Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Valdemone Dop - Controlli da Istituto Regionale del Vino e dell’Olio - Designazione 2025

Valdemone Dop - Controlli da Istituto Regionale del Vino e dell’Olio - Designazione 2025

Pubblicato da disciplinare
Valdemone Dop

L’ Istituto Regionale del Vino e dell’Olio, con sede in Palermo, via Libertà n. 66, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n.  1143/2024, per la dop Valdemone riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 205 della Commissione del 4 febbraio 2005

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Designazione all’organismo denominato “Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” quale autorità pubblica ad  effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Valdemone” riferita all’olio extravergine di  oliva, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 205 della Commissione del 4 febbraio 2005 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Valdemone”,
riferita all’olio extravergine di oliva;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 110531 dell’8 marzo 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’“Istituto Regionale del Vino
e dell’Olio” è stato designato quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di
origine protetta “Valdemone” riferita all’olio extravergine di oliva;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 10 marzo 2022, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 23476 del 6 febbraio 2025, con la quale la Regione Siciliana ha confermato l’“Istituto
Regionale del Vino e dell’Olio” quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta
“Valdemone”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti dall’ “Istituto Regionale del Vino e
dell’Olio” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Valdemone”, riferita all’olio extravergine di oliva;


D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
L’ “Istituto Regionale del Vino e dell’Olio”, con sede in Palermo, via Libertà n. 66, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Valdemone” riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 205 della Commissione del 4 febbraio 2005.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. L’ “Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore,
nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. L’ “Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 10 marzo 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di  confermare l’“Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli  iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da  designare.
3. Nel periodo di vigenza della designazione l’“Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” resterà iscritto  nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
L’ “Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. L’ “Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” comunica in forma telematica, al Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31
marzo dell’anno successivo.
2. L’ “Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto
certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
3. L’ “Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte dell’“Istituto Regionale del Vino e dell’Olio”, delle disposizioni del
presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’designazione di cui all’articolo 1, ai
sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Organismo di controllo o con i tag Valdemone Dop, Valdemone, olio evo, olio, oliva, Istituto Regionale del Vino e dell’Olio, controlli



Nella stessa categoria