata a nord del confine territoriale tra i comuni di Aosta e
Gignod ed Aosta e Roisan;
a sud con un livello altimetrico di 800 m s.l.m. partendo dal
confine territoriale tra i comuni di Introd ed Arvier fino al confine
territoriale tra i comuni di Charvensod e Pollein e poi seguendo il
corso della Dora Baltea fino al confine territoriale tra i comuni di
Quart e Nus.
8) La zona di produzione delle uve del vino "Valle d'Aosta Donnas"
o "Vallee d'Aoste Donnas" comprende i territori collinari dei comuni
di Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz e Bard, gia' delimitata con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971:
in sinistra della Dora Baltea, a monte della strada statale n.
26, fino ad una altitudine di 700 m s.l.m.;
in destra della Dora Baltea, nel comune di Donnas, sul cono di
deiezione del torrente Valbona, unicamente la frazione di Grand Vert.
9) La zona di produzione delle uve del vino "Valle d'Aosta Enfer
d'Arvier" o "Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier" comprende parte del
territorio collinare del comune di Arvier gia' delimitata con decreto
del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972:
in sinistra del fiume Dora Baltea: ad est con il territorio
comunale di Villeneuve, a nord con quello di Saint-Nicolas, ad ovest
con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora Baltea;
in destra del fiume Dora Baltea: comprende le localita' "Monbet"
e "Bouse" confinanti a nord e ad ovest con il torrente Dora di
Valgrisenche e la Dora Baltea, ad est e sud con la vecchia statale n.
26 e con il ponte sulla Dora di Valgrisenche e la localita' Sorpier
confinante a nord con il corso della Dora Baltea, a est con il
torrente Dora di Valgrisenche, a sud con il viadotto della
superstrada per il Monte Bianco e a ovest con la strada carreggiabile
di Montaverin.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione
di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le
specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona
esposizione sulle coste soleggiate, purche' situati entro i limiti
delle quote altimetriche indicate nelle rispettive zone di
produzione.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere
quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i
titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve
destinate alla vinificazione, prima dell'eventuale appassimento,
devono essere le seguenti:
Titolo
alcolometrico
volumico
Resa uva/Ha minimo
Vini (q.li) naturale
- - -
"Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste"
bianco o blanc, rosso o rouge,
rosato o rose', novello o nouveau 120 9,00%
"Valle d'Aosta Muller Thurgau" o
"Vallee d'Aoste Muller Thurgau" 110 9,00%
"Valle d'Aosta Gamay" o "Vallee
d'Aoste Gamay" 120 10,50%
"Valle d'Aosta Pinot nero" o
"Vallee d'Aoste Pinot noir" 100 11,00%
"Valle d'Aosta Pinot grigio" o
"Vallee d'Aoste Pinot gris" 100 10,50%
"Valle d'Aosta Petite Arvine" o
"Vallee d'Aoste Petite Arvine" 120 10,50%
"Valle d'Aosta Chardonnay" o
"Vallee d'Aoste Chardonnay" 110 10,50%
"Valle d'Aosta Premetta" o
"Vallee d'Aoste Premetta" 100 10,00%
"Valle d'Aosta Fumin" o
"Vallee d'Aoste Fumin" 100 10,50%
"Valle d'Aosta Petit rouge" o
"Vallee d'Aoste Petit rouge" 90 10,50%
"Valle d'Aosta Blanc de Morgex et
de La Salle" o "Vallee d'Aoste
Blanc de Morgex et de La Salle" 100 9,00%
"Valle d'Aosta Chambave" Moscato o
"Vallee d'Aoste Chambave" Muscat 100 10,50%
"Valle d'Aosta Chambave" Moscato passito
o "Vallee d'Aoste Chambave"
Muscat fletri 100 10,50%
"Valle d'Aosta Chambave" rosso o
"Vallee d'Aoste Chambave" rouge 100 10,50%
"Valle d'Aosta Nus" Malvoisie o
"Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie 80 11,00%
"Valle d'Aosta Nus" Malvoisie passito
o "Vallee d'Aoste Nus"
Malvoisie fletri 80 11,00%
"Valle d'Aosta Nus" rosso o
"Vallee d'Aoste Nus" rouge 100 10,50%
"Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" o
"Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet" 80 10,50%
"Valle d'Aosta Torrette" o
"Vallee d'Aoste Torrette" 100 10,50%
"Valle d'Aosta Donnas" o
"Vallee d'Aoste Donnas" 75 11,00%
"Valle d'Aosta Enfer d'Arvier" o
"Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier" 70 11,00%
"Valle d'Aosta Arnad Montjovet"
superiore o "Vallee d'Aoste
Arnad-Montjovet" superieur 80 11,00%
"Valle d'Aosta Torrette" superiore o
"Vallee d'Aoste Torrette" superieur 100 11,50%
Ai limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopraelencati,
la produzione dovra' essere riportata, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione autonoma Valle d'Aosta, annualmente con proprio
decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione e
sentite le organizzazioni dei produttori puo' fissare produzioni
massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente
disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche,
l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 dandone
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei
vini.

Art. 5.
1) Le uve destinate alla vinificazione dei vini "Valle d'Aosta
Nus" o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie passito o Malvoisie fletri e
"Valle d'Aosta Chambave" o "Vallee d'Aoste Chambave" Moscato passito
o Muscat fletri, devono essere selezionate e sottoposte a preventivo
parziale appassimento fino a raggiungere un contenuto zuccherino non
inferiore al 26%.
Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1› dicembre
dell'anno successivo alla vendemmia.
2) La vinificazione del vino "Valle d'Aosta Pinot nero" o "Vallee
d'Aoste Pinot noir" puo' essere effettuata anche in bianco.
3) Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento
obbligatorio dei vini della denominazione di origine controllata
"Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" designati senza alcuna menzione
aggiuntiva o designati con le seguenti menzioni: "Muller Thurgau",
"Gamay", "Pinot nero" o "Pinot noir", "Pinot grigio" o "Pinot gris",
"Chardonnay", "Petite Arvine", "Premetta", "Fumin", "Petit rouge",
debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione
autonoma Valle d'Aosta.
4) Le operazioni di vinificazione e di eventuale affinamento
obbligatorio della denominazione di origine controllata "Valle
d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" accompagnata da una delle seguenti
menzioni: "Blanc de Morgex et de La Salle", "Chambave", "Nus",
"Arnad-Montjovet", "Torrette", "Donnas" ed "Enfer d'Arvier" devono
essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione
delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' in
facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste consentire
che le suddette operazioni di vinificazione e/o di invecchiamento
obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi stabilimenti
situati al di fuori delle rispettive zone di produzione ma
nell'ambito della regione autonoma Valle d'Aosta, previo parere
dell'assessorato agricoltura, forestazione e risorse naturali e della
Regione medesima e del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
5) Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di
origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" devono essere
le seguenti:
"Valle d'Aosta Muller Thurgau" o "Vallee d'Aoste Muller Thurgau"
70%
"Valle d'Aosta Gamay" o "Vallee d'Aoste Gamay" . . . . . . . 70%
"Valle d'Aosta Pinot nero" o "Vallee d'Aoste Pinot noir" . . 70%
"Valle d'Aosta Pinot grigio" o "Vallee d'Aoste Pinot gris"
70%
"Valle d'Aosta Petite Arvine" o "Vallee d'Aoste Petite Arvine"
70%
"Valle d'Aosta Chardonnay" o "Vallee d'Aoste Chardonnay" . . 70%
"Valle d'Aosta Premetta" o "Vallee d'Aoste Premetta" . . . . 70%
"Valle d'Aosta Fumin" o "Vallee d'Aoste Fumin" . . . . . . . 70%
"Valle d'Aosta Petit rouge" o "Vallee d'Aoste Petit rouge" . 70%
"Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle" o "Vallee d'Aoste
Blanc de Morgex et de La Salle" . . . . . . . . . . . . . 70%
"Valle d'Aosta Chambave" Moscato o "Vallee d'Aoste Chambave" Muscat
70%
"Valle d'Aosta Chambave" Moscato passito o "Vallee d'Aoste Chambave"
Muscat fletri" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
"Valle d'Aosta Chambave" rosso o "Vallee d'Aoste Cambave" rouge
70%
"Valle d'Aosta Nus" Malvoisie o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie
70%
"Valle d'Aosta Nus" Malvoisie passito o "Vallee d'Aoste Nus"
Malvoisie fletri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
"Valle d'Aosta Nus" rosso o "Vallee d'Aoste Nus" rouge . . . 70%
"Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" o "Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet"
70%
"Valle d'Aosta Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette" . . . . 70%
"Valle d'Aosta Donnas" o "Vallee d'Aoste Donnas" . . . . . . 70%
"Valle d'Aosta Enfer d'Arvier" o "Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier"
70%
6) Per avere diritto alla denominazione di origine controllata di
cui all'art. 1, i vini devono essere sottoposti ai seguenti periodi
di affinamento obbligatorio a decorrere dal 1› dicembre dell'anno
della vendemmia:
Mesi di affinamento
Vini o invecchiamento
- -
"Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" bianco o
blanc, rosso o rouge, rosato o rose' 3
"Valle d'Aosta Muller Thurgau" o
"Vallee d'Aoste Muller Thurgau" 3
"Valle d'Aosta Gamay" o "Vallee d'Aoste Gamay" 6
"Valle d'Aosta Pinot nero" o "Vallee d'Aoste
Pinot noir" (vinificazione in rosso) 6
"Valle d'Aosta Pinot ero" o "Vallee d'Aoste Pinot noir"
(vinificazione in bianco) 3
"Valle d'Aosta Pinot grigio" o "Vallee d'Aoste
Pinot gris" 3
"Valle d'Aosta Petite Arvine" o "Vallee d'Aoste
Petite Arvine" 3
Valle d'Aosta Chardonnay" o "Vallee d'Aoste Chardonnay" 3
"Valle d'Aosta Premetta" o "Vallee d'Aoste Premetta" 3
"Valle d'Aosta Fumin" o "Vallee d'Aoste Fumin" 6
"Valle d'Aosta Petit rouge" o "Vallee d'Aoste
Petit rouge" 6
"Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle" o
"Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle" 3
"Valle d'Aosta Chambave" Moscato o
"Vallee d'Aoste Chambave" Muscat 3
"Valle d'Aosta Chambave" rosso o
"Vallee d'Aoste Chambave" rouge 6
"Valle d'Aosta Nus" Malvoisie o
"Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie 3
"Valle d'Aosta Nus" rosso o
"Vallee d'Aoste Nus" rouge 6
"Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" o
"Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet" 8
"Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" superiore o
"Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet" superieur 12
"Valle d'Aosta Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette" 6
"Valle d'Aosta Torrette" superiore o
"Vallee d'Aoste Torrette" superieur 8
"Valle d'Aosta Donnas" o "Vallee d'Aoste Donnas" 24
"Valle d'Aosta Enfer d'Arvier" o
"Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier" 6
7) Nella vinificazione i vini della denominazione di cui all'art.
1 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte
a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
8) La denominazione "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle"
o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle" puo' essere
utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con vini
derivati dal vitigno Blanc de Morgex e rispondenti alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare.
9) Le operazioni di elaborazione dei vini destinati alla
produzione degli spumanti, devono essere effettuate entro la zona di
vinificazione di cui all'art. 5.
La produzione dello spumante "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de
La Salle" e' consentita a condizione che il medesimo sia posto in
commercio nei tipi "extra brut", "brut" e "demi-sec".

Art. 6.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Valle d'Aosta" bianco o "Vallee d'Aoste" blanc:
colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdini o
dorati;
odore: fresco, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, leggermente acidulo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9 per cento;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Valle d'Aosta" rosso e rosato o "Vallee d'Aoste" rouge e rose':
colore: rosso rubino o rosato a seconda del tipo di
vinificazione;
odore: vinoso, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, talvolta vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5 per cento;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
"Valle d'Aosta Muller Thurgau" o "Vallee d'Aoste Muller Thurgau":
colore: giallo verdolino, con riflessi paglierini;
odore: intenso, gradevole, aromatico;
sapore: secco, fruttato, leggermente aromatico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 per cento;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
"Valle d'Aosta Gamay" o "Vallee d'Aoste Gamay":
colore: rosso rubino vivo;
odore: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: secco, fruttato, leggermente tannico, con fondo
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Valle d'Aosta Pinot nero" o "Vallee d'Aoste Pinot noir"
(vinificazione in bianco):
colore: paglierino intenso o leggermente rosato;
odore: fruttato, persistente;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Valle d'Aosta Pinot nero" o "Vallee d'Aoste Pinot noir"
(vinificazione in rosso):
colore: rosso rubino tendente al granata piu' o meno intenso;
odore: fruttato e persistente;
sapore: secco, asciutto, vinoso, lievemente tannico, con
retrogusto analogo, talvolta con sentore di essenza legnosa;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Valle d'Aosta Pinot grigio" o "Vallee d'Aoste Pinot gris":
colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati;
odore: profumo caratteristico, molto intenso;
sapore: secco, gradevole, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Valle d'Aosta Petite Arvine" o "Vallee d'Aoste Petite Arvine":
colore: giallo verdognolo;
odore: fine, fruttato, elegante;
sapore: armonico, vivo, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Valle d'Aosta Chardonnay" o "Vallee d'Aoste Chardonnay":
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico talvolta con
sentore di essenza legnosa;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Valle d'Aosta Premetta" o "Vallee d'Aoste Premetta":
colore: cerasuolo con riflessi rosa;
odore: fine, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 per cento;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Valle d'Aosta Fumin" o "Vallee d'Aoste Fumin":
colore: porpora intenso;
odore: caratteristico di spezie;
sapore: asciutto, austero con fondo amarognolo, talvolta con
sentore di essenza legnosa;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Valle d'Aosta Petit rouge" o "Vallee d'Aoste Petit rouge":
colore: rosso vivace;
odore: di rosa selvatica, caratteristico;
sapore: secco, vellutato, mediamente corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle" o "Vallee d'Aoste
Blanc de Morgex et de La Salle":
colore: giallo paglierino tendente al verdino;
odore: delicato con sottofondo di erbe di montagna;
sapore: secco, acidulo, leggermente frizzante, molto delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9 per cento;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Valle d'Aosta Chambave" Moscato o "Vallee d'Aoste Chambave"
Muscat:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, caratteristico di moscato;
sapore: secco, fine, delicato, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Valle d'Aosta Chambave" Moscato passito o "Vallee d'Aoste
Chambave" Muscat fletri:
colore: giallo oro, tendente all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico di moscato;
sapore: amabile, aromatico, tipico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 per cento di
cui almeno il 13 per cento svolto;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.
"Valle d'Aosta Chambave" rosso o "Vallee d'Aoste Chambave" rouge:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, con l'affinamento tendente al profumo di
viola;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Valle d'Aosta Nus" Malvoisie o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie:
colore: giallo ambrato con riflessi dorati;
odore: caratteristico, molto intenso;
sapore: secco, gradevole, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.
"Valle d'Aosta Nus" Malvoisie passito o "Vallee d'Aoste Nus"
Malvoisie fletri:
colore: giallo ramato intenso;
odore: gradevole, intenso;
sapore: amabile, molto alcolico, con retrogusto di castagna,
talvolta con sentore di essenza legnosa;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 per cento di
cui almeno il 14 per cento svolto;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 25 per mille.
"Valle d'Aosta Nus" rosso o "Vallee d'Aoste Nus" rouge:
colore: rosso intenso con riflessi granata;
odore: vinoso, intenso, persistente;
sapore: secco, vellutato, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" o "Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet":
colore: rosso rubino brillante con riflessi granata;
odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;
sapore: secco, con fondo amarognolo morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" superiore o "Vallee d'Aoste Arnad-
Montjovet" supe'rieur:
colore: rosso rubino brillante con riflessi granata;
odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;
sapore: secco, con fondo amarognolo morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Valle d'Aosta Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette":
colore: rosso vivace con riflessi violacei;
odore: profumo di rosa selvatica, con l'invecchiamento tendente a
mandorlarsi;
sapore: secco, vellutato, di buon corpo, con fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Valle d'Aosta Torrette" superiore o "Vallee d'Aoste Torrette"
superieur:
colore: rosso intenso con riflessi granata;
odore: caratteristico con ricordi di lampone, con l'affinamento
tendente a mandorlarsi;
sapore: secco, vellutato, di buon corpo, con fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.
"Valle d'Aosta Donnas" o "Vallee d'Aoste Donnas":
colore: rosso brillante, tendente al granato chiaro con
l'affinamento;
odore: fine, caratteristico, con profumo di mandorle, specie se
molto affinato;
sapore: secco, vellutato, di giusto corpo, leggermente
mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.
"Valle d'Aosta Enfer d'Arvier" o "Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier":
colore: rosso granata piuttosto intenso;
odore: delicato, con bouquet caratteristico;
sapore: secco, vellutato, di giusto corpo, gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Valle d'Aosta" novello o "Vallee d'Aoste" nouveau:
colore: rosso rubino brillante con sfumature violacee;
odore: fruttato, persistente;
sapore: armonico, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 per cento;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco minimo: 18 per mille.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta
Chambave" o "Vallee d'Aoste Chambave" e "Valle d'Aosta Nus" o "Vallee
d'Aoste Nus" ottenuti con parziale appassimento delle uve, debbono
essere designati con la precisazione concernente il tipo di prodotto
utilizzando la locuzione "passito" o "fletri".
La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee
d'Aoste", senza alcuna menzione aggiuntiva puo' essere rivendicata
dagli iscritti all'albo dei vigneti della suddetta denominazione per
designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi
le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare di
produzione qualora la regione autonoma Valle d'Aosta con proprio
decreto annuale abbia limitato l'utilizzazione delle menzioni
aggiuntive di cui all'art. 1 del presente disciplinare.
I vini per i quali all'atto della denuncia delle uve e' stata
rivendicata la denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o
"Vallee d'Aoste" accompagnata da una menzione di cui all'art. 1
possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la
denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o Vallee
d'Aoste" senza alcuna menzione aggiuntiva previa autorizzazione della
regione autonoma della Valle d'Aosta e comunicazione da parte della
regione medesima ai competenti servizi di vigilanza.
In sede di designazione dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee
d'Aoste" accompagnati da una menzione geografica di cui all'art. 1,
le medesime menzioni devono figurare in etichetta alla stessa altezza
del nome geografico "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" oppure al di
sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" e
pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura ed
il nome geografico principale.
In ogni caso le predette menzioni geografiche devono figurare in
etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli
utilizzati per la denominazione "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste"
della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste"
l'indicazione del nome del vitigno deve figurare in etichetta in
caratteri di dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati
per indicare la denominazione di origine.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" o "Vallee d'Aoste
Arnad-Montjovet" e "Valle d'Aosta Torrette" o "Vallee d'Aoste
Torrette" puo' essere utilizzata la menzione complementare
"superiore" o "supe'rieur" solo alle condizioni previste dal presente
disciplinare di produzione.
Nella designazione dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" le
dimensioni dei caratteri utilizzati per le diciture "passito" o
"fletri" e "superiore" o "superieur" non debbono superare quelle dei
caratteri utilizzati per indicare la denominazione di origine
controllata.
L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre
figurare nei casi in cui i vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste"
siano designati con una delle menzioni previste dall'art. 1.
Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle
previste nel disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, classico, selezionato, riserva, vecchio e similari, nonche'
indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse da
quelle espressamente previste nel presente disciplinare di
produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento ad aziende, nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.

Art. 8.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Valle d'Aosta" o
"Vallee d'Aoste" designati con o senza menzioni di cui all'art. 1 in
vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona,
renana, o similari, oppure corrispondenti ad antico uso o tradizione.

Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Valle
d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" accompagnata o non dalle menzioni di cui
all'art. 1, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli articoli
28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

 

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